Cassazione: alla lavoratrice in maternità spetta la contribuzione figurativa anche se disoccupata
REPUBBLICA ITALIANA Ud. 20/10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 22611/2007
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22611-2007 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, zzz, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati, xxx, giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro L.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI
DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato xxx, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 444/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 02/05/2007 R.G.N. 1662/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/10/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;
udito l’Avvocato xxxper delega xxx;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Torino,
confermando la statuizione di primo grado, accoglieva la domanda
proposta da L.T. nei confronti dell’Inps per ottenere
l’accredito dei contributi figurativi per i periodi di astensione
obbligatoria per maternita’, in relazione ai parti avvenuti il
(OMISSIS), in applicazione del disposto
del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25.
La Corte territoriale, premesso che la ricorrente aveva versato oltre
cinque anni di contribuzione all’AGO, disattendeva la tesi dell’Inps
per cui i cinque anni, di cui a detto art. 25, dovrebbero
necessariamente procedere o succedere alla maternita’, collocarsi
cioe’ all’interno di un rapporto di lavoro, perche’ la contribuzione
figurativa mai potrebbe essere riconosciuta alle lavoratoci autonome.
La Corte infatti ribatteva che la limitazione affermata dall’Istituto
non era ravvisabile nel testo della legge e che, a seguire quella
tesi, la norma sarebbe inutile in quanto, essendo la originaria
ricorrente lavoratrice dipendente, gia’ godrebbe della piena tutela
quanto al riconoscimento della contribuzione figurativa.
Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un unico motivo.
Resiste la signora L. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, lamentando violazione del D.Lgs. n. 151 del 2001,
art. 25, l’Istituto chiede di sapere se sia applicabile detta norma
nel caso in cui la lavoratrice abbia trascorso i periodi di
astensione per maternita’ allorquando non svolgeva alcuna attivita’
lavorativa e che, successivamente all’evento, sia stata iscritta alla
gestione dei lavoratori autonomi. In questo contesto, rileva l’Inps,
la ricorrente non si trovava nel periodo di maternita’ al di fuori
dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, ma al di fuori
dello svolgimento di un lavoro autonomo, e quindi non aveva diritto
alla contribuzione figurativa, perche’ questa non spetta ai
lavoratori autonomi.
Il ricorso va accolto, nonostante l’erroneita’ di alcune
argomentazioni dell’Istituto ricorrente, in considerazione dello ius
superveniens che va applicato d’ufficio.
La questione attiene al diritto alla contribuzione figurativa nei
casi di congedo dal lavoro per maternita’.
1. Va premesso che l’istituto della contribuzione figurativa era gia’
previsto dalla disciplina generale AGO, ossia il R.D.L. 4 ottobre
1925, n. 1827, art. 56 convertito nella L. 6 aprile 1936, n. 1155,
laddove si disponeva che, dopo l’inizio dell’assicurazione, sono
computati utili, a richiesta dell’assicurato, agli effetti del
diritto e della misura della pensione, oltre che i periodi di
servizio militare e i periodi di malattia, anche i periodi di
interruzione obbligatoria e facoltativa dal lavoro durante lo stato
di gravidanza.
2. La contribuzione figurativa e’ riservata esclusivamente ai
lavoratori dipendenti, e quindi ai soggetti iscritti all’AGO ed alle
gestioni sostitutive facenti capo all’Inps (dipendenti imprese
trasporto, di telefonia ecc.), nonche’ alle gestioni esclusive
(dipendenti pubblici), andando a coprire periodi di astensione dal
rapporto di lavoro, e quindi privi di contribuzione, dovuti ad eventi
che l’ordinamento ritiene meritevoli di tutela, come appunto la
maternita’, la malattia ed il servizio militare.
Questo istituto non e’ invece previsto nelle gestioni dei lavoratori
autonomi (con le eccezioni di cui piu’ oltre si vedra’).
3. Nell’ambito dell’AGO occorre distinguere: se il congedo per
maternita’ avviene in costanza di rapporto di lavoro, non e’
necessaria alcuna anzianita’ contributiva pregressa, e per tutta la
durata del congedo consegue automaticamente il diritto alla
indennita’ economica ed il riconoscimento della contribuzione
figurativa (D.P.R. n. 1026 del 1976, art. 6, regolamento di
attuazione della L. Tutela Maternita’ n. 1204 del 1971 e D.Lgs. n.
151 del 2001, art. 25, comma 1).
Si comprende che se il sistema fosse strutturato solo in questi
termini, oltremodo limitato risulterebbe l’ambito di tutela della
maternita’ sotto l’aspetto della contribuzione figurativa, perche’
non sarebbero coperti (con conseguente formarsi di un vuoto
contributivo a detrimento del diritto e della misura della futura
pensione) tutti i periodi di maternita’ che si collocano al di fuori
del rapporto di lavoro: non sarebbe coperta da contribuzione ne’
colei che aveva lavorato come subordinata ma che, durante il periodo
di maternita’, si era trovata in stato di non occupazione, oppure
che, nello stesso periodo, aveva prestato lavoro autonomo come
artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, professionista,
parasubordinata o lavorante a domicilio.
4. Invero a queste categorie e’ stato da tempo esteso il diritto alla
indennita’ di maternita’, (per le lavoratici autonome dalla L. n. 546
del 1987 ed ora dal D.P.R. n. 151 del 2001, art. 66; per le
professioniste dalla L. n. 379 del 1970, ed ora dall’art. 70, del
T.U.; per le parasubordinate dalla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma
16 ed ora dall’art. 64, del T.U.; per e lavoranti a domicilio
dall’art. 61, del T.U.) ma per esse non e’ stato prevista anche la
copertura con la contribuzione figurativa, sulla base della regola
generale sopra ricordata per cui questa spetta solo ai lavoratori
dipendenti. (Si precisa pero’ che, stante la assimilabilita’ alla
categoria dei dipendenti, anche alle lavoratrici parasubordinate ed
alle associate in partecipazione, a decorrere dal 2007, e’ stato
riconosciuto, in costanza di rapporto lavorativo, il diritto alla
contribuzione figurativa, cfr. D.M. 13 luglio 2007 in attuazione
della L. n. 296 del 2006, art. 1 comma 790 e L. n. 388 del 2000, art.
80, comma 12).
5. Ed allora, per ampliare l’ambito di operativita’ della
contribuzione figurativa durante i periodi di maternita’, furono
emanate, nel corso del tempo, varie disposizioni: si tratta del
D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 14, comma 3, e poi del D.Lgs. n. 564 del
1996, art. 2. Queste disposizioni furono abrogate dal D.P.R. n. 151
del 2001, art. 86 e la norma fu nuovamente scritta dall’art. 25
secondo comma del medesimo TU, avente il seguente tenore: “In favore
dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle
forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti,
i periodi corrispondenti al congedo di maternita’ di cui agli artt.
16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono
considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto
possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di
contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro”.
Attraverso questa disposizione, i congedi per maternita’ vengono ad
essere coperti da contribuzione figurativa anche se effettuati non in
costanza di rapporto di lavoro subordinato, e cioe’ anche se la
lavoratrice, nel relativo periodo, era disoccupata, o era lavoratrice
autonoma. In altri termini, il diritto all’accredito deve essere
riconosciuto prescindendo dalla collocazione dell’evento maternita’,
ed anche dal fatto che, antecedentemente o successivamente al periodo
oggetto di domanda, sia stata svolta attivita’ lavorativa in settori
che non prevedevano o non prevedano l’accredito figurativo per
maternita’. Ossia, la contribuzione figurativa compete qualunque
fosse la gestione cui la lavoratrice era iscritta all’epoca del
congedo, ed anche se non era iscritta ad alcuna gestione perche’ non
occupata.
Non e’ quindi fondata la tesi dell’Inps per cui la tutela non
spetterebbe alla signora L. perche’ inoccupata prima della
maternita’ e successivamente iscritta alla gestione degli autonomi,
per i quali non e’ prevista contribuzione figurativa, come peraltro
e’ gia’ stato affermato con le sentenze di questa Corte n. 18273/2005
e n. 15081/2008.
Vi e’ pero’ una condizione che riporta il beneficio nell’alveo del
lavoro dipendente, perche’, pur essendo vero che il regime
assicurativo relativo al periodo di maternita’ resta indifferente, il
beneficio stesso viene subordinato al fatto che la lavoratrice, alla
data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2001, sia iscritta
alla gestione dei lavoratori dipendenti e possa in essa far valere
cinque anni di contribuzione. Quindi, ad esempio, colei che era
lavoratrice autonoma, artigiana, commerciante, coltivatrice diretta
all’epoca del congedo, puo’ ben fruire della contribuzione
figurativa, ma solo se diventa poi subordinata e quindi risulti
iscritta all’AGO alla data del 27 aprile 2001 e presso questa
gestione abbia il quinquennio di contribuzione al momento della
domanda. Di converso non potrebbe avvalersi della disposizione colei
che era lavoratrice autonoma al momento dell’evento ed ha sempre
continuato ad essere iscritta alla corrispondente gestione, e
neppure, invero, colei che, pur essendo stata sempre lavoratrice
dipendente, non era iscritta all’AGO alla data di entrata in vigore
del TU, perche’ inoccupata o iscritta altrove.
Va poi rilevato che la legge non precisa quando detto quinquennio
debba collocarsi, per cui e’ sufficiente che esso, qualunque ne sia
l’epoca, sussista alla data della domanda.
6. Detto art. 25 si poteva interpretare nel senso che il diritto alla
contribuzione figurativa competeva anche a coloro che, alla data di
entrata in vigore del TU, erano gia’ pensionate e che chiedevano di
coprire periodi di maternita’ ormai remoti nel tempo, il tenore
letterale infatti consentiva di ritenere che anche le pensionate AGO
avessero mantenuto la veste di “iscritte” a quella gestione.
E’ pero’ intervenuta una disposizione, L. n. 244 del 2007, art. 2,
comma 504, che ha interpretato la norma in commento, ossia il D.Lgs.
n. 151 del 2001, art. 25, prevedendo che “Le disposizioni del citato
testo unico di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, artt. 25 e 35, si
applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore
del medesimo decreto legislativo”.
7. La Corte Costituzionale, cui era stata rimessa la questione di
costituzionalita’ di detta disposizione interpretativa, l’ha
rigettata con la sentenza n. 71 del 2010.
I giudici delle leggi, dato atto che esisteva contrasto tra gli enti
di previdenza sulla necessita’ della permanenza in servizio alla data
di entrata in vigore del TU, hanno affermato che “la norma censurata
non si pone in contrasto con l’indicato art. 3 Cost., in quanto essa
ha natura interpretativa e non innovativa, atteso che la sua portata
precettiva e’ compatibile, come dimostrato dai contrasti
interpretativi, rispetto alla sopra indicata disciplina previgente.
Questa Corte ha costantemente affermato nella sua giurisprudenza il
principio secondo cui Il legislatore puo’ emanare norme che precisino
il significato di preesistenti disposizioni anche se non siano
insorti contrasti giurisprudenziali, ma sussista comunque una
situazione di incertezza nella loro applicazione, essendo sufficiente
che la scelta imposta rientri tra le possibili varianti di senso del
testo interpretato e sia compatibile con la sua formulazione”.
8. Al riguardo si precisa che per l’assicurazione generale
obbligatoria “l’iscritto in servizio” e’ il soggetto che alla data di
entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2001 non sia titolare di
trattamento pensionistico, non sembra pero’ richiesto anche che
svolga effettivamente attivita’ lavorativa perche’ l’espressione
appare scelta per contrapporla a chi e’ gia’ pensionato.
La disposizione interpretativa in commento ha l’evidente finalita’ di
limitare nel tempo il diritto alla contribuzione figurativa,
escludendo la tutela per le maternita’ collocate in epoca remota, con
lo stesso intento che aveva peraltro ispirato il D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 593, art. 14, comma 3, il quale aveva si riconosciuto
l’accredito del contributo figurativo per i periodi di maternita’
ricadenti fuori dal rapporto di lavoro, ma per i congedi di
maternita’ ricadenti dopo il primo gennaio 1994, mentre il TU del
2001, abrogando l’art. 14, aveva previsto il suddetto beneficio anche
per i periodi precedenti, senza alcun limite temporale.
9. Dovendosi fare applicazione nella specie della norma
interpretativa, occorre accertare se la signora L. fosse
iscritta all’AGO alla data di entrata in vigore del TU (27 aprile
2001), ovvero fosse gia’ pensionata. Fermo restando che la facolta’
in parola compete anche a coloro che, iscritti alla data 27.4.2001 e
indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di
accredito, si siano pensionati successivamente a tale data.
10. La sentenza impugnata, che non ha potuto tener conto della norma
interpretativa sopravvenuta, va quindi cassata con rinvio ad altro
giudice che si designa nella medesima Corte d’appello di Torino in
diversa composizione, che provvedere all’accertamento di cui al punto
precedente, sulla base del principio di diritto per cui la
contribuzione figurativa spetta, a domanda, anche per i congedi per
maternita’ non in costanza del rapporto di lavoro subordinato (quale
che fosse, all’epoca, la gestione assicurativa di iscrizione ed anche
in caso di lavoratrice inoccupata) a condizione che la lavoratrice
sia in possesso di cinque anni di contribuzione AGO in costanza di
rapporto di lavoro e alla data del 27.4.2001 non sia pensionata e sia
iscritta all’AGO.
Al Giudice del rinvio e’ rimessa anche di provvedere sulle spese del
presente processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa
composizione.
Cosi’ deciso in Roma, il 20 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2010