La mobilità territoriale e professionale dei docenti (Scuola e AFAM)
La mobilità, unitamente agli interventi in materia di reclutamento e di dotazioni organiche, è una delle leve principali utilizzate dalla pubblica amministrazione per governare in modo efficace le politiche di gestione del proprio personale.
Le tipologie di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono essere distinte a seconda che si attuino:
- all’interno della stessa amministrazione (mobilità interna);
- da un’amministrazione all’altra (mobilità esterna).
Nel primo caso, si parla di mobilità in senso “improprio”, in quanto il dipendente comunque non cambia datore di lavoro, mutando però sede (mobilità territoriale) o mansioni (mobilità professionale).
Nel secondo caso, si realizza invece un effettivo cambiamento del datore di lavoro, con il conseguente inserimento nel ruolo di un’amministrazione differente.
L’istituto della mobilità verso altra amministrazione è disciplinato dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nonché dalla contrattazione collettiva.
All’art. 30, il suddetto D.Lgs. stabilisce che “le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza”.
Tale mobilità è tendenzialmente intercompartimentale: proprio al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione delle pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale, il D.P.C.M. 26 giugno 2015 ha definito la tavola di corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, così identificando le corrispondenze tra i diversi profili lavorativi sulla scorta delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali.
Ciò detto, in sintesi, un dipendente pubblico può essere trasferito, a domanda, in un altro ente pubblico dopo aver ottenuto il consenso favorevole del dirigente responsabile del servizio a cui sarà affidato.
Il procedimento richiede che l’amministrazione ricevente comunichi il suo fabbisogno di personale, con posti riservati alla mobilità, mediante avviso o concorso pubblico.
I soggetti interessati devono pertanto presentare apposita domanda che viene valutata nei termini e nei modi disposti dal bando.
TIPOLOGIE DI MOBILITA’ La mobilità nel pubblico impiego può essere di due tipi: temporanea e permanente. La prima consiste nel procedimento di trasferimento temporaneo del lavoratore in un’altra amministrazione pubblica (il contratto di lavoro rimane sempre quello con l’amministrazione di provenienza, che dunque continuerà a retribuire il proprio dipendente). La seconda, invece, determina il trasferimento definitivo del lavoratore alle dipendenze di una diversa amministrazione pubblica (in questo caso il contratto “passa” in capo alla nuova amministrazione).
Tutto ciò premesso, è di interesse trattare la mobilità all’intero della medesima P.A., e cioè in ambito MIUR, sia con riferimento al settore Scuola che al sistema AFAM.
LA MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE DEL SETTORE SCUOLA
La mobilità del personale docente nel comparto scuola, disciplinata dalla contrattazione collettiva, può essere sia territoriale che professionale.
MOBILITA’ TERRITORIALE
Viene attuata con trasferimenti sia provinciali che interprovinciali.
Si tratta di movimenti con i quali viene modificata la scuola di titolarità, ma rimane invariata la classe di concorso in cui il docente è titolare.
Con il trasferimento è possibile modificare anche la tipologia di posto di titolarità, passando da posto comune a sostegno e viceversa o, per la scuola Primaria, da posto comune a posto lingua inglese e viceversa.
MOBILITA’ PROFESSIONALE
Implica passaggi di cattedra o di ruolo sia provinciali che interprovinciali.
Il passaggio di cattedra è un movimento con il quale si modifica la classe di concorso di titolarità rimanendo, però, nello stesso grado di istruzione.
Il passaggio di ruolo è un movimento con il quale si modifica il grado di istruzione di titolarità.
Per presentare domanda di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo è indispensabile aver superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza ed essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio richiesto.
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Il docente interessato, in possesso dei requisiti necessari, può partecipare ad ambedue le tipologie con due distinte domande.
Tutto il personale docente a tempo indeterminato può inoltrare domanda di mobilità territoriale. Possono, invece, accedere alla mobilità professionale (passaggio di ruolo/cattedra) solo i docenti in possesso della specifica abilitazione che abbiano superato il periodo di prova (31 agosto dell’anno scolastico di riferimento).
I PUNTI SALIENTI DEL VIGENTE ACCORDO SINDACALE:
- validità triennale del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità;
- il personale docente potrà partecipare annualmente ai movimenti, ossia ai trasferimenti e ai passaggi di ruolo/cattedra, fatta eccezione per i docenti che otterranno la mobilità su una delle scuole richieste in domanda;
- i docenti che otterranno una delle scuole richieste volontariamente non potranno difatti richiedere nuovamente il trasferimento/passaggio prima che siano trascorsi tre anni dalla precedente istanza.
Titolarità su scuola
I docenti che ottengono il movimento richiesto (trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra) saranno considerati titolari su scuola.
Percentuali trasferimenti e immissioni in ruolo
Queste le percentuali dei posti vacanti e disponibili da destinare alle immissioni in ruolo e ai trasferimenti:
- 50% alle immissioni in ruolo;
- 50% alla mobilità.
Le percentuali, valide per il prossimo triennio:
2019-20: 40 % ai trasferimenti interprovinciali e 10% ai passaggi;
2020-21: 30% ai trasferimenti interprovinciali e 20% ai passaggi;
2021/22: 25% ai trasferimenti interprovinciali e 25% ai passaggi.
Blocco triennale
Come anticipato, il vincolo di permanenza triennale riguarda i docenti che sono soddisfatti in una delle riferite preferenze su scuola o che ottengono una scuola del comune di attuale titolarità, anche attraverso la scelta del codice sintetico.
I docenti che chiedono e ottengono la titolarità di scuola attraverso preferenza sintetica, provincia, comune o distretto, possono ripresentare la domanda anche negli anni successivi, senza nessun blocco.
I docenti beneficiari delle precedenze previste nel CCNI, i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata (anche se soddisfatti su una delle preferenze espresse) non sono soggetti a nessun vincolo.
GLI STRUMENTI DI TUTELA AVVERSO L’ESITO SFAVOREVOLE DELLA MOBILITA’
RECLAMO AMMINISTRATIVO – Ai sensi dell’art.17 del CCNI sulla mobilità 2019/2022, avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del docente interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, da rivolgersi all’organo che lo ha emanato.
I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande.
Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
Inoltre è importante sottolineare che sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda.
In caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa regione, l’Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell’Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell’esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile.
È utile sapere che l’accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità: detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell’amministrazione.
L’esito del movimento viene notificato a ciascun docente compresi quanti non hanno ottenuto il trasferimento.
RICORSO GIURISDIZIONALE – Naturalmente, i docenti che, sulla scorta dei provvedimenti adottati dalle P.A. in materia di mobilità, ritengono di aver subito lesione del proprio diritto al lavoro, possono rivolgere apposito ricorso al Giudice del Lavoro, la cui competenza territoriale è da individuare, ex art. 413 comma 5 c.p.c., nel foro relativo al luogo in cui il docente medesimo si trova in servizio nel momento di proposizione della domanda giudiziale.
In tal senso, si precisa come il diritto al trasferimento si prescriva in 10 anni Ne consegue che il ricorso in questione è proponibile, ora per allora, entro dieci anni dalla maturazione del diritto, e cioè entro dieci anni dalla pubblicazione della graduatoria che si intende impugnare.
LA MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE NEL SETTORE AFAM
La mobilità del personale docente nel settore AFAM, a differenza di quanto avviene nel sistema Scuola, può essere esclusivamente territoriale.
Infatti, in tale ambito, non è – almeno allo stato attuale – regolamentata la mobilità professionale: pertanto, i docenti che intendano “innalzare” il livello delle proprie carriere devono intraprendere le vie “ordinarie”, e cioè partecipare ai concorsi che vengono eventualmente via via banditi, dovendo così, in altri termini, puntare ad un reclutamento ex novo.
Quanto, invece, alla mobilità territoriale, come concordato nell’incontro del 17 maggio 2019 tra MIUR e organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL “Istruzione e Ricerca”, anche per l’anno accademico in corso sono confermate le modalità utilizzate negli scorsi anni, che hanno come fonte contrattuale di riferimento il Contratto Collettivo Nazionale decentrato (CCND) del 31 maggio 2002.
Il CCND 31 maggio 2002 e l’Ordinanza Ministeriale 598/19 disciplinano la mobilità territoriale (trasferimenti) e l’utilizzazione temporanea del personale docente con contratto a tempo indeterminato delle istituzioni AFAM statali e dell’Istituto Statale Superiore di studi musicali e coreutici “G. Braga” di Teramo.
In particolare, possono presentare domanda i docenti di ruolo dei Conservatori di musica, delle Accademie di Belle Arti, dell’Istituto Statale Superiore di studi musicali e coreutici “G. Braga” di Teramo (a seguito dell’avvenuta statizzazione in ragione di sentenza emessa dal TAR del Lazio su un ricorso patrocinato dallo Studio Legale Leotta: per approfondimenti si veda qui). Si specifica che le procedure non riguardano il personale in servizio presso gli ex istituti musicali pareggiati, né i docenti di prima e seconda fascia in servizio presso le Scuole Libere del Nudo e presso la Scuola degli Artefici di Milano o il personale docente degli ISIA.
La domanda di mobilità e l’attribuzione del punteggio
Viene previsto un sistema telematico di collazione delle domande proposte dagli interessati, con i candidati alla mobilità che ottengono un determinato punteggio sulla scorta delle “griglie” previste per servizi, titoli generali e per i c.d. “oneri familiari”, nonché in virtù del meccanismo delle precedenze.
Quanto ai servizi, sono suscettibili di considerazione il servizio di ruolo, il servizio pre-ruolo in relazione al ruolo di appartenenza, il servizio pre-ruolo o di ruolo prestato in ruolo diverso da quello di appartenenza o come docente della Scuola, nonché i servizi di ruolo prestati ininterrottamente nell’istituzione o nell’insegnamento di attuale titolarità.
Con riferimento ai titoli generali, i candidati alla mobilità potranno riferire a mezzo autocertificazione, con conseguente attribuzione di specifico punteggio, circa il possesso di diplomi Afam, nonché di lauree, titoli di specializzazione, dottorati di ricerca e corsi di perfezionamento rilasciati da Università di durata almeno annuale, nonché circa l’inclusione in graduatoria di merito di pubblici concorsi per esami, o esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza.
Quanto alle esigenze di famiglia, il sistema prevede in primis l’attribuzione di uno specifico punteggio, da computare ai fini della graduatoria da stilare, in caso presenza di figli minori.
Altresì, vengono considerate ai fini dell’attribuzione di uno specifico punteggio anche ulteriori circostanze, come la richiesta di trasferimento finalizzata al ricongiungimento al coniuge o ai figli, nonché alla cura ed all’assistenza dei figli ovvero del coniuge portatore di handicap fisici, psichici o sensoriali, all’assistenza di figli tossicodipendenti ed, infine, alla cura ed assistenza del parente o affine (diverso dai figli e dal coniuge) entro il terzo grado affetto dall’ipotesi di cui all’art. 33 della L. 104/92.
Per quanto, invece, afferente al meccanismo delle precedenze, il CCND menzionato prevede il seguente ordine:
- docenti privi di vista (art. 483 del DLgs 297/94), con precedenza assoluta su tutte le sedi;
- docenti con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 (art. 21 della legge 104/92 e art. 601 del DLgs 297/94) e i docenti emodializzati ex art.61 della legge n.270/82, con precedenza assoluta su tutte le sedi;
- il docente disabile in situazione di gravità (art. 33 comma 6 della legge 104/92) e il docente che assiste il figlio minorenne (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92). È riconosciuta la precedenza nei trasferimenti anche ai soggetti che, obbligati all’assistenza abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Precedenza nella sola sede di residenza o di cura.
- coniuge convivente di militare o di categoria equiparata cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza. Precedenza nella sede più vicina all’ufficio presso il quale è il coniuge è stato trasferito d’autorità.
Occorre tuttavia segnalare come il predetto CCND non risulti chiaramente aggiornato alle novità legislative ed agli orientamenti successivi della Corte Costituzionale: pertanto, nonostante alcuni chiarimenti forniti dall’Ordinanza Ministeriale e da alcune note ministeriali, risultano ancora diverse le situazioni che necessitano di ulteriori approfondimenti e indicazioni (per esempio la precedenza per il caso di assistenza di un coniuge o di un genitore che possieda lo status di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992).
Una volta scrutinate le domande, il MIUR pubblica una graduatoria per ogni sede e per ogni disciplina accordando il trasferimento ai soggetti che risultano classificati in posizione utile.
GLI STRUMENTI DI TUTELA AVVERSO L’ESITO SFAVOREVOLE DELLA MOBILITA’
RECLAMO AMMINISTRATIVO – All’esito delle domande di mobilità, il MIUR pubblica il punteggio provvisorio dei docenti aspiranti al trasferimento nonché le relative graduatorie d’Istituto.
I docenti interessati possono presentare reclamo o istanza di rettifica del punteggio al Direttore dell’Istituzione entro il termine perentorio indicato dal relativo bando.
Quest’ultimo, ove ne verifichi la fondatezza, procederà alla correzione richiesta, inserendo i relativi dati rettificati nel sistema informatico con la funzione riservata alle Istituzioni.
Qualora, invece, la richiesta di rettifica non sia accolta, verrà comunque data comunicazione all’interessato.
Quanto alle modalità di presentazione di tali istanze, invero l’ordinanza ministeriale n. 598 del 28/06/2019 non si perita di specificarle; tuttavia, si ritiene possibile utilizzare, per analogia, le stesse modalità adottate per la presentazione della domanda.
RICORSO GIURISDIZIONALE – Naturalmente, i docenti che sulla scorta dei provvedimenti adottati ritengono di aver subito lesione del proprio diritto, possono incardinare una controversia dinanzi al Giudice del Lavoro, la cui competenza territoriale è da individuare, ex art. 413 comma 5 c.p.c., nel foro relativo al luogo in cui il docente medesimo si trova in servizio nel momento di proposizione della domanda giudiziale.
In tal senso, si precisa come il diritto al trasferimento si prescriva in 10 anni. Ne deriva che la domanda giudiziale in questione è proponibile, ora per allora, entro dieci anni dalla maturazione del diritto, e cioè entro dieci anni dalla pubblicazione della graduatoria che si intende impugnare.
Da anni lo Studio Legale Leotta (con sedi in Roma, Napoli e Reggio Calabria ma attivo su tutto il territorio nazionale) si occupa di ogni tipologia di controversia connessa allo svolgimento del rapporto di lavoro e delle procedure concorsuali, patrocinando dinanzi a tutte le Magistrature, sia in ambito amministrativistico (TAR – Consiglio di Stato) che in ambito lavoristico (Tribunale – Corte d’Appello – Suprema Corte di Cassazione) supportando il Cliente in ogni sua specifica esigenza (dalla formulazione di un parere alla attività strettamente processuale).
A differenza di altre realtà operanti nel settore, lo Studio Legale Leotta non organizza ricorsi collettivi attraverso “inviti” (di vario genere) all’adesione rivolti al pubblico.
La nostra policy è differente. Ci teniamo ad avere un contatto diretto con il Cliente che vogliamo tutelare costruendo l’attività difensiva e processuale alla luce delle sue specifiche esigenze.
Senza tuttavia escludere l’evenienza che, laddove tecnicamente possibile, possa essere assunta la difesa di gruppi omogenei e precostituiti di ricorrenti.
Sui settori Scuola e AFAM, si segnalano alcuni contenuti di possibile interesse:
- guida operativa a tutela del precariato;
- guida operativa su concorsi e graduatorie;
- guida operativa sui concorsi scuola del 2020;
- guida operativa sui concorsi in ambito AFAM.
Da anni lo Studio Legale Leotta (con sedi in Roma, Napoli e Reggio Calabria ma attivo su tutto il territorio nazionale) si occupa di ogni tipologia di controversia connessa al rapporto di lavoro, sia in ambito pubblico che privato, patrocinando sia dinanzi al giudice ordinario (Tribunale – Corte d’Appello – Suprema Corte di Cassazione)che dinanzi al giudice amministrativo (TAR – Consiglio di Stato), supportando il Cliente in ogni sua specifica esigenza (dalla formulazione di un parere alla attività strettamente processuale).
Per info e contatti:
Studio Legale Avv. Giuseppe Leotta
Roma: Via Buccari n. 3, 00195
Napoli: Viale Antonio Gramsci n. 19, 80122
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