Cassazione: la proroga del contratto a termine deve essere fondata su ragioni diverse rispetto al contratto iniziale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. FOGLIA Raffaele – Consigliere –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19992/2006 proposto da:
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A., AUTOSTRADE S.P.A., in persona dei
legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio degli avvocati MARAZZA
MAURIZIO e DE FEO DOMENICO che le rappresentano e difendono, giusta
mandato a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO
N. 172, presso lo studio dell’avvocato PANICI PIER LUIGI, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNELLI GIOVANNI,
BIOLE’ ADOLFO, giusta mandato in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 441/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 27/06/2005 r.g.n. 397/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/07/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;
udito l’Avvocato MARAZZA MAURIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE TOMMASO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata il 27 giugno
2005, ha confermato, per quanto qui interessa, la decisione di primo
grado, di declaratoria della nullita’ della proroga dal 1 al 31
ottobre 1995 del contratto a tempo determinato stipulato da S.
C. e la s.p.a. Autostrade per il periodo dal
(OMISSIS), ai sensi del D.L. n. 17 del 1983, art. 8 bis come
introdotto dalla Legge Conversione n. 79 del 1983 (per la necessita’
di sopperire alle maggiori esigenze del servizio in conseguenza
dell’aumento del traffico), di conversione del rapporto a tempo
indeterminato fin dall’inizio e di condanna della societa’ a
risarcire allo S. i danni, nella misura delle retribuzioni
perdute dal (OMISSIS).
Poiche’ la proroga dal 1 al 31 ottobre 1995 era stata stabilita “dato
il protrarsi delle stesse esigenze di carattere straordinario che
hanno dato luogo alla sua assunzione”, la Corte territoriale ha
infatti ritenuto con cio’ violato la L. 18 aprile 1962, n. 230, art.
2, a norma del quale la proroga del contratto a termine presuppone la
ricorrenza di esigenze ontologicamente diverse da quelle che avevano
giustificato l’originaria apposizione del termine e aventi i
caratteri della contingenza e dell’imprevedibilita’.
Per la Cassazione di tale sentenza propongono ora un unico ricorso la
Autostrade s.p.a. e la societa’ Autostrade per l’Italia s.p.a. (alla
quale la prima aveva ceduto il compendio aziendale afferente le
attivita’ svolte in regime di concessione), con un unico motivo.
Resiste S.C. con rituale controricorso.
Le parti hanno infine depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso, le societa’ deducono la violazione della L. n. 78 del
1983, art. 8 bis e della L. n. 230 del 1962, art. 2.
In proposito, premesso che nel caso in esame il contratto a termine
era stato autorizzato ai sensi della legge citata dall’Ispettorato
del lavoro per il periodo dal 1 giugno al 31 ottobre 1995
societa’ sostengono che tale autorizzazione, come aveva legittimato
la stipulazione del contratto a termine, cosi legittimerebbe,
nell’ambito del periodo autorizzato, la sua proroga, che in pratica
coinciderebbe con la piena utilizzazione dell’autorizzazione.
Deriverebbe da cio’ che la proroga non sarebbe soggetta nel caso di
specie alla regola di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 2.
Le societa’ concludono pertanto chiedendo l’annullamento della
sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge e con
l’affermazione del seguente principio di diritto: “l’autorizzazione
dell’Ispettorato del lavoro rimuove il limite legale al ricorso al
lavoro temporaneo e costituisce un fatto di legittimazione e una
“conditio iuris” quanto alla legittimita’ del termine) dei singoli
contratti stipulati dalle parti nell’esercizio dell’autonomia
prevista e pertanto l’autorizzazione dell’Ispettorato legittima sia
l’apposizione del termine che l’eventuale proroga del contratto nei
limiti temporali previsti dall’autorizzazione”.
Il ricorso e’ infondato.
Secondo la L. n. 230 del 1962, art. 2, vigente all’epoca della
proroga del contratto di lavoro a tempo determinato in esame, “il
termine del contratto a tempo determinato puo’ essere, con il
consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato, non piu’ di una
volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto
iniziale, quando la proroga e’ richiesta da esigenze contingenti ed
imprevedibili e si riferisca alla stessa attivita’ lavorativa per la
quale il contratto e’ stato stipulato a tempo determinato ai sensi
del comma 2 dell’articolo precedente “.
Costituisce, in proposito, orientamento giurisprudenziale di questa
Corte, cui il collegio aderisce, l’affermazione di principio secondo
la quale la regola di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 2 e’
applicabile anche all’ipotesi di proroga del termine di un contratto
di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi della L. n. 56 del
1987, art. 23 (cfr. ad es. Cass. 26 gennaio 2008 n. 645) o, come
quello in esame, a norma della L. n. 18 del 1978, di conversione del
D.L. n. 876 del 1977 prorogata con la L. n. 737 del 1978 e la L. n.
598 del 1979, infine ulteriormente prorogata ed estesa ad ogni
settore dal D.L. n. 17 del 1983, art. 8 bis come introdotto dalla
Legge Conversione n. 79 del 1983 (cfr. Cass. 12 luglio 2002 n.
10189).
Le norme citate si limitano infatti a prevedere nuove ipotesi di
legittima apposizione di un termine finale al rapporto di lavoro
oltre a quelle tassativamente elencate dalla L. n. 230 del 1962, ma
non derogano per il resto alla disciplina in essa prevista, in
particolare quanto alla possibile proroga del termine.
In proposito, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio
secondo cui a norma della L. n. 230 del 1962, art. 2 la proroga del
termine e’ consentita unicamente in presenza di esigenze contingenti
e imprevedibili ontologicamente diverse da quella che aveva
giustificato l’originaria apposizione del termine (cfr., per tutte,
Cass. 16 aprile 2008 n. 9993 e 23 novembre 2006 n. 24886) e tale
regola deve pertanto trovare applicazione anche nel caso in esame.
Dissente da tale conclusione la sentenza di questa Corte del 26
gennaio 1988 n. 645, citata dalle ricorrenti, la quale ritiene che
l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro possa coprire anche
l’eventuale proroga del contratto, stipulato originariamente per un
periodo inferiore a quello autorizzato e prorogato non oltre il suo
esaurimento.
Detta soluzione non convince.
Nessuna norma di legge porta infatti deroga alla disposizione del
D.L. 3 dicembre 1977 n. 876, art. 1, comma 2, convertito nella L. 3
febbraio 1978, n. 18 (il cui ambito di applicazione e’ stato esteso
nel tempo e a tutti i settori produttivi dalle norme di legge prima
citate), secondo la quale “ai contratti stipulati ai sensi del comma
precedente si applica la disciplina stabilita dalla L. 18 aprile
1962, n. 230” e pertanto anche il relativo art. 2.
Ma anche sul piano della ratio legis, la soluzione emergente dalla
interpretazione letterale della legge appare ragionevole, ove si
rilevi che la stipulazione da parte del datore di lavoro, in presenza
delle relative condizioni di legge, di un contratto di lavoro per un
periodo inferiore a quello stabilito nell’autorizzazione, ne consuma
la possibile utilizzazione, dovendosi ritenere che il contenimento
entro limiti piu’ rigorosi del potere riconosciutogli sia avvenuto in
base alla previsione, su cui si radica anche l’affidamento di
controparte, di necessita’ temporalmente piu’ ridotte rispetto a
quelle rappresentate in sede di richiesta di autorizzazione e in base
alle quali si esaurisce la possibilita’ di esercizio del relativo
potere.
Ne consegue che la disciplina dell’eventuale proroga non puo’ che
riallinearsi a quelle stabilita per ogni altra ipotesi di contratto a
termine disciplinato dalla L. n. 230 del 1962.
Concludendo, devesi pertanto affermare il principio di diritto per
cui nel regime della L. 18 aprile 1962, n. 230, la disciplina del
relativo art. 2, quanto alla possibilita’ di proroga del termine
apposto al contratto di lavoro, e’ applicabile anche all’ipotesi di
contratto originariamente stipulato ai sensi del D.L. n. 17 del 1983,
art. 8 bis come introdotto dalla L. Conversione n. 79 del 1983,
ancorche’ detta proroga mantenga la durata del contratto all’interno
del periodo autorizzato dall’ispettorato del lavoro a norma di
quest’ultima legge.
Il ricorso va pertanto respinto, con le normali conseguenze di legge,
anche in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio,
operato, con la relativa liquidazione, in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti a rimborsare, in
solido, allo S. le spese di questo giudizio di Cassazione,
liquidate in spese ed Euro 3.000,00 per onorari, oltre accessori di
legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 15 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010