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Sull’utilizzo del badge per rilevare le presenze dei docenti del comparto AFAM

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Sull’utilizzo del badge per rilevare le presenze dei docenti del comparto AFAM

Devo confessare che allorquando la Prof.ssa Liguori (Segretario Nazionale Unione Artisti UNAMS) mi accennò dell’esistenza di un problema legato al sistema di rilevazione delle presenze del personale docente  rimasi un po’ perplesso. Obiettivamente, non me ne vorranno i lettori, non si tratta di un tema che, giuridicamente parlando, possa interessare un osservatore esterno come il sottoscritto.

Mi sono tuttavia reso conto al congresso dell’UNAMS, al quale sono stato gentilmente invitato, che il problema è invece sentito con una certa intensità proprio dal corpo docente dei Conservatori. In quella sede, infatti, sono stato da più parti ed in più occasioni sollecitato ad esprimere il mio pensiero.

Cosa che faccio adesso, forse con un po’ di ritardo, dopo aver doverosamente  approfondito la problematica.

Ritengo quindi che un punto di partenza nell’analisi possa essere costituito dalla nota redatta dalla UIL-AFAM il cui contenuto condivido interamente, non in maniera apodittica bensì a seguito di attenta analisi (allego in calce il testo in formato pdf).

Per completezza, vanno però svolte alcune ulteriori considerazioni laddove, del tutto inopinatamente, le Istituzioni decidano comunque di adottare il sistema che preveda l’utilizzo del c.d. badge.

Innanzi tutto non è chiaro chi, in capo all’Istituzione, sia competente a deciderne l’adozione medesima: il Direttore o il Consiglio di Amministrazione? A mio sommesso avviso una decisione in tal senso (che comporta anche un notevole impegno di spesa) può essere presa esclusivamente il datore di lavoro; e, per svariate ragioni, il Direttore non può essere considerato datore di lavoro. Ergo sarebbe eventualmente il CdA a dover decidere di adottare tale controverso sistema.

Altro profilo da non sottovalutare mi sembra quello relativo al trattamento dei dati acquisiti attraverso l’utilizzo del sistema su descritto; non si potrà infatti, in nessun caso, prescindere dal rispettare i precetti contenuti in seno al c.d. codice della privacy con tutto ciò che ne consegue in termini di obblighi in capo alle Istituzioni e diritti in capo ai lavoratori i cui dati vengono trattati.

Da ultimo va ribadito che laddove dovesse essere installato un sistema di badge dotati della tecnologia RFID (che consente un controllo a distanza del lavoratore) senza previo accordo sindacale, ciò comporterebbe una india. palese violazione dell’art. 4 della L. 300/1970, nota come “Statuto dei Lavoratori”.

Mi sia consentito aggiungere che, tuttavia, sarebbe auspicabile che il problema trovasse una sua soluzione in via di fatto e non nelle aule dei tribunali. Non è infatti difficile intuire come, laddove il corpo docente fosse coeso nell’opporsi all’introduzione di tale sistema, con tutta probabilità chi sta dall’altra parte non avrebbe alcun interesse a farsi tanti “nemici” e soprassederebbe dal realizzare i desiderata di qualcuno che sta seduto nelle belle e confortevoli stanze del terzo piano di Piazzale Kennedy!
Avv. Giuseppe Leotta

Nota Uil-Rua (Afam)

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