Cassazione: il lavoratore ha diritto a non lavorare nei giorni festivi infrasettimanali
Con Sentenza n. 18887 del 15 luglio 2019, la Cassazione ha affermato che “il diritto del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in occasione di festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili è un diritto soggettivo ed è pieno con carattere generale”.
Di conseguenza, secondo la Corte, la possibilità di una prestazione lavorativa in tale giorno discende soltanto da un accordo tra datore di lavoro e lavoratore, atteso che tale diritto non può essere derogato neanche dalla contrattazione collettiva.
IL FATTO – Un lavoratore dipendente di un’azienda privata era stato licenziato per essersi rifiutato di lavorare durante un giorno festivo (il primo maggio) e, ritenendo la decisione aziendale illegittima, aveva impugnato il licenziamento chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro oltre che un’indennità a titolo risarcitorio. Il Tribunale di Siracusa (in primo grado) e la Corte d’Appello di Catania (in secondo grado) avevano considerato corretto il provvedimento espulsivo irrogato dall’azienda ritenendo la condotta del lavoratore qualificabile come una grave insubordinazione.
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE – La Cassazione chiarisce che la Legge n. 260/1949 riconosce al lavoratore il diritto di astenersi dal prestare la propria attività in determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose (fatta eccezione per il personale dipendente delle istituzioni sanitarie pubbliche e private). Secondo i Giudici di legittimità, il lavoratore ha dunque diritto di astenersi dall’attività in occasione delle festività infrasettimanali. Ne consegue che tale diritto non può essere conculcato dal datore di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali solo in forza di un accordo tra il datore ed il lavoratore e non già in virtù di una scelta unilaterale, ancorché motivata da esigenze produttive, proveniente dall’imprenditore. Neppure i contratti collettivi possono prevedere l’obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanali, non potendo le OO.SS. derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore, se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso. Ne consegue, quindi, la nullità del provvedimento con il quale il datore di lavoro ha imposto al dipendente di prestare l’attività lavorativa nella festività infrasettimanale.
Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 18887 del 2019