Sull’orario di lavoro dei professori AFAM alla luce dell’emergenza pandemica
L’emergenza pandemica legata alla diffusione del virus denominato “covid-19” ha determinato la chiusura, per un periodo molto lungo, delle Istituzioni AFAM dislocate sul territorio nazionale.
Tale circostanza, a sua volta, ha determinato notevoli ripercussioni sotto svariati profili.
In particolare, per quanto qui d’interesse, è opportuno analizzare la posizione dei professori che hanno l’obbligo di effettuare, per ogni anno accademico, 250 ore di didattica frontale (ulteriori 74 ore sono invece dedicate ad attività di ricerca ovvero collaterali alla didattica frontale).
Tale impegno orario, all’inizio dell’anno accademico, viene “spalmato” sull’intero periodo di riferimento (arco temporale 1° novembre – 31 ottobre) attraverso il sistema del cosiddetto “monte ore” che il singolo professore propone al Direttore il quale lo avalla ovvero lo modifica.
Il monte ore rappresenta dunque l’orario di lavoro annuale del professore (in riferimento all’attività di didattica frontale, s’intende).
Ciò fissato, analizziamo ora schematicamente come lo jus superveniens legato all’emergenza pandemica impatta ai fini dell’assolvimento del monte ore.
ARCO TEMPORALE 01/11/2019 – 01/03/2020
- le ore di didattica frontale svolte durante questo periodo sono utili ai fini dell’assolvimento del monte ore;
ARCO TEMPORALE 02/03/2020 – 29/04/2020
- le ore di didattica frontale che sarebbero dovute essere svolte durante questo periodo (ma che non sono potute esserlo in ragione della chiusura dell’Istituzione) sono figurativamente utili ai fini dell’assolvimento del monte ore;
- ugualmente risultano utili le ore di didattica a distanza.
Esempio: se il professore Tizio doveva svolgere 50 ore, ma non ha potuto (in ragione della chiusura dell’Istituzione), queste ore si considerano come svolte. Allo stesso modo se il professore Tizio ha svolto, delle menzionate 50 ore, 25 ore di didattica a distanza, ai fini dell’assolvimento del monte ore vanno comunque considerate 50 ore (25 in via figurativa e 25 svolte a distanza). Va da sé che laddove il medesimo professore abbia svolto, per qualsivoglia ragione, un numero di ore superiore a quelle inizialmente previste nel proprio monte ore, esse vanno considerate per intero. Se pertanto, ad esempio, ha svolto 75 ore a distanza è questo il dato da prendere in considerazione.
ARCO TEMPORALE 30/04/2020 – 31/10/2020
- le ore di didattica a distanza svolte durante questo periodo risultano utili ai fini dell’assolvimento del monte ore;
- ugualmente risultano utili le ore di didattica frontale eventualmente svolte (laddove sarà stato possibile).
Resta fermo che l’Istituzione non può obbligare il professore a svolgere ore di lezione (frontali o a distanza) in misura superiore rispetto al massimale di 250 previsto dal dato contrattual-collettivo (ed a tal fine vanno computate anche quelle svolte figurativamente).
Ove il professore vi acconsenta, ed a titolo oneroso, potranno essere ad esso assegnate ore di cosiddetta didattica aggiuntiva (anche al fine di soddisfare le esigenze degli allievi).
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