Accordo transattivo: nulle le rinunzie del lavoratore formulate genericamente
Con Ordinanza n. 20518 del 30 luglio 2019 la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha stabilito che l’accordo transattivo raggiunto da un’azienda ed un lavoratore deve essere considerato nullo nella parte in cui contiene una rinuncia del lavoratore a suoi diritti formulata in maniera generica e non analiticamente articolata.
IL FATTO – Un dipendente di Poste Italiane S.p.a., dopo aver risolto consensualmente il rapporto di lavoro attraverso la sottoscrizione di un accordo transattivo, aveva deciso di ricorrere innanzi al Giudice del Lavoro affinché questi condannasse l’azienda a corrispondergli una somma di denaro a titolo di indennità per ferie non godute e di retribuzione per le numerose ore di lavoro straordinario svolte . Il Tribunale accoglieva totalmente il ricorso e l’Azienda si vedeva costretta a ricorrere in appello. In secondo grado la decisione veniva parzialmente riformata, ritenendo la Corte d’Appello dovuta esclusivamente la retribuzione per il lavoro straordinario prestato (e non anche l’indennità per le ferie non godute). Poste Italiane S.p.a. ricorreva dunque per Cassazione sostenendo che i Giudici di secondo grado avessero erroneamente interpretato l’accordo transattivo, in quanto nel verbale di conciliazione sottoscritto dal lavoratore questi aveva sostanzialmente rinunciato ad “ogni eventuale ulteriore credito o pretesa, anche di natura risarcitoria, comunque connessa al rapporto di lavoro”.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE – La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’Azienda, ritenendo corretta la statuizione di secondo grado. Infatti, esaminato il contenuto dell’accordo transattivo esso risultava valido ed efficace solo con riguardo alle indennità di ferie maturate e non godute oggetto di espressa e puntale rinuncia da parte del lavoratore. Al contrario, l’accordo era da considerarsi nullo per ‘indeterminatezza dell’oggetto’ nella parte in cui faceva genericamente riferimento agli altri diritti del lavoratore oggetto di una generica e non circostanziata rinunzia.
Testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 20518 del 2019