Assegno ordinario d’integrazione salariale: spetta anche agli artigiani non iscritti al Fondo di solidarietà
Con Decreto n. 4047 del 26 maggio 2020 il Tar Lazio, Sez. III quater, ha affermato che ha diritto all’assegno ordinario di cassa integrazione salariale anche la categoria degli artigiani che non risulti iscritta al Fondo di solidarietà bilaterale di categoria.
IL FATTO- Diverse aziende artigiane ricorrevano giudizialmente innanzi al Tribunale amministrativo competente al fine di ottenere la possibilità di presentare la domanda di concessione dell’assegno ordinario di integrazione salariale senza la preventiva iscrizione ai fondi dell’Ente nazionale bilaterale dell’artigianato e del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato.
LA DECISIONE DEL COLLEGIO- Il TAR, in sede cautelare, rilevando la sussistenza del pregiudizio legittimante l’adozione del decreto monocratico e attesa la stringente scadenza per la presentazione della domanda (fissata al 31 maggio 2020) ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, ordina all’Ente Nazionale Bilaterale dell’Artigianato e al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato di “consentire agli odierni ricorrenti la presentazione della domanda di concessione dell’assegno ordinario di integrazione salariale”.
Con il provvedimento in questione, dunque, il Tribunale amministrativo ha ritenuto che l’erogazione dell’assegno ordinario di cassa integrazione salariale, durante il periodo di emergenza Covid-19, debba essere garantita anche alle aziende artigiane non iscritte ai suddetti Fondi e non in regola con i pagamenti pregressi.
Il testo completo del provvedimento: Tar Lazio, Sez. III quater, Decreto n. 4047 del 2020