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Sul rilevamento della presenza in servizio dei professori delle Istituzioni AFAM

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Sul rilevamento della presenza in servizio dei professori delle Istituzioni AFAM

Sul rilevamento della presenza in servizio dei professori delle Istituzioni AFAMQualche giorno fa, l’O.S. “Unione Artisti – UNAMS” mi ha chiesto di rilasciare un sintetico parere pro veritate sul contenuto di una nota redatta dalla  Direzione Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore del MUR. Di seguito, ne riporto i passaggi salienti.

Tale parere è stato quindi utilizzato dalla Segreteria nazionale del Sindacato per “compulsare” l’Amministrazione a fornire chiarimenti che, puntualmente, sono arrivati (e sembrano dare quasi integralmente ragione a quanto da me rilevato).


Con la recente nota n. 4233 del 26-03-2021 il MUR, attraverso la Direzione Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore, ha inteso impartire “istruzioni operative” ai Direttori ed ai Presidenti delle Istituzioni AFAM (Conservatori di musica, Accademie d’arte ed ISIA).

Fra i vari profili trattati appare interessante soffermarsi su quello relativo alla rilevazione delle presenze del personale (professori e non) in servizio.

Dalla lettura si evince che, secondo il Ministero, graverebbe su tutto il personale (quindi anche sui professori) l’obbligo di timbratura in ragione di quanto disposto dall’art. 10, comma 9, del CCNL AFAM.

L’affermazione, non circostanziata in maniera adeguata, va chiarita nella sua esatta portata al fine di evitare che le Istituzioni adottino prassi non pienamente conformi al dato normativo.

Il punto di partenza dell’analisi è rappresentato dall’art. 4 del CCNL AFAM sottoscritto il 4 agosto 2010 che ha aggiunto un comma, il nono, all’art. 10 del precedente CCNL del 16 febbraio 2005, così disponendo: «Onde consentire un corretto computo dei momenti di presenza e assenza, tutto il personale, docente e tecnico-amministrativo, deve essere sottoposto ad una rilevazione obiettiva della presenza in servizio, ai sensi delle normative vigenti in materia».

Si tratta, a ben guardare, di una disposizione priva di carattere innovativo (e, dunque, adottata in funzione meramente ricognitiva) giacché il CCNL del 2005, all’art.49, c.1. lett. h) aveva chiarito come i professori avessero l’obbligo di «rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze».

Ad ogni buon conto, la vigente normativa in materia è contenuta Legge n. 724/1994, il cui art. 22 (Personale), al comma 3, statuisce, per la generalità del pubblico impiego che «l’orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato».

Ciò fissato, va dato altresì specificato che l’art. 25 del CCNL dispone che «ciascun professore deve tenere per ogni corso, un registro, vidimato dal direttore, nel quale annota l’argomento e la durata della lezione e dell’esercitazione tenuta, apponendovi la firma. Lo stesso viene definitivamente depositato presso la segreteria alla chiusura dei corsi e fa fede ai fini del computo del monte ore».

Risulta quindi di solare evidenza come:

– la disposizione di cui all’ art. 10, comma 9 e quella di cui all’art. 25 del CCNL hanno oggetti diversi: la prima finalizzata al computo delle presenze e delle assenze di tutto il personale, la seconda del monte ore dei professori;

– poiché l’art. 25 del CCNL rappresenta una norma speciale (e, come tale, non può essere derogata da altra di carattere generale), ai fini del computo del monte ore dei professori fa fede esclusivamente il registro.

Per quanto possa valere (dal momento che si tratta una struttura di parte a cui, per definizione, non può essere riconosciuta il carattere dell’imparzialità), si deve dar conto che anche l’ARAN, nella sostanza, anche se implicitamente, sembrerebbe essere dello stesso avviso. In pratica, a seguito dell’ultima tornata contrattuale del 2018, l’Agenzia ha avuto modo di rilevare come l’art. 25 del CCNL del 2005, nel prevedere il registro del professore e la connessa efficacia giuridica, si riferisca allo svolgimento del monte ore di didattica frontale (ad oggi pari ad almeno 250 ore), Secondo questa impostazione, dunque, rimarrebbero escluse dall’ambito di operatività del registro tutte le ulteriori attività, comprese le cosiddette attività aggiuntive di insegnamento, per le quali sarebbe obbligatorio l’utilizzo di sistemi elettronici di rilevamento delle presenze.

Orbene, sia consentito nutrire qualche dubbio anche in relazione alle descritte conclusioni nella parte in cui si riferiscono alle cosiddette attività aggiuntive di insegnamento. Quest’ultime, invero, vengono implicitamente qualificate come lavoro straordinario. Ed infatti la vigente normativa di carattere generale impone alle pubbliche amministrazioni l’attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze come condizione per l’erogazione di compensi a titolo di lavoro straordinario. Sennonché non siamo convinti che le cosiddette attività aggiuntive di insegnamento rappresentino un lavoro straordinario ai sensi dell’art. 5,  D.lgs. n. 66/03 giacché rientrano in un quadro di programmazione delle attività didattiche e, pertanto, sono determinate all’inizio di ogni anno accademico senza così poter avere carattere di eccezionalità, di forza maggiore o di eventi particolari.

Ne deriva che, anche per le attività aggiuntive di insegnamento, l’accertamento del loro svolgimento debba essere rilevato con lo strumento di rilevazione oggettiva indicato dal dato contrattual-collettivo: il registro.

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