AFAM, via libera allo schema di regolamento sul reclutamento del personale
La “saga” che ho iniziato a raccontare in alcuni miei precedenti post (AFAM, in arrivo l’abilitazione nazionale e il nuovo sistema di reclutamento e AFAM, nuovo “alt” del Consiglio di Stato al riordino del sistema di reclutamento del personale) si arricchisce di un nuovo capitolo.
Con parere n. 142 pubblicato in data 16 febbraio 2024, la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha rilasciato un parere positivo condizionato allo schema di regolamento sul reclutamento del personale che ho già avuto modo di illustrare diffusamente in seno al primo dei due post menzionati, a cui rimando per brevità.
Orbene, con il parere interlocutorio n.1622 reso il 29 dicembre 2023, il Consiglio di Stato aveva onerato il MUR di riesaminare e meglio approfondire cinque profili che possono essere così schematizzati: a) la mancata acquisizione del concerto del Ministero dell’Istruzione; b) gli insegnamenti fuori organico; c) le figure a esaurimento di docente bibliotecario; d) il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato; e) i termini per effettuare una nuova valutazione del profilo del candidato che abbia contestato il mancato rilascio dell’abilitazione artistica nazionale dalla parte competente commissione .
Avevo già avuto modo di chiarire, nel secondo dei due post richiamati in apertura, come i rilievi di cui alle lettere b) e c) risultassero, a mio avviso, non condivisibili. Pertanto le precisazioni formulate su tali punti hanno colto nel segno inducendo il Consiglio di Stato a rettificare la propria posizione, anche se, a mio avviso, è opportuno formulare una distinzione. Mentre il rilievo relativo alla lettera c) è stato superato giacché i Magistrati si sono resi conto che era originato dalla non esatta comprensione del contenuto della disposizione, l’asserita criticità di cui alla lettera b) è stata superata sol perché il MUR si è dichiarato disponibile a ridurre la durata massima dei contratti di lavoro autonomo (tali devono essere considerati “sulla carta” gli incarichi conferiti fuori organico) entro il limite massimo di trentasei mesi. Persiste, dunque, la “confusione” fra lavoro subordinato (per il quale la legge prevede il limite massimo di durata) ed il lavoro autonomo (per il quale la legge non prevede alcun limite massimo di durata proprio in ragione delle caratteristiche del tipo contrattuale). Errore da matita blu per uno studente del corso di laurea di primo livello in Giurisprudenza, figuriamoci per il supremo consesso di Giustizia Amministrativa!
Per quanto riguarda gli altri rilievi, che mi trovavano concorde, l’esito è così schematizzabile:
- rilievo sub a): il MUR ha acquisito il placet del Ministero dell’Istruzione;
- rilievo sub d): il MUR si è impegnato a rideterminare il peso ponderale da attribuire ai titoli degli aspiranti ricercatori (fissato, dallo schema di regolamento, nel 10% del punteggio complessivamente ottenibile) nell’ambito delle future procedure selettive e, di conseguenza, esso sarà verosimilmente elevato (in che misura non è ancora dato sapere);
- rilievo sub e): il MUR si è impegnato ad emendare il testo prevedendo esclusivamente il termine massimo (120 giorni) così eliminando quello minimo (60 giorni).
Al prossimo sequel!