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AFAM, nuovo “alt” del Consiglio di Stato al riordino del sistema di reclutamento del personale

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AFAM, nuovo “alt” del Consiglio di Stato al riordino del sistema di reclutamento del personale

Con il parere interlocutorio n.1622 reso il 29 dicembre 2023, il Consiglio di Stato ha onerato il MUR di svolgere una serie di approfondimenti istruttori relativamente allo schema di regolamento in materia di reclutamento in ambito AFAM di cui si era detto più diffusamente qui.

Pertanto, per la terza volta, la Sezione competente ha bocciato l’articolato elaborato dall’apparato ministeriale.

Ad un’attenta analisi, la decisione interlocutoria sembra essere fondata su rilievi in gran parte condivisibili ma, allo stesso tempo, non esaustivi.

Procedendo in via schematica, i rilievi formulati hanno ad oggetto:

a) la mancata acquisizione del concerto del Ministero dell’Istruzione, giacché lo schema di regolamento (di delegificazione) oltre a contenere la disciplina della programmazione e del reclutamento del personale in ambito AFAM, prevede, all’articolo 18 rubricato “Abrogazioni e dichiarazioni di cessazione dell’efficacia”, l’abrogazione di diversi articoli del cosiddetto Testo Unico della Scuola (adottato con D.lgs. n. 297/1994) e, di conseguenza, a mente di un indirizzo interpretativo stratificato (Cons. Stato, n. 1083 del 2023), si impone menzionato concerto in quanto il regolamento sottoposto a parere incide sulla fonte che codifica le competenze e le funzioni di un Dicastero diverso da quello proponente;

b) l’articolo 10 con cui vengono disciplinati gli incarichi di insegnamento fuori organico, poiché conterrebbe una disciplina asseritamente violativa del diritto antidiscriminatorio di matrice eurounitaria in quanto realizzerebbe una illecito abuso del ricorso a rapporti di lavoro a termine e, dunque, privi di stabilità;

c) l’articolo 16 sulle “figure a esaurimento di docente bibliotecario”, dubitandosi della legittimità dell’operazione con cui si intenderebbe privarle della funzione docente relegandole all’espletamento esclusivo di quella di bibliotecario;

d) l’articolo 6, disciplinante il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato, in relazione al quale si suggerisce di operare una riflessione circa la regolamentazione dei futuri concorsi giacché il peso previsto per la valutazione dei titoli a cui possono essere assegnati “sino ad un massimo di dieci punti” appare deficitario rispetto a quello attribuito alle prove di carattere teorico o pratico per le quali è prevista l’attribuzione “sino ad un massimo di novanta punti”.

e) l’articolo 2, comma 2, lettera n, in quanto sarebbe preferibile prevedere  un unico termine finale per l’adozione del giudizio della commissione sui reclami avanzati dai candidati a cui è stato negato il conseguimento dell’abilitazione artistica nazionale in luogo di una forbice temporale (minimo 60 giorni – massimo 120 giorni) ancorata al “numero di reclami presentati ”.

Gli argomenti sub a), d) ed e) appaiono pienamente condivisibili e, quindi, su di essi non si intende spendere alcuna considerazione.

Al contrario, si ritiene che gli argomenti sub b) e c) siano erronei. Il primo è frutto di un abbaglio, invero non inusuale per i Magistrati amministrativi che – come è noto a chi frequenta le aule di Giustizia – non padroneggiano affatto (salvo eccezioni) il diritto del lavoro, in quanto si fa confusione fra lavoro autonomo (genus nel quale rientrano gli incarichi di insegnamento fuori organico) e lavoro subordinato a tempo determinato. Di conseguenza, le considerazioni declinate in seno al parere, con tanto di dotti richiami giurisprudenziali, non risultano conferenti giacché riferibili al lavoro subordinato a tempo determinato ma non anche all’ipotesi disciplinata relativa ad un rapporto di tipo autonomo. Il secondo è frutto di una non esatta comprensione del testo: la disposizione, di tipo transitorio, prevede che i soggetti inquadrati nel settore artistico disciplinare CODM/01 in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento continueranno a svolgere la doppia funzione (docente e bibliotecario) . Nelle istituzioni il cui organico, alla medesima data, risulterà privo di tale figura, le mansioni di bibliotecario verranno svolte, ove presente, dal direttore di biblioteca (figura tecnico-amministrativa). In maniera analoga, in caso di cessazione dal servizio o trasferimento del docente-bibliotecario in epoca successiva all’entrata in vigore del regolamento, le mansioni di bibliotecario verranno svolte, ove presente, dal direttore di biblioteca.

Ciò detto, il parere omette di formulare alcune osservazioni che, a parere di chi scrive, sarebbero state doverose.

In estrema sintesi:

  • sul piano del metodo, non ci trova concordi l’ennesimo (di una lunghissima serie) tentativo di attuare riforme “a costo zero”. Le scelte hanno sempre un costo e, di conseguenza, devono essere adeguatamente finanziate altrimenti vi è il rischio, che nel settore AFAM è da sempre una certezza, di adottare regole difficilmente applicabili se non attenuandone o, addirittura, stravolgendone la portata. Nel caso di specie, ad esempio, si dovrebbe procedere contestualmente alla ridefinizione dello status giuridico ed economico dei professori di modo da renderlo coerente con la nuova adottanda disciplina in tema di reclutamento. Detto in altri termini, non si può pensare di applicare un sistema di tipo universitario (fondato sulla piena autonomina della programmazione dei fabbisogni di personale, sull’abilitazione nazionale quale presupposto di accesso alla docenza, sulla mobilità di fatto “a chiamata” etc.) in un contesto in cui il rapporto di lavoro è ancora regolato dalla contrattazione collettiva e caratterizzato da bassi livelli di retribuzione che, negli ultimi anni, l’inflazione ha eroso in termini assai rilevanti . Un corretto approccio dovrebbe comportare l’attuazione contestuale di più interventi di modo che il nuovo sistema della programmazione e del reclutamento risulti conseguenziale alla ridefinizione quantomeno dello status economico del corpo docente. Per ragioni analoghe, non si può non nutrire perplessità sulla (giustissima) enfasi data all’attività di ricerca (nella valutazione degli aspiranti professori e nella previsione della figura del ricercatore) a fronte del mancato stanziamento di fondi finalizzati al suo svolgimento; fondi che assai difficilmente potranno essere reperiti dalle singole Istituzioni, se non in casi eccezionali e/o previa genuflessione dinanzi agli interessi di eventuali finanziatori privati che, in un sistema capitalistico, nella stragrande maggioranza dei casi sono mossi da scopi di natura lucrativa, diretta o indiretta;
  • nel merito, prescindendo dalla tecnica redazionale a tratti approssimativa, desta enormi perplessità la scelta di fondo di emanare un regolamento privo di efficacia autoapplicativa giacché l’adozione di ampia parte della disciplina viene demandata ad uno o più ulteriori atti di rango sub-secondario. Non convince neppure la scelta di prevedere la partecipazione del direttore quale membro di diritto della commissione per l’abilitazione nazionale, “perno” del sistema, dal momento che potrebbe essere privo dei necessari strumenti euristici che ogni soggetto valutatore deve possedere per svolgere correttamente l’attività di valutazione. Per le stesse ragioni appare addirittura grottesca la disposizione con cui viene demandata al Nucleo di valutazione delle istituzioni la decisione sulle domande dei professori di ruolo finalizzate all’inserimento nella lista da cui vengono estratti i membri di tali commissioni. Ugualmente criticabile, poiché produce l’effetto di accentuare il rischio di verificazione di dinamiche corruttive e/o concussive, è la mancata previsione di un compenso per i membri delle commissioni; l’impatto negativo è solo parzialmente attenuato dalla facoltà di richiedere l’esenzione dall’attività didattica previsto esclusivamente per i commissari impegnati nell’ambito della commissione nazionale per l’abilitazione ma non anche per quelli incaricati del disbrigo delle procedure concorsuali finalizzate all’assunzione. Peraltro, in relazione alla disciplina di quest’ultime, lo schema di regolamento contiene una evidente e rilevante omissione circa le modalità con cui dovrebbe essere effettuata l’estrazione dei commissari da liste formate su base locale, laddove sarebbe forse stato più opportuno formare una lista unica su base nazionale (eventualmente aggiornabile) prevedendo altresì un sistema di sorteggio meccanizzato gestito a livello centrale.

Per ora è tutto, in attesa della prossima puntata di questa appassionante “saga”.

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