Sedi

00195 Roma – Via Buccari, 3

Contatti

AFAM, pubblicato il regolamento governativo in tema di reclutamento del personale

  /  Afam e Spettacolo   /  AFAM, pubblicato il regolamento governativo in tema di reclutamento del personale

AFAM, pubblicato il regolamento governativo in tema di reclutamento del personale

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2019, n. 143 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16 dicembre 2019) è stato adottato il Regolamento governativo recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM.

Il testo pubblicato ricalca quasi pedissequamente lo “schema” di regolamento elaborato dal precedente Ministro, On.le Bussetti, e approvato dal dal Consiglio dei Ministri del primo Governo Conte. Schema che era stato oggetto di numerose e dettagliate critiche sia in ambito sindacale che in ambito parlamentare (per una maggiore contezza si veda: G. Leotta “Il sistema di reclutamento del personale delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale (afam)” disponibile qui).

Trattandosi di un testo assai articolato e quindi estremamente complesso, non risulta semplice selezionare immediatamente eventuali profili di illegittimità per individuare i quali è necessario un serio approfondimento che lo Studio Legale Leotta sta effettuando su incarico dell’O.S. “Unione Artisti-Unams” di cui si renderanno noti gli esiti nei prossimi giorni (la presente pagina sarà quindi soggetta a svariati aggiornamenti “in tempo reale”).


1) RICORSO AVVERSO IL BLOCCO DEGLI INCARICHI A TERMINE

Ciò che invero appare appare prima facie illegittimo è il disposto di cui all’art. 5, comma 1: «dall’anno accademico 2020/2021 e nel rispetto di quanto previsto all’articolo 2, per sopperire temporaneamente ad esigenze didattiche cui non si possa far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede all’attribuzione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili soltanto per altri due anni accademici».

Trattasi, evidentemente, di una disposizione tanto illegittima quanto pericolosa per il c.d. “precariato storico” che non dovesse ottenere l’immissione in ruolo nei prossimi 3 anni accademici. Oltre al danno, i lavoratori che si dovessero trovare nella descritta condizione, subirebbero anche la beffa: non potrebbero più essere reclutati neppure a tempo determinato da graduatoria nazionale e rimarrebbe loro solo la chance connessa alla partecipazione ai vari concorsi banditi a livello di sede.

Tale disposizione va quindi assolutamente impugnata da tutti i lavoratori interessati.


2) RICORSO AVVERSO IL SISTEMA DEL C.D. DOPPIO CANALE

A seguito di un primo esame approfondito del regolamento, stanno emergendo profili di censura anche relativamente al sistema del c.d. “doppio canale” previsto per le future immissioni in ruolo (“attingendo” in parte dalle graduatorie nazionali in vigore ed in parte da futuri concorsi di sede). L’obiettivo è quello di arrivare a far affermare il principio che l’Amministrazione ha l’obbligo di scorrere le graduatorie nazionali vigenti prima di immettere in ruolo soggetti selezionati attraverso future procedure concorsuali (di sede).


3) RICORSO AVVERSO LA PREVISIONE CHE IMPONE IL POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AI FUTURI CONCORSI DI SEDE

Altro profilo che appare illegittimo riguarda la previsione (art. 4, comma 1, lett. f) del necessario possesso del titolo di studio – diploma di laurea o diploma accademico di primo livello – ai fini della partecipazione ai futuri concorsi che saranno banditi dalle varie Istituzioni. È evidente che, in campo artistico, una previsione di tal fatta non ha ragion d’essere (tant’è che fino ad oggi il titolo di studio non è mai stato previsto come requisito di partecipazione) ed appare quindi illogica. Se invece ci riferiamo a discipline teoriche, comprese quelle di nuova creazione, la previsione del ‘mero’ diploma di laurea (che, seppur imprecisa, sembrerebbe alludere ad una laurea c.d. triennale di n.o.) sembrerebbe apparire troppo ‘benevola’ dovendosi, più correttamente, richiedere quantomeno o una laurea v.o. a ciclo unico ovvero una laurea specialistica di n.o..


4) RICORSO AVVERSO LE PREVISIONI CHE LEDONO I LAVORATORI TECNICO-AMMINISTRATIVI PRECARI

Si sta valutando anche un quarto motivo di impugnazione in relazione a quelle disposizioni del regolamento che sembrano ledere i lavoratori tecnico-amministrativi che, all’entrata in vigore del regolamento, non abbiano ancora maturato il requisito dei tre anni di servizio  oppure di coloro che, pur avendo maturato il predetto requisito, risultino in servizio su posti semplicemente disponibili (ma non vacanti). Per ulteriori dettagli e informazioni si rinvia al prossimo aggiornamento.


5) RICORSO AVVERSO IL LIMITE DI DIECI ANNI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI ARTISTICI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AI FUTURI CONCORSI DI SEDE

Un ulteriore profilo di illegittimità del regolamento emerge dall’esame delle disposizioni contenute in seno all’art.4 c.1 lett. g) punti 4, 5, 6 e 7 e all’art.5 c.3, lett. e), punti 4 e 5 che hanno ad oggetto la disciplina dei futuri concorsi di sede. La censura da muovere riguarda il limite temporale di dieci anni (antecedenti alla data di indizione del concorso) previsto ai fini della valutabilità dei titoli artistici. Tali previsioni appaiono quindi, per svariate ragioni (e facilmente intuibili),  illogiche ed ingiuste e, pertanto, sussistono gli estremi per impugnarle.


SUL “SIGNIFICATO” DEL RICORSO COLLETTIVO

Alcune circostanze di cui siamo venuti a conoscenza ci costringono, nostro malgrado, a precisare quanto segue.

Il regolamento sul reclutamento è stato, durante tutto l’iter finalizzato alla sua adozione, oggetto di numerosissime censure provenienti da parte di lavoratori, sindacati, Istituzioni, Conferenze dei Direttori; censure che hanno appalesato in maniera inequivocabile il diffuso malessere del “mondo AFAM” avverso un atto normativo che, atteso per venti anni, contiene diverse disposizioni punitive per i lavoratori del settore nonché diversi, ed evidenti, profili di illegittimità. 

In forza di ciò, appare evidente che solo un ricorso collettivo possa ben rappresentare l’avversione generale del “mondo AFAM” nei confronti del regolamento. Ed infatti, se è pur vero che qualora si addivenisse ad un eventuale (parziale od integrale) accoglimento del ricorso ciò potrebbe provocare effetti generalizzati, è altrettanto vero che, venendo meno l’elemento collettivo della protesta, finirebbe per risultare depotenziato il significato morale e politico dell’azione giudiziaria contro un atto normativo di portata generale frutto di scelte politiche non condivisibili. Con la conseguenza che non emergerebbe adeguatamente il reale diffuso malcontento che, come sappiamo, ha pervaso ogni componente del settore (studenti compresi).

Pertanto, appare evidente che una non creduta mancata “coralità” dell’azione giudiziaria – oltre a risultare meschina verso coloro che, da soli, andrebbero ad accollarsi gli oneri – potrebbe incidere sia sulle future scelte politiche che su quelle giudiziarie (quantomeno nel senso di non invogliare i giudicanti a dedicare al “caso” la massima attenzione). Orbene, un numero non elevato di ricorrenti (indipendentemente dal fatto se il ricorso sarà comunque presentato in virtù dell’eventuale sostegno economico dell’Unams) potrebbe quindi essere interpretato come la solita rimostranza dei soliti “quattro” interessati che, fisiologicamente, si sentono lesi da qualsivoglia provvedimento normativo  sortendo così un effetto opposto a quello auspicato. In sintesi: o si protesta in massa (anche aderendo al ricorso) o è meglio subire e tacere!


COME PARTECIPARE AL RICORSO

Tutti lavoratori possono aderire scrivendo una mail alla casella reclutamentoafam@lavoroediritto.it e comunicando contestualmente i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, numero di telefono (cellulare), disciplina insegnata (o di ultimo insegnamento), sede di servizio (o di ultimo servizio) e quale profilo intendono impugnare [sinteticamente: a) sistema del doppio canale; b) blocco degli incarichi a termine c) requisito di partecipazione ai concorsi di sede d) precariato ta….ovvero più di uno] . Ricevuta la mail di adesione, lo Studio Legale Leotta fornirà all’interessato ogni informazione relativa relativa agli incombenti “burocratici” da espletare.

Di seguito le condizioni economiche (che a garanzia dei ricorrenti e nella massima trasparenza saranno formalizzate in apposito accordo professionista/cliente) per il ricorso collettivo a cui possono aderire tutti i lavoratori del settore, indipendentemente dalla sigla sindacale di riferimento:

NON ISCRITTI UNAMS – € 275,86 (compenso lordo) + iva (22%) + cassa forense (4%): totale  € 350,00

ISCRITTI UNAMS€ 197,04 (compenso lordo) + iva (22%) + cassa forense (4%): totale € 250,00

Per coloro che aderiranno entro l’11 gennaio 2020 (o che hanno già aderito):

NON ISCRITTI UNAMS – € 236,44 (compenso lordo) + iva (22%) + cassa forense (4%): totale € 300,00

ISCRITTI UNAMS€ 157,62 (compenso lordo) + iva (22%) + cassa forense (4%): totale € 200,00

Avv. Giuseppe Leotta

css.php