Cassazione: per i dirigenti sanitari è inapplicabile l’art. 2103 cod. civ. in tema di mansioni
Ai dirigenti statali e, nella specie, ai dirigenti sanitari, non è applicabile l’art. 2103 cod. civ., valendo il principio di turnazione degli incarichi dirigenziali che, previsto nell’ambito del lavoro pubblico privatizzato, non trova riscontro nel rapporto di lavoro subordinato, costituisce il fondamento dell’assegnazione alle mansioni dirigenziali ed è preordinato, nel preminente interesse generale al raggiungimento degli obiettivi fissati nell’organizzazione dei pubblici uffici dall’art. 97 Cost., al fine di evitare la cristallizzazione degli incarichi e di arricchire le doti culturali e professionali dei dirigenti mediante lo scambio di esperienze e attività.