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Sulla difesa in giudizio dei conservatori di musica e delle accademie d’arte

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Sulla difesa in giudizio dei conservatori di musica e delle accademie d’arte

di Avv. Giuseppe Leotta – La disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, delle pubbliche amministrazioni non statali e degli enti pubblici è disciplinata dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, “Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato” così come modificato ed integrato dalla Legge 3 aprile 1979, n. 103 recante “Modifiche dell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato”.

Dall’analisi della richiamata disciplina risulta quindi fondamentale la distinzione tra il c.d. “patrocinio obbligatorio”[1] ed il c.d. “patrocinio facoltativo o autorizzato”[2] dell’Avvocatura dello Stato.

[1] L’art. 1, R.D. n. 1611/1933, così recita: «La rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura dello Stato. Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità».

[2] A mente dell’art. 43 del R.D. n. 1611/1933: «L’Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto. Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze. Qualora sia intervenuta l’autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza».

Per continuare la lettura scarica  l’intero articolo pubblicato sulla rivista “Amministrazione e Contabilità dello Stato e degli Enti Pubblici” (www.contabilita-pubblica.it):

LEOTTA G. – SULLA DIFESA IN GIUDIZIO DEI CONSERVATORI DI MUSICA E DELLE ACCADEMIE D’ARTE

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