Conservatorio Venezia: dichiarata l’antisindacalità della condotta datoriale
Secondo quanto si legge nella parte motiva della citata decisione «risultano violati sia l’obbligo di preventiva informazione e di negoziazione sui compensi per l’attività didattica nonché sui criteri di utilizzazione del fondo d’istituto che l’obbligo di negoziazione sulle modalità di attribuzione degli incarichi aggiuntivi ai docenti».
Trattasi, specifica il Giudice, di «due doveri all’evidenza tra loro connessi in quanto funzionali all’esercizio da parte del Sindacato di un ruolo attivo nella materia, per sua natura di importanza nevralgica, dell’attribuzione e retribuzione di incarichi aggiuntivi ai docenti».
Ed infatti «in ordine all’attribuzione di tali incarichi…il c.c.n.l. prevede che le modalità della loro attribuzione siano definite in sede di contrattazione integrativa di istituto con conseguente necessario rispetto della correttezza e delle norme relative alla conduzione delle relazioni sindacali».
Quindi: «correttezza e obblighi contrattuali impongono in primo luogo di dare seguito alle specifiche richieste della parte sindacale di convocazione di riunioni per la trattativa in questione ed inoltre che la materia oggetto di contrattazione sia discussa e su di essa si apra effettivamente la trattativa»
Ed ancora: «correttezza ed obblighi contrattuali impongono, ancor prima, di aprire la trattativa tempestivamente posto che la suddetta funzione di controllo del Sindacato su attribuzione e retribuzioni degli incarichi aggiuntivi viene in concreto garantita soltanto se informazione e consultazione sindacale precedono l’attribuzione stessa».
Tali argomentazioni logico-giuridiche del Giudice del Lavoro di Venezia censurano inequivocabilmente il modus agendi adottato dal Conservatorio di Venezia nell’ultimo lustro (sebbene la decisione si riferisca formalmente all’anno accademico 2008/09) che aveva, di fatto, privato il Sindacato del diritto/dovere di essere informato prima e negoziare poi su materie di “importanza nevralgica”.