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Cassazione: le rsu hanno diritto solo a 3 ore di permesso annuo per indire assemblee

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Cassazione: le rsu hanno diritto solo a 3 ore di permesso annuo per indire assemblee

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI   Federico                            – Presidente  –
Dott. DI NUBILA Vincenzo                            – Consigliere –
Dott. BANDINI   Gianfranco                          – Consigliere –
Dott. NOBILE    Vittorio                            – Consigliere –
Dott. CURZIO    Pietro                         – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24313/2006 proposto da:
FEDERAZIONE  IMPIEGATI ED OPERAI METALLURGICI FIOM – CGIL PROVINCIALE
DI  PORDENONE,  in  persona  del legale rappresentante  pro  tempore,
elettivamente  domiciliata in ROMA, VIA TACITO 50, presso  lo  studio
dell’avvocato  XXXX, che la rappresenta e  difende  unitamente
all’avvocato XXXX, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ELECTROLUX  HOME  PRODUCTS  ITALY  S.P.A.,  in  persona  del   legale
rappresentante  pro  tempore,  elettivamente  domiciliata  in   ROMA,
LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato XXXX, che la rappresenta e difende unitamente  agli  avvocati XXXXXX, XXXXXXX,  giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso  la  sentenza n. 72/2 006 della CORTE D’APPELLO  di  TRIESTE,
depositata il 27/05/2006 R.G.N. 366/04;
udita  la  relazione  della causa svolta nella Pubblica  udienza  del
22/04/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;
udito l’Avvocato XXXXXX;
udito l’Avvocato XXXXXXXX;
udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Nel corso del 2003 FIM-CISL, UILM-UIL e FIOM-CGIL hanno usufruito  di
un’ora  ciascuna di assemblea retribuita durante l’orario  di  lavoro
all’interno  della  Elettrolux Home Products  spa.  La  FIOM-CGIL  ha
chiesto di indire un’altra assemblea.
L’azienda non lo ha consentito, assumendo che erano esaurite  le  tre
ore   di   assemblea  durante  l’orario  di  lavoro  spettanti   alle
organizzazioni sindacali.
La  FIOM-CGIL provinciale di Pordenone ha proposto ricorso  ai  sensi
della  L.  n. 300 del 1970, art. 28, assumendo che tale comportamento
costituiva  condotta  antisindacale. Il  Tribunale  di  Pordenone  ha
respinto il ricorso ed ha poi rigettato l’opposizione.
Il  sindacato provinciale ha proposto appello, che la Corte d’Appello
di Trieste ha respinto, con sentenza pubblicata il 10 maggio 2006.
Contro  tale  decisione il sindacato propone ricorso  per  cassazione
chiedendo  alla  Corte, in via principale, di  “accertare  la  natura
antisindacale  del  comportamento  aziendale”  e  di  “ordinare  alla
societa’  di  consentire  alla  FIOM-CGIL  di  Pordenone  di   indire
assemblee  retribuite sino all’esaurimento del monte ore di spettanza
(3  ore  annue)”.  In  via subordinata, di cassare  la  sentenza  con
rinvio.
La Elettrolux Home Products Italy spa si difende con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato una memoria per l’udienza.
Il  ricorso della FIOM e’ basato su di un unico motivo, con il  quale
si  denunzia  la  violazione della L. n. 300  del  1970,  art.  20  e
dell’art.  4 dell’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993  (poiche’
la sentenza e’ stata pubblicata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2
febbraio 2006, n. 40, e’ possibile il ricorso per violazione  diretta
di  “contratti  o accordi collettivi nazionali di lavoro”,  ai  sensi
dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
L’art. 20 dello Statuto dei lavoratori distingue tra assemblee  fuori
dall’orario  di  lavoro,  per  le  quali  non  vengono  posti  limiti
temporali,  ed  assemblee durante l’orario, con  conservazione  della
retribuzione, per le quali viene posto il limite di dieci ore  annue.
Il potere di indire le assemblee viene conferito dalla legge alle RSA
costituite  nell’unita’  produttiva, che  possono  esercitarlo  tanto
congiuntamente  che disgiuntamente. Migliori condizioni,  o  comunque
ulteriori  modalita’,  possono essere previste  dalla  contrattazione
collettiva, anche aziendale.
Esercitando  il  potere  conferito  alla  contrattazione  collettiva,
l’accordo   interconfederale  del  20  dicembre   1993,   dopo   aver
disciplinato   i  meccanismi  con  i  quali  le  RSU  (rappresentanze
sindacali    unitarie)   subentrano   alle   RSA,   riconosce    alle
organizzazioni  aderenti  alle associazioni sindacali  stipulanti  il
contratto  collettivo nazionale applicato nell’unita’  produttiva  il
“diritto  ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea  dei
lavoratori  durante  l’orario di lavoro, per 3  delle  10  ore  annue
retribuite,  spettanti a ciascun lavoratore L. n. 300  del  1970,  ex
art. 20”.
L’accordo interconfederale, pertanto, conferisce alle “organizzazioni
aderenti  alle associazioni stipulanti il ceni applicato  nell’unita’
produttiva”,  un diritto di indire le assemblee, che lo  Statuto  dei
lavoratori riconosceva solo alle rappresentanze sindacali aziendali e
fissa  il limite orario di tale potere indicandolo in tre delle dieci
ore retribuite.
Il  sindacato ricorrente dichiara espressamente di non condividere la
tesi  per  la  quale “il limite delle dieci ore deve essere  riferito
esclusivamente  al  diritto di ciascun lavoratore di  partecipare  ad
assemblee retribuite, sicche’ le assemblee durante l’orario di lavoro
potrebbero essere convocate da ciascun soggetto collettivo (RSA, RSU,
associazioni firmatarie) senza limiti predeterminati e in numero  non
predeterminabile,  fino  a  che  nell’unita’  produttiva   vi   siano
lavoratori  che  nell’anno non hanno ancora consumato  il  monte  ore
individuale  delle dieci ore retribuite durante l’orario  di  lavoro”
(cosi’,  la  memoria, a pag. 5, esplicitando una posizione desumibile
dalla formulazione del ricorso e del quesito di diritto).
Tale  posizione  e’ in linea con la giurisprudenza  di  questa  Corte
(capostipite: Cass. 16936/2009) e con la dottrina, che ha  dimostrato
come  sia “piu’ consono alla natura dell’istituto dell’assemblea  che
il  computo  delle dieci ore venga operato non avendo come  punto  di
riferimento  i singoli lavoratori, bensi’ un elemento che rappresenti
la dimensione collettiva”.
Quindi,  nonostante alcune ambiguita’ del testo dell’art. 20,  frutto
di  un  tormentato “iter” parlamentare, il limite massimo delle dieci
ore annuali di assemblea (durante l’orario di lavoro e con percezione
della  retribuzione) vale non solo per i lavoratori, ma anche per  le
rappresentanze sindacali aziendali, alle quali la norma dello Statuto
riconosce il diritto di indire le assemblee.
Il   sindacato  ricorrente,  pur  condividendo  espressamente  questa
ricostruzione,  tuttavia ritiene il combinato disposto  dell’art.  20
St.  lav.  e  dell’art. 4 dell’accordo interconfederale debba  essere
interpretato   nel   senso  che  il  diritto  di   indire   assemblee
riconosciuto alle organizzazioni sindacali per tre delle dieci ore di
assemblea   annuale  spetti  non  all’insieme  delle   organizzazioni
sindacali   aderenti  alle  associazioni  stipulanti   il   contratto
collettivo  nazionale  applicato  nell’unita’  produttiva,  bensi’  a
ciascuna di tali organizzazioni.
La conseguenza di tale impostazione e’ che il numero di ore spettanti
alle  organizzazioni sara’ un multiplo di tre a  seconda  del  numero
delle  associazioni  che hanno sottoscritto il  contratto  collettivo
nazionale,  o meglio, delle organizzazioni aderenti alle associazioni
sottoscrittici  (nove se le organizzazioni sono tre, dodici  se  sono
quattro, quindici se sono cinque, e cosi’ via).
La tesi non puo’ essere condivisa.
L’accordo   riconosce,   testualmente,   il   “diritto   ad   indire,
singolarmente  o  congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori  durante
l’orario  di  lavoro,  per  3  delle 10 ore  annue  retribuite”  alle
“organizzazioni  aderenti  alle  associazioni  stipulanti   il   ceni
applicato nell’unita’ produttiva”.
Il  riferimento  e’  indistintamente alle organizzazioni;  non  viene
compiuta  nessuna specificazione. Questa omissione ha un  significato
sul  piano  ermeneutico. Se le parti avessero voluto  concordare  una
soluzione diversa, che avesse preveduto il riconoscimento di tre  ore
di   assemblea   per  ogni  associazione  stipulante,  lo   avrebbero
sicuramente   precisato,  utilizzando  un’espressione   adeguata   ad
affermare il concetto, del tipo: tre ore “per ciascuna” associazione.
Un  elemento cosi’ incisivo nell’equilibrio contrattuale  non  poteva
non essere specificato.
In  conclusione,  il sistema normativo, risultante  dall’integrazione
delle  disposizioni legali e dell’autonomia collettiva in materia  di
assemblea durante l’orario di lavoro, e’ cosi’ articolato: il  limite
massimo di dieci ore annuali di assemblea in orario di lavoro  e  con
percezione  della  normale retribuzione vale  anche  per  i  soggetti
sindacali ai quali e’ riconosciuto il diritto di indire le assemblee;
raccordo   interconfederale  sulle  RSU,  esercitando  una   facolta’
conferita  dalla  legge all’autonomia collettiva, ha attribuito  alle
associazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi  nazionali
applicati nell’unita’ produttiva il diritto di indire una parte delle
assemblee che lo Statuto dei lavoratori riservava alle rappresentanze
sindacali  aziendali; tale attribuzione riguarda tre delle dieci  ore
spettanti alle RSA; il diritto riconosciuto con l’accordo spetta alle
organizzazioni  firmatarie, che possono esercitarlo disgiuntamente  o
congiuntamente (“singolarmente o congiuntamente”, prevede l’accordo),
ma  all’interno di un monte ore complessivo; le altre sette ore  sono
di  competenza delle rappresentanze sindacali aziendali; in  caso  di
piu’  richieste,  implicanti il superamento  del  monte  ore,  ci  si
atterra’  all’ordine di precedenza (“secondo l’ordine  di  precedenza
delle  convocazioni comunicate al datore di lavoro”, specifica la  L.
n. 300 del 1970, art. 20, comma 2).
Nel caso in esame il diritto spettante alle organizzazioni stipulanti
era stato gia’ esercitato dalla stessa FIOM-CGIL, oltre che dalla FIM-
CISL  e  dalla UILM-UIL. La controversia riguarda una quarta  ora  di
assemblea richiesta dalla FIOM-CGIL. La sentenza impugnata ha  deciso
attenendosi  ai  principi su enunciati. Il ricorso  pertanto  non  e’
fondato.
Poiche’ lo stesso e’ antecedente alle prime decisioni di questa Corte
sul   tema,   e’  congruo  compensare  le  spese  del   giudizio   di
legittimita’.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010

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