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Cassazione: in caso di licenziamento illegittimo è sempre dovuto il risarcimento del danno

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Cassazione: in caso di licenziamento illegittimo è sempre dovuto il risarcimento del danno

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno                             – Presidente  –
Dott. LA TERZA    Maura                             – Consigliere –
Dott. CURCURUTO   Filippo                           – Consigliere –
Dott. TOFFOLI     Saverio                      – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE     Giovanni                          – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18863/2009 proposto da:
SOCIETA’  MULTISERVIZI SPA in persona del suo Amministratore delegato
e  legale  rappresentante pro tempore, elettivamente  domiciliata  in
ROMA,  CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato BELLI  BRUNO,
che  la  rappresenta  e  difende unitamente  all’avvocato  FERRAROTTO
CONCETTO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.L., elettivamente domiciliato  in  ROMA,  presso  la
CORTE   DI  CASSAZIONE,  rappresentato  e  difeso  dall’avv.   MARINO
GIUSEPPE,  giusta  procura  a  margine del  controricorso  e  ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
SOCIETA’ MULTI SERVIZI SPA in persona del suo Amministratore delegato
e  legale  rappresentante pro tempore, elettivamente  domiciliata  in
ROMA,  CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avv. BELLI BRUNO,  che
la  rappresenta  e  difende unitamente all’av.  FERRAROTTO  CONCETTO,
giusta procura a margine del ricorso principale;
– controricorrente al ricorrente incidentale –
avverso   la   sentenza  n.  302/2009  della   CORTE   D’APPELLO   di
CALTANISSETTA del 22.4.09, depositata il 04/05/2009;
udita  la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  del
30/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. TOFFOLI Saverio;
udito  per  il  controricorrente e ricorrente incidentale  l’Avvocato
Marino  Giuseppe  che  si  riporta agli  scritti,  depositando  n.  1
cartolina postale A/R;
E’  presente  il  Procuratore Generale in persona del  Dott.  PATRONE
Ignazio che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La  Corte  pronuncia  in camera di consiglio ex  art.  375  c.p.c.  a
seguito di relazione ex art. 380-bis.
C.L.  (indicato  come  ”     C.”  nella   sentenza
d’appello)  impugnava  davanti  al  Tribunale  di  Caltanissetta   il
licenziamento   intimatogli  in  data  13.9.1994  e  con   decorrenza
16.10.2004, per “fine lavoro”, dalla Multiservizi s.p.a., da cui  era
stato   assunto   come  guardia  venatoria  e  poi   incaricato   del
coordinamento del servizio.
Il  Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, in quanto,  esclusa
la  sussistenza  di  un giustificato motivo oggettivo,  applicava  la
tutela  obbligatoria  L. n. 604 del 1996, ex art.  8,  ritenendo  non
provato  adeguatamente il requisito dimensionale  per  l’applicazione
della L. n. 300 del 1970, art. 18.
Il lavoratore proponeva appello riguardo a tale punto e relativamente
a  taluni  emolumenti  retributivi. La datrice  di  lavoro  proponeva
appello  incidentale  per il mancato accoglimento  dell’eccezione  di
decadenza  dall’impugnativa e per il merito.  In  subordine  chiedeva
limitarsi  il risarcimento del danno fino alla data del 10.2.2006  o,
in subordine, del 25.10.2006, in cui essa aveva offerto al Carruba la
possibilita’ di lavorare con un’altra qualifica.
La  Corte  d’appello  di  Caltanissetta con  sentenza  depositata  il
4.5.2009   e   notificata   il  10.6.2009,  provvedendo   sulle   due
impugnazioni, rilevato che la Multiservizi, costituitasi tardivamente
in primo grado, era decaduta dall’eccezione di decadenza, ritenuta la
insussistenza di un giustificato motivo e ritenuta la sussistenza del
requisito  dimensionale; in riforma della sentenza  di  primo  grado,
ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro dell’appellante con la
condanna  del  datore di lavoro al risarcimento del danno  in  misura
ragguagliata  all’ultima retribuzione dalla data  del  licenziamento.
Pero’,  in  accoglimento della difesa sul punto  della  Multiservizi,
limitava tale risarcimento fino alla data del 25.10.2006, in cui  era
stata  offerto dalla societa’ di adibire il lavoratore  alle  diverse
mansioni (rispetto alle ultime) di guardia venatoria.
La  Soc.  Multiservizi  propone ricorso  per  cassazione  affidato  a
quattro motivi.
Il         C.   resiste  con  controricorso   e   propone   ricorso
incidentale, presentato per la notifica il 21.9.2009, con un motivo.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
I due ricorsi devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).
Deve  osservarsi che il primo motivo del ricorso principale, con  cui
si  censura  il  rilievo d’ufficio in appello della  decadenza  della
Societa’   dalla   eccezione  di  tardivita’  dell’impugnazione   del
licenziamento, e’ qualificabile come inammissibili a norma  dell’art.
366 bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis, in quanto,
pur deducendo vizi di violazione di norme di diritto, non si conclude
con la formulazione di un quesito di diritto.
Il  secondo  motivo,  con  cui  si contesta  nel  merito  la  mancata
declaratoria  della  decadenza  del  lavoratore  dall’impugnativa  e’
conseguentemente precluso e inammissibile per effetto  del  giudicato
interno.
Il  terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
82,  84  e  115  c.p.c.  e  dell’art. 2697  c.c.  oltre  a  omessa  e
contraddittoria  motivazione  su  un  punto  decisivo   lamenta   che
ingiustificatamente si sia ritenuto che la proposta  transattiva  che
ha  indotto la Corte a limitare il risarcimento del danno  sia  stata
conosciuta  dal  lavoratore solo in quanto enunciata all’udienza  del
25.10.2006;  invece lo stesso legale del lavoratore  all’udienza  del
14.2.2006, come risultava dal verbale di udienza, a cui era  presente
anche il lavoratore, aveva depositato analoga proposta inviatagli dal
legale della controparte.
In  proposito,  visto  che  la parte ricorrente  con  la  memoria  ha
prospettato  che  anche  questo  motivo  dovesse  essere  qualificato
inammissibile, nella prospettiva di una conseguente dichiarazione  di
inefficacia  del  ricorso  incidentale,  qualificabile  come  ricorso
incidentale  tardivo,  deve rilevarsi che in  effetti  il  motivo  e’
fondamentalmente basato sulla denuncia di vizio di motivazione e  che
sotto tale profilo risultano rispettate le prescrizioni dell’art. 366
bis, seconda parte, poiche’ l’esposizione del motivo si conclude  con
un rilievo conclusivo circa i termini del vizio di motivazione in cui
era  incorsa la Corte di merito (mancata valutazione di un  documento
ai  fini dell’accertamento del fatto consistente nella conoscenza  da
parte del lavoratore della proposta transattiva del 10.2.2006).
Al  riguardo dovrebbe rilevarsi che non e’ sufficiente una  eventuale
illogicita’ della motivazione (nella specie per dedotto contrasto con
le  risultanze  probatorie)  per  giustificare  la  cassazione  della
sentenza   impugnata,   dovendo  anche  constare   che   un   diverso
accertamento  dei  fatti  avrebbe  dovuto  condurre  ad  una  diversa
statuizione. Dovrebbe allora rilevarsi che una limitazione  temporale
del  risarcimento  del  danno dovuto a seguito  di  un  licenziamento
illegittimo  non  puo’ essere basata su una proposta transattiva  non
accettata,   tanto   piu’  quando,  come  nella   specie,   l’offerta
transattiva  non comportava l’offerta di tutto quanto spettante  alla
controparte.  Infatti  con  la proposta  dell’ottobre  del  2006  era
offerta  solo una mensilita’ di retribuzione (evidentemente a  titolo
risarcitorio),  mentre, da quello che si afferma nel  ricorso,  nella
prima proposta non vi era neanche questa offerta.
Ne’  rileverebbe  che  il  giudice di merito  abbia  trascurato  tale
aspetto, una volta che con il ricorso si chieda una pronuncia  ancora
meno favorevole per la controparte.
Peraltro tale tematica e’ investita anche dal ricorso incidentale, il
cui  accoglimento  risulta in ultima analisi assorbente  rispetto  al
motivo ora in considerazione.
Il  quarto  motivo  (con cui si censura per violazione  di  legge  la
condanna  alle  spese) e’ nuovamente qualificabile come inammissibile
per mancanza del conclusivo quesito di diritto.
Il  ricorso incidentale censura la parte della sentenza relativa alla
limitazione  temporale  del risarcimento del  danno  e  alla  mancata
previsione   del   versamento   dei   contributi   assistenziali    e
previdenziali, denunciando violazione della L. n. 300 del 1970,  art.
18,   e  reca  un  conclusivo  quesito  di  diritto  pertinente.   In
particolare lamenta che si sia data rilevanza al mancato accoglimento
della  proposta  transattiva  del datore  di  lavoro.  Il  motivo  e’
manifestamente  fondato  in base a considerazioni  gia’  formulate  a
proposito del terzo motivo del ricorso principale, e precisamente  al
principio  di  diritto  secondo cui il mancato  accoglimento  di  una
proposta  transattiva  non giustifica il mancato  riconoscimento  del
diritto al risarcimento del danno nella misura prevista dalla  L.  n.
300  del  1970,  art.  18 e alla ivi prevista regolarizzazione  della
posizione contributiva.
In  conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato,  mentre
deve essere accolto il ricorso incidentale. Segue la cassazione della
sentenza  impugnata in relazione al ricorso accolto  e  rinvio  della
causa  ad  altro giudice, che si atterra’ al gia’ riportato principio
di  diritto  e  provvedere  anche alla regolazione  delle  spese  del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e accoglie
il ricorso incidentale;
cassa  la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e  rinvia
la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo.
Cosi’ deciso in Roma, il 30 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2010

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