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Autonomia e subordinazione nel settore medico-ospedaliero

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Autonomia e subordinazione nel settore medico-ospedaliero

Con Ordinanza n. 23520 del 20 settembre 2019 la Suprema Corte, Sez. Lavoro, ha ritenuto la natura subordinata del rapporto di lavoro nel caso di una lavoratrice che aveva sottoscritto con un ente ecclesiastico una serie di contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di attività di medico ospedaliero

IL FATTO – La Corte di appello di Roma confermava la decisione del Tribunale che, accogliendo la domanda proposta da un medico nei confronti di un ente ecclesiastico aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, formalmente regolato da una serie di contratti di collaborazione autonoma, per lo svolgimento di attività di medico ospedaliero. L’ente proponeva ricorso in Cassazione.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE – La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’ente datore di lavoro, ritenendo corretto il ragionamento operato dai Giudici in primo e secondo grado.

Poiché nella specie non emergevano gli indici primari della subordinazione (sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro), il Collegio ha ricercato parametri secondari che indicassero il carattere subordinato del rapporto lavorativo, interrogandosi sul se l’organizzazione del lavoro si fosse limitata al coordinamento dell’attività del medico con quella dell’impresa, oppure eccedesse le esigenze del mero coordinamento, creando una dipendenza diretta e continuativa del professionista nei confronti dell’impresa stessa. Atteso che la ricorrente:

  • era inserita nel turno unico diurno/notturno in cui erano inseriti sia i medici con regolare contratto di lavoro subordinato, sia quelli regolati da contratto libero-professionale ed il turno era organizzato dal primario sulla base della disponibilità di massima dei medici non strutturati;
  • era comandata, come gli altri medici, anche in reparti diversi da quello relativo alla propria specializzazione per sostituzioni improvvise;
  • svolgeva prestazioni lavorative identiche a quelle dei medici strutturati, sebbene questi ultimi avessero l’obbligo di pronta reperibilità;
  • non aveva il badge, ma firmava il foglio di presenza;

la Corte ha concluso per la natura subordinata del rapporto lavorativo, respingendo il ricorso.

Testo completo della decisione: Cass. Civ. , Sez. Lav. – ordinanza n. 23520-2019

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