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Lavoratori cessati e applicabilità del contratto collettivo

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Lavoratori cessati e applicabilità del contratto collettivo

Con Sentenza n. 29906 del 25 ottobre 2021, la Corte di Cassazione ha ribadito che per escludere l’applicabilità del nuovo contratto collettivo ai lavoratori cessati dal servizio prima della data di conclusione dello stesso, è necessario che le parti sociali abbiano espressamente limitato i benefici ivi previsti ai soli lavoratori in servizio.

IL FATTO- la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato l’opposizione di un datore di lavoro avverso il decreto ingiuntivo con cui era stato condannato al pagamento in favore di un dipendente delle differenze retributive maturate per effetto degli aumenti contrattuali previsti dal C.C.N.L. sottoscritto successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Avverso la sentenza d’appello, il datore di lavoro ha promosso ricorso per Cassazione, asserendo che l’estensione degli aumenti retributivi previsti dal nuovo contratto ai lavoratori cessati  dovrebbe risultare espressamente dal testo dello stesso.

LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE- La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in quanto, come già affermato in precedenza, «Il lavoratore, che sia iscritto ad una associazione sindacale e così abbia dato mandato alla stesa per la stipulazione di un nuovo contratto collettivo, ha diritto all’applicazione delle disposizioni contenute in tale contratto, anche se lo stesso sia stato stipulato successivamente alla data in cui il suo rapporto di lavoro è terminato, qualora le parti contraenti abbiano espressamente attribuito efficacia retroattiva al nuovo contratto senza alcuna distinzione fra i dipendenti in servizio e quelli non più in servizio». Detto altrimenti «per escludere l’applicabilità degli effetti retroattivi del nuovo contratto collettivo ai lavoratori cessati dal servizio anteriormente alla data di conclusione di esso, è necessario che le parti sociali, nell’esplicazione della loro autonomia contrattuale, limitino i benefici stessi ai soli lavoratori ‘in servizio’ alla data di conclusione del nuovo contratto collettivo», sicché «costituisce elemento rilevante la circostanza (…) che le parti sociali, nello stabilire la decorrenza e la durata dell’accordo, nessuna distinzione pongano fra dipendenti ‘in servizio’ e quelli non più in servizio alla data della stipulazione».

Il testo completo della decisione può essere estratto dal sito della Corte cliccando qui.


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