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Tribunale Bari: importante contributo alla definizione di mobbing

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Tribunale Bari: importante contributo alla definizione di mobbing

Risarcimento danno mobbing ricorsoIl “mobbing” consiste in una successione sistematica di soprusi, comportamenti e provvedimenti vessatori posti in essere o dal datore di lavoro o da chi è gerarchicamente sovraordinato al solo scopo di recare danno al lavoratore, in quanto contraddistinti da finalità di persecuzione e di discriminazione con connotazione emulativa e pretestuosa. Consegue che, per la ricorrenza del fatto illecito del “mobbing”, occorre la prova degli atti vessatori e del disegno persecutorio. (Cass, sez. lav., 6 marzo 2006, n. 4774)

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARI

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in persona del G.I. Dott. Giovanni Buquicchio con funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero 4136 del Registro Generale Affari Contenziosi dell’anno 2002

TRA

SA.AN. rappresentato e difeso dall’avv. Sa.Ap. del Foro di Catanzaro ed elettivamente domiciliato in Bari presso e nello studio degli avv.ti Ma.An.Sa. e Lu.Mo.

ATTORE

CONTRO

CA.NI. elettivamente domiciliato in Bari presso e nell’ufficio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari da cui è rappresentato e difeso.

CONVENUTO

NONCHÉ

FA.MA. elettivamente domiciliato in Bari presso e nell’ufficio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari da cui è rappresentato e difeso.

CONVENUTO

E

AM.LU. e FR.MI. elettivamente domiciliati in Bari presso e nello studio dell’avv. Pa.Co. dal quale sono rappresentati e difesi.

CONVENUTI
All’udienza dell’1/4/2008, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni formulate dai procuratori delle parti nella udienza medesima e che qui di seguito si trascrivono: … L’avv. Ap. così precisa le proprie conclusioni: “Voglia l’On.le Tribunale adito in via preliminare accogliere l’eccezione di nullità assoluta ed insanabile delle costituzioni in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per le argomentazioni dedotte nel verbale d’udienza del 19/6/07, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte; sempre in via preliminare voglia dichiarare inammissibile, improcedibile la spiegata domanda riconvenzionale del sig. Fr.Mi. per difetto di procura espressa all’uopo (cfr. procura conferita); voglia dichiarare il difetto di rappresentanza dell’Avvocatura per le argomentazioni formulate nel verbale d’udienza del 19/06/07 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte; sempre in via preliminare e salvo gravame, voglia revocare l’ordinanza emessa all’udienza del 9/5/06, con la quale codesto Giudice non si è pronunciato sulle richieste avanzate da parte attrice, rinviando la stessa per la precisazione delle conclusioni, richiesta di revoca che viene reiterata per tutte le violazioni di ordine procedurale, di rito e di merito ampiamente formulate e dedotte nel verbale d’udienza del 19/6/07, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, anche sotto il profilo della censura avanzata da questa difesa sulla concessione a controparte dei termini di cui all’art. 184 bis c.p.c., mancandone i presupposti e sulla tardività della produzione documentale offerta dai convenuti per tutti i profili di merito e di rito dedotti nel predetto verbale del 19/6/07; si reitera, altresì, la revoca dell’ordinanza de qua, sempre salvo gravame, sotto il profilo della mancata pronuncia sull’ammissione delle richieste istruttorie formulate da parte attrice, nonché sul mancato accoglimento delle medesime per le argomentazioni di cui al verbale d’udienza del 19/6/07, da intendere qui riportate e trascritte; voglia accogliere l’eccezione di complotto di interessi sollevato ed eccepito da questa difesa nel verbale d’udienza del 19/6/07 con rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la risoluzione del conflitto de quo, nei termini formulati nel predetto verbale, da intendere qui richiamato e trascritto; voglia disporre lo stralcio della documentazione prodotta dai convenuti Am. e Fr. nei termini e per le ragioni espresse nel richiamato verbale d’udienza, da intendere qui richiamato e trascritto; voglia, infine, ferme e non rinunciate tutte le eccezioni preliminari di merito e di rito sollevate, accogliere la domanda attrice con piena vittoria di spese ed onorari di lite; Voglia dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità delle spiegate domande riconvenzionali dei convenuti, dichiarando il difetto di procura, all’uopo, quanto a quella spiegata dal sig. Fr. e, perché infondate in fatto ed in diritto, per tutte le parti convenute che hanno spiegato la relativa domanda… L’avv. Pa.Co. per il gen. Fr. ed il colonnello Am… precisa le conclusioni, per giunta già articolate nei precedenti verbali, insistendo nell’accoglimento di tutte le richieste formulate, con rigetto della domanda attrice, che va condannata per lite temeraria, e l’accoglimento delle riconvenzionali spiegate, richiamando espressamente la destinazione delle somme a riceversi… L’Avvocato dello Stato precisa le conclusioni come segue: “Voglia l’On.le Giudice adito rigettare l’avversa domanda, perché infondata, con condanna dell’attore al pagamento delle spese di lite…”.
Svolgimento del processo

Con libello citatorio notificato il 21 – 6/1.7.2002 Sa.An., premesso che, quale maresciallo dei Carabinieri in forza al Comando Regionale di Bari, dall’inizio dell’anno 2000 era stato sottoposto dal Generale Mi.Fr., in collaborazione con i Tenenti Co.Ca., Fa. ed Am., ad una serie di atti vessatori mediante abuso del potere disciplinare, disparità di trattamento e demansionamento; che gli si era così procurato uno stato ansioso – depressivo, con insorgenza di patologie a carico dell’apparato gastrico e cardiovascolare, oltre ad una situazione gravemente lesiva della professionalità e di impedimento della progressione in carriera; conveniva in giudizio i predetti Ca.Ni., Fa.Ma., Am.Lu. e Fr.Mi. per sentir accertare i fatti evidenziati come vessatori e dichiararne la inibizione, e condannare i convenuti al risarcimento dei danni morali, biologici e professionali, da accertarsi in corso di causa, con rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali.

Costituitisi in giudizio con comparse in data 5.11.2002, Ca. e Fa. eccepivano il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, essendo la controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo; ed in subordine chiedevano il rigetto della domanda attorea per infondatezza.

Anche Am. e Fr., costituitisi con comparse di risposta datate 10.10.2002, formulavano richiesta di reiezione delle pretese dell’istante; nei confronti del quale spiegavano, altresì, domande riconvenzionali per ottenere risarcimento dei danni subiti sotto il profilo morale e di immagine dalle scorrette iniziative del Sa., in ragione rispettivamente delle somme di Lire 1.000.000.000 e Lire 2.000.000.000, o di altre ritenute di giustizia, nonché per il risarcimento dei danni da lite temeraria.

Seguivano ulteriori deduzioni delle parti ed il deposito di ampia documentazione; ed all’esito, precisate le conclusioni sulla questione pregiudiziale proposta, la causa era riservata per la decisione.

Con sentenza non definitiva in data 5/27.1.2006 veniva affermata la giurisdizione del giudice ordinario e disposta contestualmente la prosecuzione del giudizio.

Infine, precisate le conclusioni di merito come trascritte in epigrafe, il processo era introitato per le definitive provvidenze.
Motivi della decisione

Preliminarmente, in rito, appare priva di giuridico pregio l’eccezione dell’attore principale di nullità della costituzione in giudizio dei convenuti Ca. e Fa. tramite l’Avvocatura dello Stato.

Invero, pur mancando certezza della ricorrenza delle condizioni legittimanti la rappresentanza in giudizio dell’Avvocatura erariale ex art. 44 del r.d. n. 1611/1933, va rilevato che nessuna disposizione di legge sancisce che la carenza di tali condizioni determina nullità dell’atto processuale di costituzione in causa, e tanto meno che essa debba essere pronunciata d’ufficio senza tempestiva istanza di parte. Di guisa che nel caso di specie la irregolarità dedotta non determina nullità dell’atto processuale ex art. 156 c.p.c., e comunque può considerarsi sanata per acquiescenza ex art. 157: in quanto l’eccezione di nullità della costituzione avvenuta il 5.11.2002 è stata formulata tardivamente solo all’udienza del 19.6.2007.

L’attore principale ha chiesto poi la revoca dell’ordinanza istruttoria in data 5/27.1.2006, e della consequenziale ordinanza del 9.5.2006, sia in riferimento alla mancata ammissione dei mezzi di prova e delle C.T.U da esso proposti, sia in riferimento all’accoglimento della richiesta dei convenuti Fr. e Am. di rimessione nei termini ex art. 184 bis c.p.c. per una produzione documentale tardiva.

Ma, quanto al primo aspettarle generiche doglianze spiegate non sono tali da superare i rilievi di inammissibilità dei proposti incombenti istruttori, oggetto di motivazione nell’ordinanza impugnata, cui si rimanda.

Sul secondo aspetto, invece, va rilevato che all’udienza del 13.4.2004 la difesa dei predetti convenuti chiese di essere rimessa in termini, in virtù della disposizione surrichiamata, per depositare alcuni atti e provvedimenti giudiziari formati dopo la scadenza del termine fissato per l’articolazione delle prove e per la produzione documentale (e cioè gg. 40 + 40 dal 1.7.2003); e con l’ordinanza contestata del gennaio 2006 tale difesa fu rimessa in termini per la tardiva produzione documentale allegata alle note istruttorie del 2.12.2003, limitatamente ai documenti formati successivamente alla scadenza del termine concesso per la loro produzione.

Ma effettivamente non ricorrevano le condizioni della disposizione dell’art. 184 bis.

Invero, presupposto per la remissione in termini è che la parte dimostri di essere incorsa in decadenza dei poteri processuali durante la trattazione del giudizio, per cui essa non appare applicabile nel caso di situazioni esterne alla causa.

Si è affermato in giurisprudenza, quanto nell’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto, che esso riguarda solo situazioni interne al giudizio, cioè verificatesi nell’ambito del suo svolgimento, mentre va esclusa l’operatività dell’art. 184 bis per le situazioni esterne a quest’ultimo.

Consegue che la norma in esame potrà applicarsi al caso di mancata tempestiva produzione di un documento già esistente per un ostacolo non dovuto a colpa della parte, ma non per consentire l’acquisizione di un documento formatosi all’esterno del giudizio, successivamente all’operatività della barriera preclusiva probatoria di cui all’art. 184 (vecchia formulazione) c.p.c.

Tale interpretazione restrittiva trova conforto nel fatto che altrimenti verrebbe ad essere agevolmente menomato il principio della definizione del processo secondo le fasi precostituite ed in conformità della regola della ragionevole durata.

Nella fattispecie, pertanto, va esclusa ogni tardiva produzione documentale, successiva alla scadenza del termine fissato a luglio 2003 per l’articolazione delle prove, e la controversia deve essere decisa sulla base dei soli documenti prodotti tempestivamente.

Nel merito, il Sa. ha proposto un’azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., lamentando di aver subito una serie di atti vessatori e discriminatori, e spiegando quindi una domanda risarcitoria da “mobbing”.

La giurisprudenza lavoristica ha condivisibilmente chiarito che il “mobbing” consiste in una successione sistematica di soprusi, comportamenti e provvedimenti vessatori posti in essere o dal datore di lavoro o da chi è gerarchicamente sovraordinato al solo scopo di recare danno al lavoratore, in quanto contraddistinti da finalità di persecuzione e di discriminazione con connotazione emulativa e pretestuosa (in tal senso Cass, sez. lav., 6 marzo 2006, n. 4774).

Consegue che, per la ricorrenza del fatto illecito del “mobbing”, occorre la prova degli atti vessatori e del disegno persecutorio.

Nel caso di specie, la domanda proposta in citazione si basa su asseriti comportamenti vessatori e discriminatori posti in essere dall’inizio dell’anno 2000, quando divenne Comandante della Regione Carabinieri il generale Fr., in collaborazione coi tenenti colonnelli Ca., Fa. ed Am.

L’attore lamenta tre ordini di condotta: a) abuso del potere disciplinare, mediante avvio di procedimenti e successiva adozione di illegittimi provvedimenti disciplinari finalizzati a rendere inoffensiva una persona scomoda e ad allontanarla dall’Arma, avendo ad oggetto l’attività del Sa. quale Presidente dell’U.N.A.C. (Unione Nazionale Arma Carabinieri), e direttore del periodico “La Rivista dell’Arma”; b) disparità di trattamento, in particolare per l’adozione del suo trasferimento di ufficio ad altra Regione Carabinieri senza previa comunicazione dell’avvio del procedimento, nonché per aver effettuato comunicazioni relative ai procedimenti amministrativi che lo interessavano personalmente nonostante la sua assenza dal servizio per motivi di salute (laddove i termini per notifiche ed avvio dei procedimenti disciplinari o di trasferimento andavano sospesi in ragione di malattia); c) abbassamento delle note caratteristiche (portate da “superiore alla media” direttamente ad “inferiore alla media”, saltando la qualifica intermedia di “nella media”), con impossibilità di accedere a concorsi per progressione in carriera, nonché per sollevamento dall’incarico e cambio di mansioni, con conseguente demansionamento.

Orbene, al di là delle svariate vicissitudini del Sa. in carriera ed in ambito giudiziario (evidenziate dai convenuti), e della sua peculiare e contestata attività svolta nell’ambito della forza armata di appartenenza, consistente nella fondazione dell’U.N.A.C. – Unione Nazionale Arma Carabinieri (considerato dall’attore un corpo associativo con connotazioni di carattere culturale, e dai convenuti un’associazione sindacale, la cui adesione è vietata ai componenti in servizio di forze armate) e del periodico “La Rivista dell’Arma”, con diffusione di articoli e comunicati stampa dalle controverse connotazioni di cui si è detto innanzi, al di là di tali aspetti – si diceva – le doglianze esposte nell’atto introduttivo del giudizio appaiono già da sole generiche e prive di giuridico pregio, non avendo il Sa. dedotto adeguatamente e neppure chiesto di provare in modo specifico sia la vessatorietà dei comportamenti dedotti, sia la finalità di persecuzione dei convenuti, con una sorta di complotto tra gli stessi teso deliberatamente a danneggiarlo.

Infatti, quanto al primo ordine di condotte segnalate, va rilevato che dei sette provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del Sa. a partire da gennaio 2000, alcuni sono stati avviati su iniziativa non locale, ma di altri Comandi territoriali esterni e del Comando Generale dell’Arma (il che esclude il presunto complotto orchestrato a Bari ai suoi danni); e che inoltre Sa. avverso le sanzioni irrogategli ha esperito tutti i rimedi accordatigli dall’ordinamento per impugnarli, ma non ha mai ottenuto una decisione a sé favorevole.

Infatti, i ricorsi gerarchici non sono stati mai accolti dai comandi sovraordinati, né quelli straordinari dal Capo dello Stato; ed i ricorsi al T.A.R. sono ancora pendenti, per cui sinora non risulta accertato alcun vizio (di legittimità o di merito) dei provvedimenti disciplinari in questione.

D’altro canto, le due denunce penali proposte dal Sa. a carico dei convenuti presso la locale Procura della Repubblica sono state entrambe archiviate dal G.I.P.

Quanto alla seconda doglianza di cui innanzi, va osservato che Savino fu trasferito il 16.7.2001 dal Comando della Regione Puglia a quello della Regione Calabria in forza di decisione del Comando Generale dell’Arma dei c.c., e non di alcuno dei convenuti (il che sembra escludere, ancora una volta, un complotto a Bari ai suoi danni); e che non risulta alcuna norma, neppure regolamentare, che vieta alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare notifiche o comunicazioni relative a procedimenti amministrativi al personale assente dal servizio per malattia.

Infine, abbassamento di qualifica e cambio mansioni possono spiegarsi con la dedotta insofferenza del Sa. al rispetto della disciplina militare, evidenziata dai convenuti sul rilievo del ripetersi di condotte integranti le numerose violazioni disciplinari contestategli e che hanno portato all’irrogazione delle predette sette sanzioni disciplinari di cui si è detto innanzi.

E’ appena il caso di aggiungere, poi, che alcuna disposizione di legge o di regolamento impedisce di valutare come “inferiore alla media” un militare considerato in precedenza “superiore alla media” (al quale non è stata comunque attribuita la qualifica minima prevista di “insufficiente”).

Ne discende che la tesi dell’attore di un complotto tra i convenuti, inteso deliberatamente a danneggiarlo, non trova riscontro nei fatti esposti in citazione e ritualmente documentati; non riscontrandosi, peraltro, neppure ragioni ed interessi personali degli ufficiali coinvolti, i cui provvedimenti – ripetesi – non sono stati mai vagliati come viziati da organi amministrativi o giurisdizionali coinvolti nelle impugnative.

Concludendo, non vi è prova che i convenuti abbiano abusato dei loro poteri con intenzione di perseguitare il carabiniere dipendente, e tantomeno di un accordo tra essi e di motivazioni che avrebbero determinato atti e comportamenti vessatori e persecutori. Di guisa che non vi è dimostrazione degli elementi costituivi della richiesta risarcitoria da “mobbing”, in riferimento a specifici atti e comportamenti individuati come illegittimi, né vi è prova di alcun profilo di dolo o di colpa nella condotta degli ufficiali che hanno concorso ad adottare decisioni non gradite al Sa.

La domanda attorea, pertanto, deve andar respinta, con regolamentazione delle spese secondo il principio della soccombenza (e liquidazione come da dispositivo, in assenza di note specifiche).

Infine, va respinta l’eccezione del Sa. di inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dal Fr. per difetto di procura espressa all’uopo, giacché appare condivisibile l’orientamento giurisprudenziale che il mandato “ad litem” attribuisce al difensore il potere di propone tutte le domande che siano ricollegabili con l’originario oggetto, e quindi anche le domande riconvenzionali prescindendo dall’atto su cui risulta apposta la procura, pure se in calce o a margine della copia notificata della citazione (cfr. Cass. n. 4744/98; Cass. n. 4536/2000). E nel caso la domanda riconvenzionale appare strettamente connessa all’oggetto della causa, per cui ben poteva essere proposta con una procura non avente carattere di specificità a riguardo.

Peraltro, siffatta domanda non appare fondata, in quanto si basa solo sulla deduzione di un notevole danno arrecato sotto il profilo morale e di immagine per il Comandante della Regione c.c. Puglia, generale Fr., dalle gratuite e scorrette iniziative ed affermazioni calunniose del Sa.

La “causa petetendi” proposta appare generica e non dimostrata nelle asserite conseguenze pregiudizievoli; anche perché le affermazioni contenute in citazione per corroborare il riconoscimento di un fatto illecito meramente civile e l’accoglimento di una domanda civile risarcitoria non paiono aver pregiudicato apprezzabilmente il profilo morale e di immagine dell’alto ufficiale dei Carabinieri in questione, ed in ogni caso non vi è prova dell’esistenza di un concreto danno consequenziale.

Analoghe considerazioni vanno fatte per la pretesa riconvenzionale dell’Am.

Da ultimo, non può farsi luogo a condanna risarcitoria ex art. 96 c.p.c., sulla base della mera affermazione che l’attore avrebbe agito in mala fede o con colpa grave: perché non emerge con sicurezza che quegli abbia introdotto il giudizio Con elementi psicologici così pregnanti, e

comunque non risultano dimostrati danni consequenziali all’azione giudiziaria esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto notificato in data 21.6/1.7.2002 da Sa.An. nei confronti di Ca.Ni., Fa.Ma., Am.Lu. e Fr.Mi., nonché sulle domande riconvenzionali spiegate da questi ultimi due convenuti nei riguardi dell’attore principale, così provvede:

1) rigetta la domanda principale e le domande riconvenzionali;

2) condanna il Sa. alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in favore del Ca. e del Fa. in ragione di Euro 2.000,00 (di cui Euro 1.200,00 per onorario) per ciascuno di essi, ed in pro dell’Am. e del Fr. in ragione di Euro 3.000,00 (ivi compresi Euro 1.800,00 per onorario) per ciascuno di essi, oltre accessori di legge e di tariffa.

Così deciso in Bari, il 17 ottobre 2008.

Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2009.

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