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Tribunale Monza: il fondo di garanzia inps deve intervenire nel caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alla legge fallimentare

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Tribunale Monza: il fondo di garanzia inps deve intervenire nel caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alla legge fallimentare

Il lavoratore può chiedere, in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alla legge fallimentare, l’intervento del Fondo di garanzia I.N.P.S. per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità provando, a tali fini, l’infruttuoso esito dell’esecuzione forzata e comunque che le garanzie patrimoniali del datore di lavoro esecutato sono risultate in tutto o in parte insufficienti.

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott. Maria CELLA
in funzione di Giudice Unico
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di prima istanza promossa
con ricorso depositato il 21.1.08 e vertente tra
SH.MA., RA.PA., MA.SA., CA.PA., SI.MO. e EL.LA. rappresentate e difese dall’avv. Pa.DO. ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Desio, Via (…) giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTE
e
I.N.P.S.
rappresentato e difeso dagli avv. Cr.VI. e Cl.TO. ed elettivamente domiciliato in Monza, Via (…) presso l’ufficio dell’avvocatura dell’ente giusta procura generale alle liti
RESISTENTE

OGGETTO: pagamento somma a carico del Fondo di garanzia ex L. 297/1982.
Con ricorso in data 21.1.08 Sh.Ma., Ra.Pa., Ma.Sa., Ca.Pa., Si.Mo. e El.La. convenivano avanti il Giudice del lavoro del Tribunale di Monza l’I.N.P.S., esponendo di avere ottenuto dal Tribunale di Milano sentenza di condanna di Bo.Gi., quale erede della loro ex datrice di lavoro Co.An. al pagamento, tra l’altro, del TFR e delle ultime tre mensilità; tentata infruttuosamente l’esecuzione a carico dell’erede, le lavoratrici avevano quindi richiesto il relativo pagamento al Fondo di garanzia I.N.P.S. ex L. 297/1982, ma mentre quelle residenti nel circondario di Cantù avevano ottenuto quanto richiesto dal competente ufficio I.N.P.S., ad esse ricorrenti, residenti nel circondario di Monza, era stato opposto un rifiuto; adivano quindi il Tribunale, chiedendo la condanna dell’I.N.P.S. al pagamento dell’importo dovuto a ciascuna per i titoli sopra indicati, specificamente indicato.

Si costituiva I.N.P.S., sostenendo che le ricorrenti non avevano provato che, a seguito dell’esecuzione forzata, le garanzie patrimoniali del datore di lavoro (o in questo caso del suo erede) fossero risultate insufficienti; in particolare non avevano prodotto alcuna certificazione relativa a eventuali beni immobili dell’erede Bo.; in subordine faceva comunque rilevare che gli accessori sul credito non erano dovuti che dal 121^ giorno successivo alla domanda amministrativa e che, comunque, quanto meno sul credito relativo alle tre mensilità non era dovuta la rivalutazione. In caso di soccombenza delle ricorrenti,insisteva poi per la condanna alle spese ex art. 152 c.p.c. novellato.

Acquisiti agli atti i documenti prodotti dalle parti, la causa era discussa all’udienza del 13.11.08 all’esito della quale il giudice pronunciava sentenza come da separato dispositivo di cui era data pubblica lettura.

La domanda è fondata.

Ex art. 2 L. 297/1982 ed ex art. 2 d.lgs. 80/1992, in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alla legge fallimentare, il lavoratore può chiedere l’intervento del Fondo di garanzia I.N.P.S. per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità; a tali fini deve provare l’infruttuoso esito dell’esecuzione forzata e comunque che le garanzie patrimoniali del datore di lavoro o in parte insufficienti.

L’istituto contesta che le ricorrenti abbiano fornito tale prova.

Le stesse hanno prodotto verbale di pignoramento negativo a carico di Bo.Gi., erede della loro ex datrice di lavoro Co.An., nonché certificazione del notaio De.Ia. attestante che la Co. non era proprietaria di beni immobili e, infine, documento rilasciato da una agenzia immobiliare che, effettuate ricerche, ha dichiarato non essere risultati immobili di proprietà del Bo.

In considerazione di tali iniziative e della più recente giurisprudenza della Suprema Corte sul punto (Cass. 1848/04), si ritiene di poter accogliere la domanda.

La Corte ha richiamato sul punto due difformi orientamenti espressi da Cass. 3511/01 e da Cass. 4783/03, facendo quindi propri gli argomenti della prima sentenza; in proposito ha osservato che, se è vero che la legge richiede, nel caso di datore di lavoro non soggetto alla procedura fallimentare, l’infruttuoso esperimento dell’esecuzione forzata e la mancanza di garanzie patrimoniali, tuttavia quest’ultimo presupposto deve ritenersi provato, esclusivamente per mezzo della presunzione legale consistente nell’avvenuto esperimento di un qualsiasi procedimento esecutivo individuale, purché intrapreso con la dovuta diligenza e poi conclusosi infruttuosamente; la legge prevede infatti solo l’esperimento dell’esecuzione forzata e non il compimento di ulteriori attività da parte del lavoratore, quali la ricerca di beni mobili e immobili nei luoghi di residenza o di nascita del debitore, diversi da quelli ove esercita l’impresa; ha quindi sottolineato la ratio della norma che, in osservanza di una direttiva comunitaria, persegue finalità di carattere sociale, consentendo al lavoratore di ottenere nel più breve tempo possibile e tramite l’intervento dell’ente pubblico, il pagamento del suo credito; ha infine rilevato che, se mai, l’I.N.P.S., dotato di uffici dislocati su tutto il territorio nazionale, potrà più facilmente surrogarsi nei diritti dei lavoratori e ottenere dal datore di lavoro il rimborso di quanto corrisposto, aggredendo beni eventualmente rinvenuti in luoghi diversi.

In sostanza, quindi,secondo questa pronuncia, condivisa dal giudice, occorre solo verificare se il lavoratore, nel procedere ad esecuzione forzata abbia improntato il suo comportamento a diligenza e serietà.

Nel caso di specie, la risposta è positiva; le ricorrenti hanno infatti infruttuosamente dato corso all’esecuzione a carico dell’erede della datrice di lavoro; hanno inoltre prodotto documentazione relativa alla mancanza di beni immobili nel patrimonio e della dante causa e dell’erede, documentazione che l’I.N.P.S. non ha contestato.

Neppure è contestata l’entità del credito di ciascuna delle ricorrenti; la domanda è quindi accolta.

Quanto agli accessori (su cui, erroneamente, non si è provveduto nel dispositivo), quanto meno da Cass. SSUU14220/02, è costante l’orientamento che li riconosce come per il credito retribuivo (interessi e rivalutazione) di cui ha mantenuto la natura, escludendosi quindi l’applicazione dell’art. 16 L. 412/1991; quanto alla decorrenza la stessa deve essere riconosciuta dalla data di maturazione del credito quanto al TFR e dalla data di presentazione della domanda per le mensilità ex art. 2 comma V d.lgs. 80/1992
L’esito della lite giustifica la condanna dell’I.N.P.S. al rimborso in favore delle ricorrenti delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.500 specificati al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso in data 21.1.08 da SH.MA., RA.PA., AN.SA., CA.PA., SI.MO. e EL.LA. nei confronti dell’I.N.P.S. così provvede:

1) condanna l’In. a corrispondere a:

a SH.MA.: la complessiva somma di 5.460,25 di cui 4.723,69 a titolo di TFR;

a RA.PA.: la complessiva somma di euro 5.694,81 di cui 4.300,60 a titolo di TFR;

a AN.SA.: la complessiva somma di 7.196,16 di cui 6.155,57 a titolo di TFR;

a SI.MO.: la complessiva somma di euro 5.268,02 di cui 4.363,17 a titolo di TFR;

a EL.LA.: la complessiva somma di 4.951,08 di cui 3.963,50 a titolo di TFR;

per tutte, detratto quanto già parzialmente versato dall’I.N.P.S. a titolo di TFR e oltre a interessi di legge dal dovuto al saldo;

condanna l’I.N.P.S. a corrispondere a CA.PA. la complessiva somma di euro 2.339,5 di cui 1.428,87 a titolo di TFR, oltre a interessi di legge dal dovuto al saldo;

2) condanna l’I.N.P.S. a rimborsare alle ricorrenti le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.500 di cui 50 per esborsi, 950 per diritti e 1.500 per onorari.

Così deciso in Monza il 13 novembre 2008.

Depositata in Cancelleria il 31 dicembre 2008.

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