Cassazione: il giudice deve pronunciarsi anche sulla mansione immediatamente inferiore a quella richiesta
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente
Dott. MONACI Stefano – Consigliere
Dott. PICONE Pasquale – Consigliere
Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, rappresentato e difeso dall’avvocato BANCHERO GIOVANNI, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CAPITALIA S.P.A. (incorporante di Finecogroup s.p.a.), SAN PAOLO I.M.I. S.P.A.;
– intimati –
e sul ricorso n. 30851/2006 proposto da:
SAN PAOLO I.M.I. S.P.A. (che ha incorporato la Società Banco di Napoli S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE n. 21/23, presso lo studio dell’avvocato XXX, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato XXX, rappresentato e difeso dall’avvocato XXX, giusta delega in calce al ricorso;
– controricorrente al ricorso incidentale –
e contro
FINECOGROUP S.P.A.;
– intimata –
e sul ricorso n. 30981/2006 proposto da:
CAPITALIA S.P.A. (incorporante di Finecogroup S.p.A. già BIPOP CARIRE S.p.A. e prima ancora BANCA POPOLARE DI BRESCIA S.C.A.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 227, presso lo studio dell’avvocato XXX, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato XXX, in giusta procura speciale atto Notaio ZAPPONE ANTONIO MARIA di ROMA del 17/10/2006 rep. n. 81525;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
I.G., SAN PAOLO I.M.I. S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 606/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 10/07/2006 R.G.N. 33/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e il rigetto del ricorso di CAPITALIA e SAN PAOLO IMI.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Giudice del lavoro di Genova, I.G. conveniva in giudizio il Banco di Napoli S.p.A. (poi incorporato nel San Paolo Imi S.p.A.) e la Banca Popolare di Brescia Soc. Coop. a r.l. (divenuta, poi, Bipop Carire S.p.A., successivamente, Finecogroup S.p.A., e, da ultimo, incorporata in Capitalia S.p.A.), esponendo di avere lavorato alle dipendenze del Banco di Napoli, presso la filiale di (OMISSIS), dal 7.1.75 al 31.10.96 – data di cessione, da parte di tale Società, alla Banca Popolare di Brescia, di un ramo di azienda, compresa la filiale di (OMISSIS) cui l’esponente era addetto – e, quindi, dall’1.11.96, alle dipendenze di detta ultima Società (con la quale aveva cessato il rapporto di lavoro per pensionamento il 31.3.02).
Aggiungeva che era stato inquadrato quale Vice Capo Ufficio Ruolo B (grado (OMISSIS)), ma che, nel periodo dal 10.6.93 al 31.10.96 (presso il Banco di Napoli) aveva svolto mansioni, dettagliatamente indicate, inquadrabili nella qualifica di funzionario di direzione (grado (OMISSIS)) in quanto designato per le operazioni di Tesoro secondo l’ordinamento interno del Banco di Napoli.
Chiedeva, pertanto, che gli venisse riconosciuto il diritto alla qualifica superiore, ordinandosi alla Banca Popolare di Brescia, di attribuirgli il livello retributivo sopra indicato, con condanna del Banco di Napoli al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Entrambe le società si costituivano, contestando, con articolate argomentazioni, la proposta domanda.
Con sentenza con sentenza non definitiva del 20/1/2004 n. 2953, il Tribunale, sulla base della espletata istruttoria, dichiarava che il ricorrente, a decorrere dal 10/9/93, aveva acquisito il diritto ad essere inquadrato quale funzionario – grado (OMISSIS); dichiarava, inoltre, che la società San Paolo era tenuta a corrispondere al ricorrente le conseguenti differenze retributive, oltre accessori, sino al 31/10/1996; dichiarava, ancora, che la S.p.A. Finecogroup era tenuta a corrispondere al ricorrente le conseguenti differenze retributive, oltre accessori, dall’1/11/1996 sino al 31/3/2002.
Avverso tale decisione proponevano appello sia Capitalia S.p.A. (incorporante di Finecogroup S.p.A.), che San Paolo – IMI S.p.A. L’ I. si costituiva, resistendo alle impugnazioni.
Con sentenza del 10 maggio – 10 giugno 2006, l’adita Corte di Appello di Genova, in accoglimento delle impugnazioni, rigettava le domande tutte proposte dall’ I..
A sostegno della decisione osservava, tra l’altro, che, ad escludere che l’ I. avesse esercitato mansioni corrispondenti a quelle di funzionario di direzione di grado (OMISSIS) designato per le operazioni del tesoro, era la duplice considerazione che, da un lato, non poteva dirsi che egli fosse detentore delle chiavi in via continuativa, dovendo ogni mattina recarsi dal detentore per farsele consegnare;
d’altro lato, neppure poteva dirsi che egli avesse la responsabilità della regolarità delle operazioni di immissione ed estrazione dei valori del tesoro, come era comprovato dal fatto che i modd. 1/2, che quotidianamente rappresentavano i movimenti e le rimanenze del tesoro, venivano sottoscritti dal preposto all’ufficio GTV (gestione titoli e valori) e dal suo sostituto.
Per la cassazione di tale pronuncia, ricorre I.G. con quattro motivi.
Resistino con controricorsi la San Paolo IMI S.p.A. e Capitalia S.p.A. (incorporante FINECOGROUP S.p.A., già BIPOP CARIRE S.p.A: e, prima ancora, Banca Popolare di Brescia Soc. Coop. a r.l.), proponendo, a loro volta, ricorsi incidentale, ai quali resiste l’ I. con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso l’ I., in relazione al mancato riconoscimento in suo favore, da parte del Giudice di Appello, della qualifica di Funzionario di Direzione (grado (OMISSIS)), designato per le operazioni del Tesoro, denuncia:
a) la violazione degli artt. 2049 e/o 2094 cod. civ., per aver ritenuto, la gravata sentenza, che i Titolari dell’Ufficio del Tesoro (GTV), nonchè “Designati” per la detenzione delle chiavi del caveaux, avessero la responsabilità diretta e personale per le operazioni di immissione e di estrazione, dallo stesso caveaux, dei valori, materialmente eseguite dall’ I., con esclusione di ogni sua responsabilità al riguardo;
b) l’erronea interpretazione dell’Ordinamento Interno del Banco di Napoli, per aver ritenuto che “la norma dell’Ordinamento Interno del Banco di Napoli, in cui si afferma che i detentori possono scegliere dei delegati che li sostituiscano in caso di assenza o impedimento, ferma restando comunque la loro responsabilità” debba intendersi “nel senso di una responsabilità esclusiva a carico dei formali detentori” e non, invece, nel senso di una loro responsabilità solidale con quella dei Delegati (e, segnatamente, dell’ I.). Il ricorrente lamenta, inoltre, che la Corte di Appello, nell’escludere che gli competesse il sopra citato inquadramento, avrebbe erroneamente tenuto conto delle risultanze delle deposizioni testimoniali.
Conseguentemente, la stessa Corte non avrebbe considerato il fatto che i detentori delle chiavi del Tesoro, nonostante la loro sottoscrizione dei modelli 1/2, relativi alla quadratura giornaliera del caveaux, “dichiaravano conoscere la situazione del caveaux ma non effettuavano alcun controllo sulle operazioni del ricorrente, il quale… per tutto il giorno agiva autonomamente e fuori dalla loro, ufficiale, supervisione”, in modo che “non si poteva, pertanto, dire che fra le parti in questione vi fosse un reale rapporto di dipendenza, o che l’ I. fosse vigilato, sorvegliato o controllato dai funzionari”. Il motivo è privo di fondamento.
Invero, la Corte di Appello, con motivazione immune da vizi, ha, da un lato, connotato la qualifica di Funzionario di Direzione (grado (OMISSIS)) Designato per le operazioni del Tesoro e la figura di Detentore delle chiavi, quali delineati dal Regolamento per il Personale, dall’Ordinamento Interno e dalle Disposizioni Generali; dall’altro lato, ha ricostruito la figura, il ruolo, la posizione funzionale le mansioni svolti dal ricorrente, escludendo, sulla base del materiale probatorio acquisito, il reclamato diritto al superiore inquadramento ed relativo trattamento retributivo.
A tale conclusione è pervenuta considerando, per un verso, che il lavoratore, pacificamente, non risultava detentore delle chiavi del Tesoro in via continuativa, dovendo recarsi ogni giorno dai formali Detentori per farsele consegnare; per altro verso, che lo stesso non aveva la responsabilità della regolarità delle operazioni di immissione ed estrazione dei valori dal Tesoro, pur sempre assunta dai Funzionari, formali Detentori delle chiavi.
Trattasi di una valutazione di merito, non censurabile in questa sede in quanto correttamente motivata, insuscettibile di essere inficiata dai richiami normativi operati dal ricorrente, e rispetto alla quale non risultano vizi interpretativi della richiamata disciplina del Regolamento del Banco di Napoli e dell’Ordinamento Interno.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata rispetto primo, l’ I. lamenta che la Corte Genovese – una volta escluso il diritto al superiore inquadramento di Funzionario di Direzione (grado (OMISSIS)) avrebbe errato nel limitarsi ad accogliere tout court l’appello della Società. Infatti, secondo il ricorrente, il Giudice di Appello – anche in assenza di espressa domanda in tal senso da parte dell’interessato – avrebbe, comunque, dovuto valutare la possibilità di inquadrare l’ I. quale Capo Ufficio Ruolo A (grado (OMISSIS)), costituente qualifica superiore a quella (da lui rivestita) di Vice Capo Ufficio Ruolo B ((OMISSIS) grado), ancorchè inferiore rispetto a quella (rivendicata dallo stesso ricorrente) di Funzionario di Direzione (grado (OMISSIS)).
Il motivo è infondato alla luce del consolidato orientamento di questa Corte alla cui stregua la domanda intesa alla superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte include implicitamente quella di una qualifica inferiore, nell’ambito del medesimo genere di mansioni, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro. Pertanto, qualora il giudice di merito, rigettando espressamente la domanda di inquadramento nella qualifica superiore, ometta l’esame della domanda in relazione alla qualifica immediatamente inferiore a quella rivendicata, incorre nel vizio di omessa pronunzia, che deve essere specificamente denunziato in appello. In assenza di specifico motivo di impugnazione opera il principio, desumibile dall’art. 329 c.p.c., comma 2, secondo cui l’effetto devolutivo dell’appello non si verifica per i capi della sentenza di primo grado che non siano investiti dai motivi di impugnazione, con relativa formazione del giudicato.
Nel caso di specie, non risulta che l’ I. abbia, nel giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Appello, proposto, a mezzo di appello incidentale o in altro modo, domanda di riconoscimento della qualifica di Capo Ufficio (grado (OMISSIS)) Ruolo A, sicchè il Giudice a quo non ha statuito in ordine all’esistenza o meno del diritto dell’ I. alla richiamata qualifica.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, poi, la violazione, da parte della Corte di Appello, dell’art. 345 c.p.c., comma 3, in relazione ai n. 246 modelli 1/2, lamentando che il Giudice di secondo grado, pur avendo ritenuto la inammissibilità, per tardività, della loro produzione in giudizio da parte di Finecogroup (ora Capitalia), e in presenza di uno solo di essi (tempestivamente e ritualmente prodotto dal Banco di Napoli in 1^ grado) abbia affermato “che i modelli 1/2, che quotidianamente rappresentavano i movimenti e le rimanenze del Tesoro venivano sottoscritti dai Preposto all’Ufficio GTV e dal suo Sostituto”.
Sempre con il terzo motivo di ricorso, si sostiene che la Corte di Appello avrebbe fondato il suo convincimento circa l’avvenuta sottoscrizione dei modelli 1/2, da parte del Preposto all’Ufficio e del suo Sostituto sull’unico modello 1/2, prodotto dal Banco di Napoli ed in preteso contrasto con le numerose deposizioni testimoniali.
La censura è infondata.
Del tutto legittimamente la Corte di Appello ha ritenuto che la sottoscrizione dei modelli 1/2 venisse effettuata dai Detentori delle chiavi del Tesoro e non invece dall’ I.: ciò a prescindere dal fatto che dei citati modelli 1/2 ne fosse stato acquisito agli atti di causa uno soltanto.
Invero, la Corte Genovese – nel rilevare come l’ I. non potesse avere la responsabilità delle operazioni di immissione ed estrazione dei valori dal Tesoro – del tutto correttamente, da un lato, ha tenuto presente quanto riferito dai numerosi testi escussi dal Giudice di prime cure in punto formazione e sottoscrizione della quadratura conclusiva giornaliera; dall’altro lato, ha valutato le risultanze del solo modello 1/2, prodotto dal Banco di Napoli e sottoscritto dai Detentori delle chiavi del Tesoro non smentite da alcun elemento probatorio contrario. Assorbito è il quarto motivo, con cui si chiede la cassazione della sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla declaratoria del diritto all’attribuzione del superiore inquadramento nei confronti di Capitalia S.p.A. ed alla condanna di detta Società al pagamento delle differenze retributive.
A fronte del rigetto del gravame principale, anche i due ricorsi incidentali – di cui quello della Capitalia S.p.A. espressamente proposto in via condizionata – vanno dichiarati assorbiti.
L’alterno esito dei giudizi di merito, comprovanti l’obiettiva difficoltà dell’apprezzamento dei fatti, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbiti gli incidentali. Compensa le spese.