Accademia belle arti di Firenze: la procura contesta all’ex direttore il falso ideologico
Carissimo Avvocato Leotta,
sono commosso per il buon esito finale delle nostre comuni battaglie per la civiltà del diritto e per la dignità umana.
A Lei devo, insieme alla mia famiglia, una speciale, affettuosa riconoscenza per come ha condotto ed espugnato un nemico sleale, insidioso, potente, pervasivo e conturbante la mia libertà di uomo e di artista.
Con me si congratula la gran parte di italiani onesti, e malgrado le ore buie e storicamente infelici vogliamo sperare e lottare perché cause come la nostra siano vinte con meno sforzi.
Voglio inoltre significarLe la mia stima incondizionata per quanto Ella ha riversato nella mia causa con il suo alto magistero di dottrina e ammirevole sagacia e coscienza professionale.
Le auguro di tutto cuore altri successi che Lei va meritando sul campo, perché i suoi assistiti trovino piena soddisfazione dei loro diritti.
Cordiali Saluti e auguri di Buona Pasqua
Massimo Lippi
Queste sono le semplici parole con cui il Prof. Lippi, venuto a conoscenza dell’integrale rigetto dell’appello proposto dall’Accademia di Belle Arti di Firenze, si è voluto congratulare con il sottoscritto.
In effetti si è trattato di una vicenda molto difficile e delicata (per certi versi, come dirò più tardi, non ancora conclusa) in cui ci siamo trovati di fronte tutto il potere accademico che, con pervicacia e noncuranza delle regole etiche e giuridiche, ha, con tutti i mezzi possibili, tentato di portare avanti e perseguire non cristallini interessi in danno di una persona senz’altro meritevole.
La vicenda è ormai tristemente nota, per cui basta in questa sede rimandare a quanto diffusamente illustrato in precedenza.
Il Prof. Lippi, finalmente, è risultato primo (e non quarto, come pretendeva di collocarlo il predetto potere) nella graduatoria di Plastica Ornamentale. Oggi, finalmente, insegna ai propri studenti ed è apprezzato da tutti i colleghi.
Tutto finito, direte voi! No, nemmeno per sogno: il sottoscritto ed il Prof. Lippi hanno appena cominciato.
Certamente ci interessava il risultato ottenuto (e, cioè, l’insegnamento), ma, forse superbamente, riteniamo che su di noi grava il compito di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per affermare, nella maniera più compiuta, il principio di legalità.
Principio che, come tutti i principi, ha il proprio corollario: chi sbaglia deve pagare!
Quindi, innanzi tutto, il Prof. Lippi dovrà essere ristorato del danno patrimoniale a lui provocato (un’altra persona ha percepito, al posto suo, la retribuzione per oltre due anni solari); non solo, ma anche il danno professionale (derivante dalla mancata utilizzazione) andrà a lui risarcito.
Il risarcimento di tali danni, però, non dovrà gravare sulla collettività (leggasi Accademia) ma esclusivamente su chi li ha provocati. In caso contrario, infatti, si cristallizzerebbero le conseguenze di quello che potremmo chiamare “effetto di deresponsabilizzazione” che, in poco tempo, porterebbe al consolidamento irreversibile della grave metastasi che, oggi, affligge l’intero sistema AFAM.
Secondo la Procura della Repubblica di Firenze inoltre, tale grave disfunzione sembrerebbe avere un nome ben preciso se è vero, come di recente sono venuto a conoscenza, che è stata contestata all’ex Direttore (e presidente della commissione giudicatrice del concorso Lippi), Prof. Giuseppe Andreani, la presunta commissione del reato di falso ideologico, per cui è prevista la pena da tre a dieci anni di reclusione.
Secondo la ricostruzione del sostituto Procuratore incaricato dell’inchiesta, la sussistenza del predetto reato sarebbe, addirittura, provata documentalmente.
In questa sede, tuttavia, ci limitiamo a riportare tutto questo alla stregua di un mero dato di cronaca, consapevoli che nessuno può essere ritenuto colpevole sino a quando non viene condannato con sentenza definitiva.
Ma una cosa è la responsabilità penale, ed un’altra è quella di tipo amministrativo-contabile.
Sotto quest’ultimo profilo è evidente che il “caso Lippi” comporterà un maggiore esborso per le casse dell’Accademia (e/o del MIUR). E, specie di questi tempi, ce ne dispiace.
Questo maggiore esborso, in termini tecnici, si chiama danno erariale.
Nell’ordinamento italiano è detto danno erariale il danno sofferto dallo Stato o da un altro Ente pubblico a causa dell’azione o dell’omissione di un soggetto che agisce per conto della pubblica amministrazione in quanto funzionario, dipendente o, comunque, inserito in un suo apparato organizzativo. Su di esso giudica la Corte dei Conti che ha il potere di condannare al pagamento il diretto responsabile della provocazione del danno.
Non ci risulta che, ad oggi, le Amministrazioni coinvolte (Accademia di Firenze e MIUR) abbiano segnalato alla Corte dei Conti l’esistenza di un danno erariale. Immaginiamo ciò sia accaduto soltanto per inefficienza organizzativa (che è già comunque un fatto grave!) e non per la volontà di fare scendere un silenzio tombale sulla vicenda!
Siamo tuttavia convinti che l’Amministrazione (specie quella centrale su cui grava l’obbligo di vigilare) si adopererà, con l’urgenza che il caso ricopre, affinché il principio di legalità possa essere affermato ed il supremo interesse pubblico perseguito.
Resta però un fatto, indelebile: l’incomprensibile nomina del Prof. Andreani a commissario-direttore dell’Accademia di Bologna quando il caso Lippi era già scoppiato ed aveva già appalesato evidenti irregolarità.
Pensiamo sia pertanto dovuta, da parte del Ministro Gelmini, una spiegazione in proposito.
Avv. Giuseppe Leotta
Art. 479 c.p. Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’articolo 476.
Art. 476 c.p. Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.