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DAD in ambito AFAM: il d.m.n. 112/2020 riapre alle attività “in presenza”

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DAD in ambito AFAM: il d.m.n. 112/2020 riapre alle attività “in presenza”

A seguito della sospensione delle lezioni in presenza a causa dell’emergenza Covid-19, in ottemperanza al D.P.C.M. del 10 aprile 2020, [art. 1 lett. k) e n)] e agli ulteriori provvedimenti in materia le Istituzioni AFAM, così come le Università, hanno avviato le attività di  didattica a distanza (DAD).

Sgombrato il campo da ogni dubbio o equivoco in merito al suo carattere non obbligatorio, in assenza di specifiche disposizioni ogni Istituzione si è organizzata secondo le modalità ritenute più opportune.

A quasi due mesi di distanza dall’avvio della DAD, i professori dell’AFAM ne hanno verificato “sul campo” limiti e criticità.

Allentata (quantomeno parzialmente) l’emergenza pandemica, il MUR ha dunque emanato il d.m. 26 maggio 2020, n. 112 circa le modalità di svolgimento dell’attività didattica in presenza  a tanto sollecitato dalle Conferenze nazionali dei Direttori e Presidenti dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori delle industrie artistiche.

Vengono in rilievo, in particolar modo:

  • le disposizioni (commi 1 e 2) che consentono l’attività didattica frontale relativa a discipline performative, consistente in lezioni individuali o destinate a piccoli gruppi cameristici, propedeutica agli esami effettuati in presenza,  a condizione che vi sia una adeguata organizzazione degli spazi, degli accessi ai locali dell’istituzione e del lavoro connesso a tale attività, tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e a condizione che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione e, con gli stessi accorgimenti, l’attività didattica frontale relativa a discipline laboratoriali e performative, ai tirocini obbligatori e al lavoro tecnico-didattico di conservazione e restauro;
  • le disposizioni (commi 3 e 4) secondo cui «per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nei casi in cui, a seconda della tipologia delle attività formative, in particolare quelle che presuppongono la costituzione di gruppi cameristici di dimensioni ampie e di compagini corali e orchestrali, non possa essere assicurata l’adozione delle misure di cui al precedente comma 1 ovvero nei casi in cui non sia possibile la verifica delle attività formative in sede d’esame, le istituzioni sono autorizzate a individuare, in deroga a quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, le modalità più opportune per la valutazione di ogni attività performativa che deve essere svolta, ove prevista, ai fini del conseguimento del titolo accademico». Allo stesso modo, ciò viene consentito per «le attività formative laboratoriali, anche all’interno dei tirocini obbligatori e delle esercitazioni didattiche essenziali, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dell’Accademia nazionale d’arte drammatica e dell’Accademia nazionale di danza».

Il decreto rimette, dunque, alla discrezionalità delle Istituzioni AFAM le suddette delicate valutazioni, sul presupposto che talune discipline artistico-musicali, di carattere pratico, non possano essere assimilate alle altre di tipo teorico e che, pertanto, necessitino di essere insegnate e condotte in presenza.

Il testo completo del decreto: Decreto Ministeriale n.112 del 26 maggio 2020


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