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Cassazione: il reddito del nucleo familiare non rileva ai fini della pensione d’inabilità

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Cassazione: il reddito del nucleo familiare non rileva ai fini della pensione d’inabilità


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI    Guido                               – Presidente
Dott. DI NUBILA Vincenzo                            – Consigliere –
Dott. STILE     Paolo                          – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio                             – Consigliere –
Dott. ZAPPIA    Pietro                              – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1672/2007 proposto da:
B.A.,              B.D.,             B.M.,  tutti
nella  qualita’  di  eredi  legittimi della  signora          M.A.,
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA  DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato  XX, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
I.N.P.S.  –  ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in  persona
del  legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato  in
ROMA,   VIA   DELLA  FREZZA  N.  17,  presso  l’Avvocatura   Centrale
dell’Istituto,   rappresentato  e  difeso   dagli   avvocati   RICCIO
Alessandro,  XX, XX, giusta  mandato  in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso  la  sentenza n. 6492/2005 della CORTE D’APPELLO  di  NAPOLI,
depositata il 31/12/2005 R.G.N. 1750/02;
udita  la  relazione  della causa svolta nella Pubblica  udienza  del
26/05/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;
udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott,
ABBRITTI Pietro, che ha concluso per infondatezza ergo rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21 ottobre-31 dicembre 2005, la Corte di Appello  di
Napoli  rigettava  il gravame proposto da         M.A.  avverso  la
decisione del Tribunale, che aveva, a sua volta, rigettato la domanda
della       M.,   volta  ad  ottenere  la  condanna   dell’INPS   a
corrisponderle  la  pensione di inabilita’ civile,  per  carenza  del
requisito reddituale.
A  sostegno  della  decisione osservava che  correttamente  il  primo
Giudice,  interpretando la normativa di riferimento,  aveva  ritenuto
insussistente  il  requisito  reddituale  per  il  conseguimento  del
beneficio  richiesto,  dovendosi tenere conto anche  della  posizione
reddituale del coniuge, che comportava il superamento dei  limiti  di
legge.
Avverso  detta  sentenza,              B.A.,      D.  e     M.,
tutti nella qualita’ di eredi legittimi di        M.A., deceduta il
(OMISSIS), propongono ricorso per cassazione, affidato a due
motivi,  ulteriormente  illustrati da  memoria.  Resiste  l’INPS  con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va  preliminarmente osservato che il ricorso per cassazione  proposto
dagli  eredi  della     M. e’ stato notificato alla controparte  in
data 2 gennaio 2007, mentre la sentenza impugnata e’ stata pubblicata
–  con il deposito – in data 31 dicembre 2005, come peraltro asserito
nello stesso ricorso.
Ne  discende che – contrariamente all’assunto dell’INPS – poiche’  il
31  dicembre  2006 cadeva di domenica ed essendo il  1  gennaio  2007
giorno  festivo, la notifica, avvenuta il giorno successivo,  risulta
rispettosa del termine annuale dalla pubblicazione della sentenza per
la valida proposizione del ricorso, a norma dell’art. 327 c.p.c..
Tanto  chiarito, con il proposto ricorso articolato in due motivi,  i
ricorrenti  denunciano violazione e falsa applicazione  del  D.L.  30
dicembre 1979, n. 663, convertito nella L. 29 febbraio 1980, n. 33 ed
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c.,
nn. 3 e 5), nonche’ violazione dell’art. 132 c.p.c., omesso esame  di
un punto decisivo della lite e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c.,
nn. 3 e 5).
Piu’  in  dettaglio, si sostiene la erroneita’ della  interpretazione
fornita  dalla  Corte di Appello di Napoli, che ha ritenuto  che,  ai
fini   dell’accertamento  del  requisito  reddituale,  previsto   per
l’attribuzione della pensione di invalidita’ di cui alla  L.  n.  118
del  1971,  art.  12,  stabilito dalla L. n. 33  del  1980,  art.  14
septies, non puo’ trovare applicazione la regola della esclusione dal
computo  dei  redditi percepiti dai componenti del  nucleo  familiare
dell’interessato,  valido soltanto, a dire  del  Giudice  di  secondo
grado, per i percettori dell’assegno di invalidita’.
Una  corretta  interpretazione della normativa di riferimento,  anche
alla  luce  degli artt. 3 e 38 Cost., e tenuto conto  altresi’  della
interpretazione fattane dallo stesso Istituto con proprie  circolari,
condurrebbe  –  ad  avviso dei ricorrenti – alla diversa  conclusione
della  ininfluenza del reddito del coniuge per il conseguimento della
richiesta prestazione.
Il ricorso e’ fondato.
La  L.  20  marzo 1971, n. 118, art. 12, nel disporre la  concessione
della pensione di inabilita’ ai mutilati ed invalidi civili, di  eta’
superiore  agli  anni  diciotto e dichiarati  totalmente  inabili  al
lavoro,  al  secondo comma rinvia, quanto alle condizioni  economiche
per  l’attribuzione  del beneficio, a quelle  previste  dalla  L.  30
aprile  1969, n. 153, art. 26, come poi modificato dal D.L.  2  marzo
1974,  n.  30,  art. 3, convertito, con modificazioni,  nella  L.  16
aprile  1974, n. 114, recante norme per le pensioni sociali. In  base
all’art.  26, come innanzi modificato, potevano fruire della pensione
sociale i cittadini con redditi propri assoggettabili all’imposta sul
reddito  delle  persone fisiche per un ammontare non superiore  a  L.
336.050,  annue, e se coniugati, un reddito, cumulato con quello  del
coniuge, non superiore a L. 1.320.000, annue.
A  norma del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art 14 septies, comma  4,
questi  limiti  di  reddito  per  le  pensioni  di  invalidita’,  con
decorrenza  dal  1  luglio 1980 sono stati elevati  a  L.  5.200.000,
calcolati agli effetti dell’IRPEF e rivalutabili annualmente  secondo
gli   indici   di  valutazione  delle  retribuzioni  dei   lavoratori
dell’industria, rilevate dall’ISTAT agli effetti della  scala  mobile
sui salari. Come e’ stato gia’ evidenziato da Cass. 22 marzo 2001  la
locuzione “limiti di reddito … calcolati agli effetti IRPEF  indica
in  modo  chiaro  come il legislatore, nel ritenere che  debba  avere
rilievo solamente la situazione personale dell’invalido, abbia voluto
prendere  a  parametro  il  reddito  dell’assistibile  assoggettabile
all’IRPEF,  a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,  art.  3,  e
segg., e successive modificazioni.
Tale principio e’ stato di recente confermato dalle pronunce 25 marzo
2009  n.  7259  e  9  luglio 2008 n. 18825, le  quali  richiamano  le
precedenti  affermazioni nello stesso senso di Cass. 21 ottobre  1994
n.  8668  e  11  dicembre 2002 n. 17664, ed esso trova conferma  pure
nella  giurisprudenza costituzionale, ove si e’  evidenziato  che  il
legislatore  con il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art.  14  septies,
introdotto con la Legge di Conversione 29 febbraio 1980,  n.  33,  ha
dato rilievo ai fini dell’erogazione della pensione di inabilita’  al
solo   limite  di  reddito  individuale,  e  cosi’  anche  nel   caso
dell’assegno  corrisposto  agli  invalidi  parziali,  secondo  quanto
disposto  dal medesimo art. 14 septies, nonche’ dal D.L. 22  dicembre
1981, n. 791, art. 9, convertito nella L. 26 febbraio 1982, n. 54,  e
poi  ancora  dalla  L. 30 dicembre 1991, n. 412, art.  12  (v.  Corte
Costituzionale n. 400 del 1999).
Del  resto,  il  decreto del Ministero dell’Interno 10 gennaio  1996,
concernente  la  determinazione per l’anno 1996 degli  importi  delle
pensioni,  degli assegni e delle indennita’ a favore dei mutilati  ed
invalidi  civili, ciechi civili e sordomuti, nonche’  dei  limiti  di
reddito  prescritti  per  la  concessione delle  provvidenze  stesse,
fissava  in L. 21.103.645, il limite di reddito dell’assistibile  per
fruire  della  pensione di inabilita’, senza fare  alcun  accenno  al
reddito   dei  componenti  del  nucleo  familiare.  Non  e’   percio’
condivisibile il diverso orientamento elaborato da Cass, 20  novembre
2002  n.  16363 e da Cass. 19 novembre 2002 n. 36311, e ancora  dalle
pronunce  richiamate dalla impugnata sentenza, che ritengono  doversi
fare  riferimento, ai fini dell’accertamento del requisito reddituale
per  la  prestazione  in  esame,  al  reddito  del  nucleo  familiare
dell’assistibile, sol perche’ il cit. art. 14 septies,  al  comma  4,
non   contempla  l’esclusione,  ai  fini  del  calcolo  del  suddetto
requisito  reddituale  dell’invalido, di quello  percepito  da  altri
componenti  il  suo nucleo familiare, cosi’ come invece espressamente
previsto dal cit. art. 14 septies, comma 5, per l’assegno mensile  in
favore dei mutilati e invalidi civili di cui alla L. n. 118 del 1971,
artt. 13 e 17.
Accolto  il  ricorso, la sentenza impugnata deve essere  cassata  con
rinvio   alla  stessa  Corte  di  appello  di  Napoli,   in   diversa
composizione, la quale si atterra’ al seguente principio di  diritto:
“Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale richiesto per  la
pensione   d’inabilita’  va  considerato  il  reddito   dell’invalido
assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche”.
Il Giudice di rinvio provvedera’ anche al regolamento delle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La  Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e  rinvia,
anche  per  le spese del presente giudizio, alla Corte di appello  di
Napoli, in diversa composizione.
Cosi’ deciso in Roma, il 26 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2010

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