Cassazione: in caso di licenziamento illegittimo è sempre dovuto il risarcimento del danno
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18863/2009 proposto da:
SOCIETA’ MULTISERVIZI SPA in persona del suo Amministratore delegato
e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato BELLI BRUNO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRAROTTO
CONCETTO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. MARINO
GIUSEPPE, giusta procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
SOCIETA’ MULTI SERVIZI SPA in persona del suo Amministratore delegato
e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avv. BELLI BRUNO, che
la rappresenta e difende unitamente all’av. FERRAROTTO CONCETTO,
giusta procura a margine del ricorso principale;
– controricorrente al ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 302/2009 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA del 22.4.09, depositata il 04/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. TOFFOLI Saverio;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato
Marino Giuseppe che si riporta agli scritti, depositando n. 1
cartolina postale A/R;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PATRONE
Ignazio che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a
seguito di relazione ex art. 380-bis.
C.L. (indicato come ” C.” nella sentenza
d’appello) impugnava davanti al Tribunale di Caltanissetta il
licenziamento intimatogli in data 13.9.1994 e con decorrenza
16.10.2004, per “fine lavoro”, dalla Multiservizi s.p.a., da cui era
stato assunto come guardia venatoria e poi incaricato del
coordinamento del servizio.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, in quanto, esclusa
la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo, applicava la
tutela obbligatoria L. n. 604 del 1996, ex art. 8, ritenendo non
provato adeguatamente il requisito dimensionale per l’applicazione
della L. n. 300 del 1970, art. 18.
Il lavoratore proponeva appello riguardo a tale punto e relativamente
a taluni emolumenti retributivi. La datrice di lavoro proponeva
appello incidentale per il mancato accoglimento dell’eccezione di
decadenza dall’impugnativa e per il merito. In subordine chiedeva
limitarsi il risarcimento del danno fino alla data del 10.2.2006 o,
in subordine, del 25.10.2006, in cui essa aveva offerto al Carruba la
possibilita’ di lavorare con un’altra qualifica.
La Corte d’appello di Caltanissetta con sentenza depositata il
4.5.2009 e notificata il 10.6.2009, provvedendo sulle due
impugnazioni, rilevato che la Multiservizi, costituitasi tardivamente
in primo grado, era decaduta dall’eccezione di decadenza, ritenuta la
insussistenza di un giustificato motivo e ritenuta la sussistenza del
requisito dimensionale; in riforma della sentenza di primo grado,
ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro dell’appellante con la
condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in misura
ragguagliata all’ultima retribuzione dalla data del licenziamento.
Pero’, in accoglimento della difesa sul punto della Multiservizi,
limitava tale risarcimento fino alla data del 25.10.2006, in cui era
stata offerto dalla societa’ di adibire il lavoratore alle diverse
mansioni (rispetto alle ultime) di guardia venatoria.
La Soc. Multiservizi propone ricorso per cassazione affidato a
quattro motivi.
Il C. resiste con controricorso e propone ricorso
incidentale, presentato per la notifica il 21.9.2009, con un motivo.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
I due ricorsi devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).
Deve osservarsi che il primo motivo del ricorso principale, con cui
si censura il rilievo d’ufficio in appello della decadenza della
Societa’ dalla eccezione di tardivita’ dell’impugnazione del
licenziamento, e’ qualificabile come inammissibili a norma dell’art.
366 bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis, in quanto,
pur deducendo vizi di violazione di norme di diritto, non si conclude
con la formulazione di un quesito di diritto.
Il secondo motivo, con cui si contesta nel merito la mancata
declaratoria della decadenza del lavoratore dall’impugnativa e’
conseguentemente precluso e inammissibile per effetto del giudicato
interno.
Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
82, 84 e 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. oltre a omessa e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo lamenta che
ingiustificatamente si sia ritenuto che la proposta transattiva che
ha indotto la Corte a limitare il risarcimento del danno sia stata
conosciuta dal lavoratore solo in quanto enunciata all’udienza del
25.10.2006; invece lo stesso legale del lavoratore all’udienza del
14.2.2006, come risultava dal verbale di udienza, a cui era presente
anche il lavoratore, aveva depositato analoga proposta inviatagli dal
legale della controparte.
In proposito, visto che la parte ricorrente con la memoria ha
prospettato che anche questo motivo dovesse essere qualificato
inammissibile, nella prospettiva di una conseguente dichiarazione di
inefficacia del ricorso incidentale, qualificabile come ricorso
incidentale tardivo, deve rilevarsi che in effetti il motivo e’
fondamentalmente basato sulla denuncia di vizio di motivazione e che
sotto tale profilo risultano rispettate le prescrizioni dell’art. 366
bis, seconda parte, poiche’ l’esposizione del motivo si conclude con
un rilievo conclusivo circa i termini del vizio di motivazione in cui
era incorsa la Corte di merito (mancata valutazione di un documento
ai fini dell’accertamento del fatto consistente nella conoscenza da
parte del lavoratore della proposta transattiva del 10.2.2006).
Al riguardo dovrebbe rilevarsi che non e’ sufficiente una eventuale
illogicita’ della motivazione (nella specie per dedotto contrasto con
le risultanze probatorie) per giustificare la cassazione della
sentenza impugnata, dovendo anche constare che un diverso
accertamento dei fatti avrebbe dovuto condurre ad una diversa
statuizione. Dovrebbe allora rilevarsi che una limitazione temporale
del risarcimento del danno dovuto a seguito di un licenziamento
illegittimo non puo’ essere basata su una proposta transattiva non
accettata, tanto piu’ quando, come nella specie, l’offerta
transattiva non comportava l’offerta di tutto quanto spettante alla
controparte. Infatti con la proposta dell’ottobre del 2006 era
offerta solo una mensilita’ di retribuzione (evidentemente a titolo
risarcitorio), mentre, da quello che si afferma nel ricorso, nella
prima proposta non vi era neanche questa offerta.
Ne’ rileverebbe che il giudice di merito abbia trascurato tale
aspetto, una volta che con il ricorso si chieda una pronuncia ancora
meno favorevole per la controparte.
Peraltro tale tematica e’ investita anche dal ricorso incidentale, il
cui accoglimento risulta in ultima analisi assorbente rispetto al
motivo ora in considerazione.
Il quarto motivo (con cui si censura per violazione di legge la
condanna alle spese) e’ nuovamente qualificabile come inammissibile
per mancanza del conclusivo quesito di diritto.
Il ricorso incidentale censura la parte della sentenza relativa alla
limitazione temporale del risarcimento del danno e alla mancata
previsione del versamento dei contributi assistenziali e
previdenziali, denunciando violazione della L. n. 300 del 1970, art.
18, e reca un conclusivo quesito di diritto pertinente. In
particolare lamenta che si sia data rilevanza al mancato accoglimento
della proposta transattiva del datore di lavoro. Il motivo e’
manifestamente fondato in base a considerazioni gia’ formulate a
proposito del terzo motivo del ricorso principale, e precisamente al
principio di diritto secondo cui il mancato accoglimento di una
proposta transattiva non giustifica il mancato riconoscimento del
diritto al risarcimento del danno nella misura prevista dalla L. n.
300 del 1970, art. 18 e alla ivi prevista regolarizzazione della
posizione contributiva.
In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato, mentre
deve essere accolto il ricorso incidentale. Segue la cassazione della
sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvio della
causa ad altro giudice, che si atterra’ al gia’ riportato principio
di diritto e provvedere anche alla regolazione delle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e accoglie
il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia
la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo.
Cosi’ deciso in Roma, il 30 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2010