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Cassazione: alla lavoratrice in maternità spetta la contribuzione figurativa anche se disoccupata

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Cassazione: alla lavoratrice in maternità spetta la contribuzione figurativa anche se disoccupata

REPUBBLICA ITALIANA          Ud. 20/10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  R.G.N. 22611/2007
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI    Fabrizio                      – Presidente  –
Dott. LAMORGESE         Antonio                       – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO        Giancarlo                     – Consigliere –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella                     – Consigliere –
Dott. LA TERZA          Maura                    – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

sul ricorso 22611-2007 proposto da:
I.N.P.S.  –  ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in  persona
del  legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato  in
ROMA,   zzz,  presso  l’Avvocatura   Centrale dell’Istituto,   rappresentato  e  difeso  dagli   avvocati,  xxx,  giusta  mandato  in calce al ricorso;
– ricorrente –

contro  L.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA  MARTIRI
DI  BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato xxx, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso  la  sentenza  n. 444/2007 della CORTE D’APPELLO  di  TORINO,
depositata il 02/05/2007 R.G.N. 1662/06;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
20/10/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;
udito l’Avvocato xxxper delega xxx;
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con  la  sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Torino,
confermando  la  statuizione di primo grado,  accoglieva  la  domanda
proposta  da            L.T. nei confronti dell’Inps  per  ottenere
l’accredito  dei  contributi figurativi per i periodi  di  astensione
obbligatoria  per maternita’, in relazione ai parti avvenuti  il
(OMISSIS), in applicazione del  disposto
del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25.
La Corte territoriale, premesso che la ricorrente aveva versato oltre
cinque  anni di contribuzione all’AGO, disattendeva la tesi dell’Inps
per   cui  i  cinque  anni,  di  cui  a  detto  art.  25,  dovrebbero
necessariamente  procedere  o succedere alla  maternita’,  collocarsi
cioe’  all’interno di un rapporto di lavoro, perche’ la contribuzione
figurativa mai potrebbe essere riconosciuta alle lavoratoci autonome.
La Corte infatti ribatteva che la limitazione affermata dall’Istituto
non  era  ravvisabile nel testo della legge e che, a  seguire  quella
tesi,  la  norma  sarebbe inutile in quanto,  essendo  la  originaria
ricorrente  lavoratrice dipendente, gia’ godrebbe della piena  tutela
quanto al riconoscimento della contribuzione figurativa.
Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un unico motivo.
Resiste la signora      L. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, lamentando violazione del D.Lgs. n. 151 del 2001,
art.  25, l’Istituto chiede di sapere se sia applicabile detta  norma
nel  caso  in  cui  la  lavoratrice  abbia  trascorso  i  periodi  di
astensione  per maternita’ allorquando non svolgeva alcuna  attivita’
lavorativa e che, successivamente all’evento, sia stata iscritta alla
gestione dei lavoratori autonomi. In questo contesto, rileva  l’Inps,
la  ricorrente non si trovava nel periodo di maternita’ al  di  fuori
dello  svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, ma al di fuori
dello  svolgimento di un lavoro autonomo, e quindi non aveva  diritto
alla   contribuzione  figurativa,  perche’  questa  non   spetta   ai
lavoratori autonomi.
Il   ricorso   va   accolto,   nonostante  l’erroneita’   di   alcune
argomentazioni dell’Istituto ricorrente, in considerazione dello  ius
superveniens che va applicato d’ufficio.
La  questione  attiene al diritto alla contribuzione  figurativa  nei
casi di congedo dal lavoro per maternita’.
1. Va premesso che l’istituto della contribuzione figurativa era gia’
previsto  dalla  disciplina generale AGO, ossia il R.D.L.  4  ottobre
1925,  n.  1827, art. 56 convertito nella L. 6 aprile 1936, n.  1155,
laddove  si  disponeva  che, dopo l’inizio  dell’assicurazione,  sono
computati  utili,  a  richiesta  dell’assicurato,  agli  effetti  del
diritto  e  della  misura  della pensione, oltre  che  i  periodi  di
servizio  militare  e  i  periodi di malattia,  anche  i  periodi  di
interruzione obbligatoria e facoltativa dal lavoro durante  lo  stato
di gravidanza.
2.   La  contribuzione  figurativa  e’  riservata  esclusivamente  ai
lavoratori dipendenti, e quindi ai soggetti iscritti all’AGO ed  alle
gestioni  sostitutive  facenti  capo  all’Inps  (dipendenti   imprese
trasporto,  di  telefonia  ecc.),  nonche’  alle  gestioni  esclusive
(dipendenti  pubblici), andando a coprire periodi di  astensione  dal
rapporto di lavoro, e quindi privi di contribuzione, dovuti ad eventi
che  l’ordinamento  ritiene meritevoli di  tutela,  come  appunto  la
maternita’, la malattia ed il servizio militare.
Questo  istituto non e’ invece previsto nelle gestioni dei lavoratori
autonomi (con le eccezioni di cui piu’ oltre si vedra’).
3.  Nell’ambito  dell’AGO  occorre distinguere:  se  il  congedo  per
maternita’  avviene  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,  non  e’
necessaria alcuna anzianita’ contributiva pregressa, e per  tutta  la
durata   del   congedo  consegue  automaticamente  il  diritto   alla
indennita’   economica  ed  il  riconoscimento  della   contribuzione
figurativa  (D.P.R.  n.  1026  del  1976,  art.  6,  regolamento   di
attuazione  della L. Tutela Maternita’ n. 1204 del 1971 e  D.Lgs.  n.
151 del 2001, art. 25, comma 1).
Si  comprende  che  se il sistema fosse strutturato  solo  in  questi
termini,  oltremodo limitato risulterebbe l’ambito  di  tutela  della
maternita’  sotto  l’aspetto della contribuzione figurativa,  perche’
non   sarebbero  coperti  (con  conseguente  formarsi  di  un   vuoto
contributivo  a  detrimento del diritto e della misura  della  futura
pensione) tutti i periodi di maternita’ che si collocano al di  fuori
del  rapporto  di  lavoro: non sarebbe coperta da  contribuzione  ne’
colei  che aveva lavorato come subordinata ma che, durante il periodo
di  maternita’,  si  era trovata in stato di non occupazione,  oppure
che,  nello  stesso  periodo,  aveva prestato  lavoro  autonomo  come
artigiana,   commerciante,   coltivatrice  diretta,   professionista,
parasubordinata o lavorante a domicilio.
4. Invero a queste categorie e’ stato da tempo esteso il diritto alla
indennita’ di maternita’, (per le lavoratici autonome dalla L. n. 546
del  1987  ed  ora  dal  D.P.R. n. 151 del  2001,  art.  66;  per  le
professioniste  dalla L. n. 379 del 1970, ed ora  dall’art.  70,  del
T.U.; per le parasubordinate dalla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma
16  ed  ora  dall’art.  64,  del T.U.; per e  lavoranti  a  domicilio
dall’art.  61, del T.U.) ma per esse non e’ stato prevista  anche  la
copertura  con la contribuzione figurativa, sulla base  della  regola
generale  sopra  ricordata per cui questa spetta solo  ai  lavoratori
dipendenti.  (Si  precisa pero’ che, stante la  assimilabilita’  alla
categoria  dei dipendenti, anche alle lavoratrici parasubordinate  ed
alle  associate  in partecipazione, a decorrere dal  2007,  e’  stato
riconosciuto,  in costanza di rapporto lavorativo,  il  diritto  alla
contribuzione  figurativa,  cfr. D.M. 13 luglio  2007  in  attuazione
della L. n. 296 del 2006, art. 1 comma 790 e L. n. 388 del 2000, art.
80, comma 12).
5.   Ed   allora,   per  ampliare  l’ambito  di  operativita’   della
contribuzione  figurativa  durante i periodi  di  maternita’,  furono
emanate,  nel  corso  del tempo, varie disposizioni:  si  tratta  del
D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 14, comma 3, e poi del D.Lgs. n. 564 del
1996,  art. 2. Queste disposizioni furono abrogate dal D.P.R. n.  151
del  2001,  art.  86  e la norma fu nuovamente scritta  dall’art.  25
secondo comma del medesimo TU, avente il seguente tenore: “In  favore
dei  soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle
forme  di  previdenza  sostitutive  ed  esclusive  dell’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti,
i  periodi corrispondenti al congedo di maternita’ di cui agli  artt.
16  e  17,  verificatisi  al di fuori del rapporto  di  lavoro,  sono
considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto
possa  far  valere,  all’atto della domanda, almeno  cinque  anni  di
contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro”.
Attraverso  questa disposizione, i congedi per maternita’ vengono  ad
essere coperti da contribuzione figurativa anche se effettuati non in
costanza  di  rapporto di lavoro subordinato, e  cioe’  anche  se  la
lavoratrice, nel relativo periodo, era disoccupata, o era lavoratrice
autonoma.  In  altri  termini, il diritto all’accredito  deve  essere
riconosciuto prescindendo dalla collocazione dell’evento  maternita’,
ed anche dal fatto che, antecedentemente o successivamente al periodo
oggetto  di domanda, sia stata svolta attivita’ lavorativa in settori
che  non  prevedevano  o  non  prevedano l’accredito  figurativo  per
maternita’.  Ossia,  la  contribuzione figurativa  compete  qualunque
fosse  la  gestione  cui  la lavoratrice era iscritta  all’epoca  del
congedo, ed anche se non era iscritta ad alcuna gestione perche’  non
occupata.
Non  e’  quindi  fondata  la tesi dell’Inps per  cui  la  tutela  non
spetterebbe  alla  signora      L. perche’ inoccupata  prima  della
maternita’  e successivamente iscritta alla gestione degli  autonomi,
per  i  quali non e’ prevista contribuzione figurativa, come peraltro
e’ gia’ stato affermato con le sentenze di questa Corte n. 18273/2005
e n. 15081/2008.
Vi  e’  pero’ una condizione che riporta il beneficio nell’alveo  del
lavoro   dipendente,  perche’,  pur  essendo  vero  che   il   regime
assicurativo relativo al periodo di maternita’ resta indifferente, il
beneficio stesso viene subordinato al fatto che la lavoratrice,  alla
data  di  entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2001, sia  iscritta
alla  gestione dei lavoratori dipendenti e possa in essa  far  valere
cinque  anni  di  contribuzione. Quindi, ad esempio,  colei  che  era
lavoratrice  autonoma, artigiana, commerciante, coltivatrice  diretta
all’epoca   del   congedo,  puo’  ben  fruire   della   contribuzione
figurativa,  ma  solo  se diventa poi subordinata  e  quindi  risulti
iscritta  all’AGO  alla  data  del 27 aprile  2001  e  presso  questa
gestione  abbia  il  quinquennio di contribuzione  al  momento  della
domanda. Di converso non potrebbe avvalersi della disposizione  colei
che  era  lavoratrice autonoma al momento dell’evento  ed  ha  sempre
continuato  ad  essere  iscritta  alla  corrispondente  gestione,   e
neppure,  invero,  colei  che, pur essendo stata  sempre  lavoratrice
dipendente, non era iscritta all’AGO alla data di entrata  in  vigore
del TU, perche’ inoccupata o iscritta altrove.
Va  poi  rilevato  che la legge non precisa quando detto  quinquennio
debba  collocarsi, per cui e’ sufficiente che esso, qualunque ne  sia
l’epoca, sussista alla data della domanda.
6. Detto art. 25 si poteva interpretare nel senso che il diritto alla
contribuzione figurativa competeva anche a coloro che, alla  data  di
entrata  in vigore del TU, erano gia’ pensionate e che chiedevano  di
coprire  periodi  di  maternita’ ormai remoti nel  tempo,  il  tenore
letterale infatti consentiva di ritenere che anche le pensionate  AGO
avessero mantenuto la veste di “iscritte” a quella gestione.
E’  pero’ intervenuta una disposizione, L. n. 244 del 2007,  art.  2,
comma  504, che ha interpretato la norma in commento, ossia il D.Lgs.
n.  151 del 2001, art. 25, prevedendo che “Le disposizioni del citato
testo unico di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, artt. 25 e 35, si
applicano  agli iscritti in servizio alla data di entrata  in  vigore
del medesimo decreto legislativo”.
7.  La  Corte  Costituzionale, cui era stata rimessa la questione  di
costituzionalita’   di   detta  disposizione   interpretativa,   l’ha
rigettata con la sentenza n. 71 del 2010.
I  giudici delle leggi, dato atto che esisteva contrasto tra gli enti
di previdenza sulla necessita’ della permanenza in servizio alla data
di  entrata in vigore del TU, hanno affermato che “la norma censurata
non  si pone in contrasto con l’indicato art. 3 Cost., in quanto essa
ha  natura interpretativa e non innovativa, atteso che la sua portata
precettiva   e’   compatibile,   come   dimostrato   dai    contrasti
interpretativi,  rispetto alla sopra indicata disciplina  previgente.
Questa  Corte ha costantemente affermato nella sua giurisprudenza  il
principio secondo cui Il legislatore puo’ emanare norme che precisino
il  significato  di  preesistenti disposizioni  anche  se  non  siano
insorti   contrasti  giurisprudenziali,  ma  sussista  comunque   una
situazione di incertezza nella loro applicazione, essendo sufficiente
che  la scelta imposta rientri tra le possibili varianti di senso del
testo interpretato e sia compatibile con la sua formulazione”.
8.   Al   riguardo  si  precisa  che  per  l’assicurazione   generale
obbligatoria “l’iscritto in servizio” e’ il soggetto che alla data di
entrata  in  vigore del D.Lgs. n. 151 del 2001 non  sia  titolare  di
trattamento  pensionistico,  non sembra  pero’  richiesto  anche  che
svolga  effettivamente  attivita’  lavorativa  perche’  l’espressione
appare scelta per contrapporla a chi e’ gia’ pensionato.
La disposizione interpretativa in commento ha l’evidente finalita’ di
limitare   nel  tempo  il  diritto  alla  contribuzione   figurativa,
escludendo la tutela per le maternita’ collocate in epoca remota, con
lo  stesso intento che aveva peraltro ispirato il D.Lgs. 30  dicembre
1992,  n.  593,  art.  14, comma 3, il quale  aveva  si  riconosciuto
l’accredito  del  contributo figurativo per i periodi  di  maternita’
ricadenti  fuori  dal  rapporto  di  lavoro,  ma  per  i  congedi  di
maternita’  ricadenti dopo il primo gennaio 1994, mentre  il  TU  del
2001, abrogando l’art. 14, aveva previsto il suddetto beneficio anche
per i periodi precedenti, senza alcun limite temporale.
9.   Dovendosi   fare   applicazione   nella   specie   della   norma
interpretativa,  occorre  accertare se  la  signora       L.  fosse
iscritta  all’AGO alla data di entrata in vigore del  TU  (27  aprile
2001),  ovvero fosse gia’ pensionata. Fermo restando che la  facolta’
in parola compete anche a coloro che, iscritti alla data 27.4.2001  e
indipendentemente  dalla  data  di  presentazione  della  domanda  di
accredito, si siano pensionati successivamente a tale data.
10.  La sentenza impugnata, che non ha potuto tener conto della norma
interpretativa  sopravvenuta, va quindi cassata con rinvio  ad  altro
giudice  che si designa nella medesima Corte d’appello di  Torino  in
diversa composizione, che provvedere all’accertamento di cui al punto
precedente,  sulla  base  del  principio  di  diritto  per   cui   la
contribuzione figurativa spetta, a domanda, anche per i  congedi  per
maternita’ non in costanza del rapporto di lavoro subordinato  (quale
che fosse, all’epoca, la gestione assicurativa di iscrizione ed anche
in  caso  di  lavoratrice inoccupata) a condizione che la lavoratrice
sia  in  possesso di cinque anni di contribuzione AGO in costanza  di
rapporto di lavoro e alla data del 27.4.2001 non sia pensionata e sia
iscritta all’AGO.
Al  Giudice del rinvio e’ rimessa anche di provvedere sulle spese del
presente processo.
P.Q.M.
La  Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e  rinvia,
anche  per  le  spese,  alla Corte d’appello  di  Torino  in  diversa
composizione.
Cosi’ deciso in Roma, il 20 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2010

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