Cassazione: è legittimo il licenziamento della lavoratrice che omette di inviare la richiesta di astensione facoltativa al proprio datore e all’INPS
La lavoratrice che intende usufruire del congedo facoltativo di maternità è onerata dal dare preventiva comunicazione sia al datore di lavoro che all’Inps. E’ quanto ha deciso la Cassazione con la sentenza 2 ottobre 2012, n. 16746, con la quale ha dichiarato legittimo il licenziamento della lavoratrice che oltre ad omettere la comunicazione si è astenuta dallo svolgimento della prestazione lavorativa.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 16746 del 02 ottobre 2012