Cassazione: il reddito del nucleo familiare non rileva ai fini della pensione d’inabilità
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente
Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –
Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1672/2007 proposto da:
B.A., B.D., B.M., tutti
nella qualita’ di eredi legittimi della signora M.A.,
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato XX, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
Alessandro, XX, XX, giusta mandato in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6492/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 31/12/2005 R.G.N. 1750/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
26/05/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott,
ABBRITTI Pietro, che ha concluso per infondatezza ergo rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21 ottobre-31 dicembre 2005, la Corte di Appello di
Napoli rigettava il gravame proposto da M.A. avverso la
decisione del Tribunale, che aveva, a sua volta, rigettato la domanda
della M., volta ad ottenere la condanna dell’INPS a
corrisponderle la pensione di inabilita’ civile, per carenza del
requisito reddituale.
A sostegno della decisione osservava che correttamente il primo
Giudice, interpretando la normativa di riferimento, aveva ritenuto
insussistente il requisito reddituale per il conseguimento del
beneficio richiesto, dovendosi tenere conto anche della posizione
reddituale del coniuge, che comportava il superamento dei limiti di
legge.
Avverso detta sentenza, B.A., D. e M.,
tutti nella qualita’ di eredi legittimi di M.A., deceduta il
(OMISSIS), propongono ricorso per cassazione, affidato a due
motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Resiste l’INPS con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che il ricorso per cassazione proposto
dagli eredi della M. e’ stato notificato alla controparte in
data 2 gennaio 2007, mentre la sentenza impugnata e’ stata pubblicata
– con il deposito – in data 31 dicembre 2005, come peraltro asserito
nello stesso ricorso.
Ne discende che – contrariamente all’assunto dell’INPS – poiche’ il
31 dicembre 2006 cadeva di domenica ed essendo il 1 gennaio 2007
giorno festivo, la notifica, avvenuta il giorno successivo, risulta
rispettosa del termine annuale dalla pubblicazione della sentenza per
la valida proposizione del ricorso, a norma dell’art. 327 c.p.c..
Tanto chiarito, con il proposto ricorso articolato in due motivi, i
ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.L. 30
dicembre 1979, n. 663, convertito nella L. 29 febbraio 1980, n. 33 ed
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c.,
nn. 3 e 5), nonche’ violazione dell’art. 132 c.p.c., omesso esame di
un punto decisivo della lite e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c.,
nn. 3 e 5).
Piu’ in dettaglio, si sostiene la erroneita’ della interpretazione
fornita dalla Corte di Appello di Napoli, che ha ritenuto che, ai
fini dell’accertamento del requisito reddituale, previsto per
l’attribuzione della pensione di invalidita’ di cui alla L. n. 118
del 1971, art. 12, stabilito dalla L. n. 33 del 1980, art. 14
septies, non puo’ trovare applicazione la regola della esclusione dal
computo dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare
dell’interessato, valido soltanto, a dire del Giudice di secondo
grado, per i percettori dell’assegno di invalidita’.
Una corretta interpretazione della normativa di riferimento, anche
alla luce degli artt. 3 e 38 Cost., e tenuto conto altresi’ della
interpretazione fattane dallo stesso Istituto con proprie circolari,
condurrebbe – ad avviso dei ricorrenti – alla diversa conclusione
della ininfluenza del reddito del coniuge per il conseguimento della
richiesta prestazione.
Il ricorso e’ fondato.
La L. 20 marzo 1971, n. 118, art. 12, nel disporre la concessione
della pensione di inabilita’ ai mutilati ed invalidi civili, di eta’
superiore agli anni diciotto e dichiarati totalmente inabili al
lavoro, al secondo comma rinvia, quanto alle condizioni economiche
per l’attribuzione del beneficio, a quelle previste dalla L. 30
aprile 1969, n. 153, art. 26, come poi modificato dal D.L. 2 marzo
1974, n. 30, art. 3, convertito, con modificazioni, nella L. 16
aprile 1974, n. 114, recante norme per le pensioni sociali. In base
all’art. 26, come innanzi modificato, potevano fruire della pensione
sociale i cittadini con redditi propri assoggettabili all’imposta sul
reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L.
336.050, annue, e se coniugati, un reddito, cumulato con quello del
coniuge, non superiore a L. 1.320.000, annue.
A norma del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art 14 septies, comma 4,
questi limiti di reddito per le pensioni di invalidita’, con
decorrenza dal 1 luglio 1980 sono stati elevati a L. 5.200.000,
calcolati agli effetti dell’IRPEF e rivalutabili annualmente secondo
gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori
dell’industria, rilevate dall’ISTAT agli effetti della scala mobile
sui salari. Come e’ stato gia’ evidenziato da Cass. 22 marzo 2001 la
locuzione “limiti di reddito … calcolati agli effetti IRPEF indica
in modo chiaro come il legislatore, nel ritenere che debba avere
rilievo solamente la situazione personale dell’invalido, abbia voluto
prendere a parametro il reddito dell’assistibile assoggettabile
all’IRPEF, a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 3, e
segg., e successive modificazioni.
Tale principio e’ stato di recente confermato dalle pronunce 25 marzo
2009 n. 7259 e 9 luglio 2008 n. 18825, le quali richiamano le
precedenti affermazioni nello stesso senso di Cass. 21 ottobre 1994
n. 8668 e 11 dicembre 2002 n. 17664, ed esso trova conferma pure
nella giurisprudenza costituzionale, ove si e’ evidenziato che il
legislatore con il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies,
introdotto con la Legge di Conversione 29 febbraio 1980, n. 33, ha
dato rilievo ai fini dell’erogazione della pensione di inabilita’ al
solo limite di reddito individuale, e cosi’ anche nel caso
dell’assegno corrisposto agli invalidi parziali, secondo quanto
disposto dal medesimo art. 14 septies, nonche’ dal D.L. 22 dicembre
1981, n. 791, art. 9, convertito nella L. 26 febbraio 1982, n. 54, e
poi ancora dalla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 12 (v. Corte
Costituzionale n. 400 del 1999).
Del resto, il decreto del Ministero dell’Interno 10 gennaio 1996,
concernente la determinazione per l’anno 1996 degli importi delle
pensioni, degli assegni e delle indennita’ a favore dei mutilati ed
invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, nonche’ dei limiti di
reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse,
fissava in L. 21.103.645, il limite di reddito dell’assistibile per
fruire della pensione di inabilita’, senza fare alcun accenno al
reddito dei componenti del nucleo familiare. Non e’ percio’
condivisibile il diverso orientamento elaborato da Cass, 20 novembre
2002 n. 16363 e da Cass. 19 novembre 2002 n. 36311, e ancora dalle
pronunce richiamate dalla impugnata sentenza, che ritengono doversi
fare riferimento, ai fini dell’accertamento del requisito reddituale
per la prestazione in esame, al reddito del nucleo familiare
dell’assistibile, sol perche’ il cit. art. 14 septies, al comma 4,
non contempla l’esclusione, ai fini del calcolo del suddetto
requisito reddituale dell’invalido, di quello percepito da altri
componenti il suo nucleo familiare, cosi’ come invece espressamente
previsto dal cit. art. 14 septies, comma 5, per l’assegno mensile in
favore dei mutilati e invalidi civili di cui alla L. n. 118 del 1971,
artt. 13 e 17.
Accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con
rinvio alla stessa Corte di appello di Napoli, in diversa
composizione, la quale si atterra’ al seguente principio di diritto:
“Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale richiesto per la
pensione d’inabilita’ va considerato il reddito dell’invalido
assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche”.
Il Giudice di rinvio provvedera’ anche al regolamento delle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di
Napoli, in diversa composizione.
Cosi’ deciso in Roma, il 26 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2010