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Corte Costituzionale, salvaci tu!

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Corte Costituzionale, salvaci tu!

All’udienza del 23 giugno 2009 p.v. la Corte Costituzionale esaminerà numerose questioni di legittimità costituzionale in relazione alla nuova normativa sul lavoro a termine introdotta con la legge n. 133 del 6 agosto 2008 che ha introdotto, tra l’altro, l’art. 4 bis del D.Lgs 368/2001 che così recita: «Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni».

Il Ministro Sacconi, convinto “ispiratore” della norma, ha più volte dichiarato che l’intenzione era quella di porre un freno al contenzioso, di dimensioni “bibliche”, avviato nei confronti delle Poste Italiane.

Tale contenzioso era (ed è tuttora) evidentemente  finalizzato a far dichiarare illegittimo il termine apposto ai contratti di lavoro stipulati da quell’Ente, con l’ulteriore conseguenza di considerarli a tempo indeterminato. In parole povere se il lavoratore vince la causa, il rapporto di lavoro con le Poste si considera a tempo indeterminato: l’agognato posto “fisso” per la vita!

Il “comma Sacconi” vuole evitare proprio questo e cioè che, nell’ipotesi in cui il lavoratore dovesse vincere la causa, il rapporto di lavoro si trasformi da tempo determinato a tempo indeterminato. Al lavoratore vincitore sarà dovuto soltanto qualche spicciolo (pari ad una cifra compresa fra le 2,5 e le 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto), ma giammai egli potrà ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

E fin qui, mi si può dire, il Legislatore ha operato una scelta: criticabile quanto si vuole, ma pur sempre legittima. In effetti è così: scelta becera ed incivile per quanto mi consta, ma pur sempre giuridicamente legittima.

Se così è, dove sta allora il problema? È presto detto: la norma pretende di applicarsi ai contenziosi pendenti ed iniziati sotto la vigenza della norma precedente (che prevedeva, per l’appunto, la trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato).
Ora mi chiedo e vi chiedo: è mai possibile in un paese civile e democratico, non in una repubblica (il minuscolo è voluto) delle banane, che le “regole del gioco” si cambino a partita iniziata?

Purtroppo il nostro Paese è ormai alla deriva (non solo giuridica ma, in primis, politica), in stato avanzato di decomposizione. È mai possibile che ad un Ministro venga in mente una “roba” del genere e che il Parlamento la approvi supinamente?

Se questa è la strada imboccata, quale sarà il punto d’approdo?
Studieranno ancora i nostri giovani universitari diritto del lavoro oppure questa materia sarà espunta dal piano di studi per far posto al “diritto dell’impresa di fare ciò che vuole”?
Attesa l’inettitudine di gran parte della classe politica, soprattutto di quella all’opposizione, toccherà alla Corte Costituzionale salvare il diritto del lavoro.
Se, come traspare, ho perso la speranza che i nostri politici sapranno redimersi, non ho il minimo dubbio che i Giudici della Consulta sapranno, ancora una volta, far trionfare i valori solennemente sanciti in seno alla Carta costituzionale.
Ad ogni buon conto, chi vivrà vedrà!

Avv. Giuseppe Leotta

AGGIORNAMENTO: LA CORTE COSTITUZIONALE HA DICHIARATO ILLEGITTIMO L’ART. 4 BIS  del D.lgs. 368/2001 CON LA SENTENZA 214 DELL’8 LUGLIO 2009.

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