Cassazione: le rsu hanno diritto solo a 3 ore di permesso annuo per indire assemblee
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24313/2006 proposto da:
FEDERAZIONE IMPIEGATI ED OPERAI METALLURGICI FIOM – CGIL PROVINCIALE
DI PORDENONE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio
dell’avvocato XXXX, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato XXXX, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato XXXX, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati XXXXXX, XXXXXXX, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 72/2 006 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 27/05/2006 R.G.N. 366/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
22/04/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;
udito l’Avvocato XXXXXX;
udito l’Avvocato XXXXXXXX;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Nel corso del 2003 FIM-CISL, UILM-UIL e FIOM-CGIL hanno usufruito di
un’ora ciascuna di assemblea retribuita durante l’orario di lavoro
all’interno della Elettrolux Home Products spa. La FIOM-CGIL ha
chiesto di indire un’altra assemblea.
L’azienda non lo ha consentito, assumendo che erano esaurite le tre
ore di assemblea durante l’orario di lavoro spettanti alle
organizzazioni sindacali.
La FIOM-CGIL provinciale di Pordenone ha proposto ricorso ai sensi
della L. n. 300 del 1970, art. 28, assumendo che tale comportamento
costituiva condotta antisindacale. Il Tribunale di Pordenone ha
respinto il ricorso ed ha poi rigettato l’opposizione.
Il sindacato provinciale ha proposto appello, che la Corte d’Appello
di Trieste ha respinto, con sentenza pubblicata il 10 maggio 2006.
Contro tale decisione il sindacato propone ricorso per cassazione
chiedendo alla Corte, in via principale, di “accertare la natura
antisindacale del comportamento aziendale” e di “ordinare alla
societa’ di consentire alla FIOM-CGIL di Pordenone di indire
assemblee retribuite sino all’esaurimento del monte ore di spettanza
(3 ore annue)”. In via subordinata, di cassare la sentenza con
rinvio.
La Elettrolux Home Products Italy spa si difende con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato una memoria per l’udienza.
Il ricorso della FIOM e’ basato su di un unico motivo, con il quale
si denunzia la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 20 e
dell’art. 4 dell’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 (poiche’
la sentenza e’ stata pubblicata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2
febbraio 2006, n. 40, e’ possibile il ricorso per violazione diretta
di “contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro”, ai sensi
dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
L’art. 20 dello Statuto dei lavoratori distingue tra assemblee fuori
dall’orario di lavoro, per le quali non vengono posti limiti
temporali, ed assemblee durante l’orario, con conservazione della
retribuzione, per le quali viene posto il limite di dieci ore annue.
Il potere di indire le assemblee viene conferito dalla legge alle RSA
costituite nell’unita’ produttiva, che possono esercitarlo tanto
congiuntamente che disgiuntamente. Migliori condizioni, o comunque
ulteriori modalita’, possono essere previste dalla contrattazione
collettiva, anche aziendale.
Esercitando il potere conferito alla contrattazione collettiva,
l’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, dopo aver
disciplinato i meccanismi con i quali le RSU (rappresentanze
sindacali unitarie) subentrano alle RSA, riconosce alle
organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il
contratto collettivo nazionale applicato nell’unita’ produttiva il
“diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei
lavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue
retribuite, spettanti a ciascun lavoratore L. n. 300 del 1970, ex
art. 20”.
L’accordo interconfederale, pertanto, conferisce alle “organizzazioni
aderenti alle associazioni stipulanti il ceni applicato nell’unita’
produttiva”, un diritto di indire le assemblee, che lo Statuto dei
lavoratori riconosceva solo alle rappresentanze sindacali aziendali e
fissa il limite orario di tale potere indicandolo in tre delle dieci
ore retribuite.
Il sindacato ricorrente dichiara espressamente di non condividere la
tesi per la quale “il limite delle dieci ore deve essere riferito
esclusivamente al diritto di ciascun lavoratore di partecipare ad
assemblee retribuite, sicche’ le assemblee durante l’orario di lavoro
potrebbero essere convocate da ciascun soggetto collettivo (RSA, RSU,
associazioni firmatarie) senza limiti predeterminati e in numero non
predeterminabile, fino a che nell’unita’ produttiva vi siano
lavoratori che nell’anno non hanno ancora consumato il monte ore
individuale delle dieci ore retribuite durante l’orario di lavoro”
(cosi’, la memoria, a pag. 5, esplicitando una posizione desumibile
dalla formulazione del ricorso e del quesito di diritto).
Tale posizione e’ in linea con la giurisprudenza di questa Corte
(capostipite: Cass. 16936/2009) e con la dottrina, che ha dimostrato
come sia “piu’ consono alla natura dell’istituto dell’assemblea che
il computo delle dieci ore venga operato non avendo come punto di
riferimento i singoli lavoratori, bensi’ un elemento che rappresenti
la dimensione collettiva”.
Quindi, nonostante alcune ambiguita’ del testo dell’art. 20, frutto
di un tormentato “iter” parlamentare, il limite massimo delle dieci
ore annuali di assemblea (durante l’orario di lavoro e con percezione
della retribuzione) vale non solo per i lavoratori, ma anche per le
rappresentanze sindacali aziendali, alle quali la norma dello Statuto
riconosce il diritto di indire le assemblee.
Il sindacato ricorrente, pur condividendo espressamente questa
ricostruzione, tuttavia ritiene il combinato disposto dell’art. 20
St. lav. e dell’art. 4 dell’accordo interconfederale debba essere
interpretato nel senso che il diritto di indire assemblee
riconosciuto alle organizzazioni sindacali per tre delle dieci ore di
assemblea annuale spetti non all’insieme delle organizzazioni
sindacali aderenti alle associazioni stipulanti il contratto
collettivo nazionale applicato nell’unita’ produttiva, bensi’ a
ciascuna di tali organizzazioni.
La conseguenza di tale impostazione e’ che il numero di ore spettanti
alle organizzazioni sara’ un multiplo di tre a seconda del numero
delle associazioni che hanno sottoscritto il contratto collettivo
nazionale, o meglio, delle organizzazioni aderenti alle associazioni
sottoscrittici (nove se le organizzazioni sono tre, dodici se sono
quattro, quindici se sono cinque, e cosi’ via).
La tesi non puo’ essere condivisa.
L’accordo riconosce, testualmente, il “diritto ad indire,
singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante
l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite” alle
“organizzazioni aderenti alle associazioni stipulanti il ceni
applicato nell’unita’ produttiva”.
Il riferimento e’ indistintamente alle organizzazioni; non viene
compiuta nessuna specificazione. Questa omissione ha un significato
sul piano ermeneutico. Se le parti avessero voluto concordare una
soluzione diversa, che avesse preveduto il riconoscimento di tre ore
di assemblea per ogni associazione stipulante, lo avrebbero
sicuramente precisato, utilizzando un’espressione adeguata ad
affermare il concetto, del tipo: tre ore “per ciascuna” associazione.
Un elemento cosi’ incisivo nell’equilibrio contrattuale non poteva
non essere specificato.
In conclusione, il sistema normativo, risultante dall’integrazione
delle disposizioni legali e dell’autonomia collettiva in materia di
assemblea durante l’orario di lavoro, e’ cosi’ articolato: il limite
massimo di dieci ore annuali di assemblea in orario di lavoro e con
percezione della normale retribuzione vale anche per i soggetti
sindacali ai quali e’ riconosciuto il diritto di indire le assemblee;
raccordo interconfederale sulle RSU, esercitando una facolta’
conferita dalla legge all’autonomia collettiva, ha attribuito alle
associazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali
applicati nell’unita’ produttiva il diritto di indire una parte delle
assemblee che lo Statuto dei lavoratori riservava alle rappresentanze
sindacali aziendali; tale attribuzione riguarda tre delle dieci ore
spettanti alle RSA; il diritto riconosciuto con l’accordo spetta alle
organizzazioni firmatarie, che possono esercitarlo disgiuntamente o
congiuntamente (“singolarmente o congiuntamente”, prevede l’accordo),
ma all’interno di un monte ore complessivo; le altre sette ore sono
di competenza delle rappresentanze sindacali aziendali; in caso di
piu’ richieste, implicanti il superamento del monte ore, ci si
atterra’ all’ordine di precedenza (“secondo l’ordine di precedenza
delle convocazioni comunicate al datore di lavoro”, specifica la L.
n. 300 del 1970, art. 20, comma 2).
Nel caso in esame il diritto spettante alle organizzazioni stipulanti
era stato gia’ esercitato dalla stessa FIOM-CGIL, oltre che dalla FIM-
CISL e dalla UILM-UIL. La controversia riguarda una quarta ora di
assemblea richiesta dalla FIOM-CGIL. La sentenza impugnata ha deciso
attenendosi ai principi su enunciati. Il ricorso pertanto non e’
fondato.
Poiche’ lo stesso e’ antecedente alle prime decisioni di questa Corte
sul tema, e’ congruo compensare le spese del giudizio di
legittimita’.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010