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Cassazione: l’assenza del lavoratore alla visita fiscale è giustificata qualora ricorra un grave motivo

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Cassazione: l’assenza del lavoratore alla visita fiscale è giustificata qualora ricorra un grave motivo

REPUBBLICA ITALIANA           Ud. 22/09/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  R.G.N. 21973/2007
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOGLIA   Raffaele                        – rel. Presidente  –
Dott. STILE    Paolo                                – Consigliere –
Dott. BANDINI  Gianfranco                           – Consigliere –
Dott. ZAPPIA   Pietro                               – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe                             – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

sul ricorso 21973/2007 proposto da:
O.S.M.A.I.R.M.  S.R.L.,  in  persona del  legale  rappresentante  pro
tempore,  elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE  CLODIA
86,  1^ PIANO INT. 5, presso lo studio dell’avvocato XXX,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato XXX,
giusta  procura  speciale  atto Notar  MARCO  MONTI  di  TARANTO  del
26/07/07 rep. n. 33343;
– ricorrente –

contro
C.L.A., elettivamente domiciliata in  ROMA,  VIALE

DELLE  MILIZIE  38,  presso lo studio dell’avvocato  XXX,
rappresentata e difesa dall’avvocato XXX, giusta delega  in
calce al controricorso;
– controricorrente –

avverso  la  sentenza  n. 85/2007 della SEZ.DIST.CORTE  D’APPELLO  di
TARANTO, depositata il 01/06/2007 R.G.N. 146/06;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
22/09/2010 dal Consigliere Dott. FOGLIA Raffaele;
udito l’Avvocato XXX;
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con  ricorso del 1 aprile 2005                  C.L.A.,  dipendente
della  s.r.l.  OSMAIRM  dal  19.10.1998 al  20.8.2004,  conveniva  in
giudizio  detta societa’ davanti al Tribunale di Tarante per ottenere
la   pronuncia   di   nullita’  ed  inefficacia   del   licenziamento
disciplinare inflittole, in quanto non sorretto da giusta  causa,  ai
sensi e per gli effetti dell’art. 18 Stat.lav..
La  societa’ convenuta si costituiva in giudizio invocando il rigetto
della  domanda, la quale veniva accolta integralmente  dal  Tribunale
adito, con sentenza n. 9931 del 2005.
Detta  sentenza  –  avverso la quale proponeva  appello  la  societa’
convenuta  –  veniva confermata dalla Corte di appello di  Lecce  con
sentenza del 1 giugno 2007.
Nel pervenire a questa conclusione, la Corte territoriale riteneva:
a) che l’assenza della       C. dal domicilio dichiarato durante le
fasce  orare di reperibilita’ non assumeva in se’ e per se’ rilevanza
disciplinare;
b) che tale assenza era giustificata sia dalla natura della patologia
da  cui  l’appellata era affetta (sindrome depressiva  ansiosa),  sia
dalla  necessita’  sopravvenuta di rivolgersi  al  suo  sanitario  di
fiducia, per l’insorgere improvviso – documentalmente provato – di un
evento morboso diverso da quello prima diagnosticato;
c) che nessun rilievo disciplinare – per l’assenza di intento elusivo
– poteva assumere il non essersi presentata alla visita ambulatoriale
prescritta dal medico fiscale;
d)  che  la  buona  fede  della lavoratrice  si  desume  anche  dalla
certificazione  prodotta  in atti, dalla quale  emerge  che  essa  fu
sottoposta a visita di controllo il (OMISSIS);
e)  che  comunque vi e’ una sproporzione tra addebiti e  la  sanzione
espulsiva adottata.
Avverso  tale sentenza la societa’ datrice di lavoro propone  ricorso
per  cassazione affidato a due motivi, cui replica la       C.  con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo denunciando la violazione e falsa applicazione della
L.  n.  638 del 1983, degli artt. 1175, 1375 e 2687 c.c.; omessa  e/o
insufficiente  motivazione  sui punti  decisivi  della  controversia,
carenza  di  indagine in merito alla intenzionalita’  della  condotta
della  lavoratrice ed all’effettivo ricorrere dei dati fattuali posti
a  fondamento del provvedimento reso; violazione e falsa applicazione
dell’art.  1362  c.c.  in  relazione  all’art.  34  del  c.c.n.l.  di
categoria  all’epoca vigente – assume la societa’ ricorrente  che  le
decisioni  dei giudici di merito sono censurabili almeno per  quattro
profili:
a)  per non avere essi conferito alcuna valenza probatoria – ai  fini
della  determinazione della oggettiva gravita’ della  condotta  della
lavoratrice  alla  circostanza che la lavoratrice, gia’  assente  dal
domicilio  dichiarato  durante  le fasce  di  reperibilita’  in  data
28.6.2004,  non  si  era  presentata al  controllo  ambulatoriale  il
successivo giorno 29.6.2004, come prescritto dal medico fiscale;
b)  per  avere attribuito i Giudici di appello carattere di  esimente
all’assenza  della  ricorrente nel domicilio  dichiarato,  stante  la
natura  della patologia denunciata (sindrome ansioso depressiva),  la
quale, invece, non ammette deroghe all’obbligo di rispettare le fasce
di reperibilita’;
c)  per non aver la lavoratrice provato – come era suo onere ex  art.
2687  c.c.  – che la visita medica cui era sottoposta presso  il  suo
sanitario  di  fiducia  durante  le  fase  di  reperibilita’,   fosse
indifferibile;
d)  per avere, la Corte di appello ignorato l’ulteriore inadempienza,
posta  in essere dalla reclamante, in materia di visite fiscali,  per
aver  violato  l’art.  34,  lett. b), terzo  capoverso  del  ceni  di
categoria  all’epoca vigente secondo il quale: “qualora il lavoratore
debba  assentarsi  dal  proprio domicilio  per  sottoporsi  a  visita
specialistica  o  ambulatoriale ha comunque  l’obbligo  di  avvertire
l’amministrazione entro le 19 dello stesso giorno. (Su  tale  obbligo
cfr.  la  dipendente  non  puo’ limitarsi a produrre  il  certificato
medico attestante l’effettuazione di una visita specialistica durante
l’orario  di  reperibilita’, ma deve dare  dimostrazione  della  loro
urgenza  ed indifferibilita’ e cioe’ di una necessita’ di effettuarli
solo durante le ore della possibile visita di controllo).
Si  tratta,  dunque,  per la societa’ ricorrente,  di  rispondere  al
quesito  di  diritto formulato con il ricorso principale, se  debbono
dirsi   violati  dai  giudici  di  merito  i  principi  generali   di
correttezza  e  buona  fede,  posti  dall’art.  1375  c.c.,  la   cui
osservanza  e’  indispensabile per assicurare la corretta  esecuzione
del  rapporto  stesso,  e  se deve accertarsi  il  presupposto  della
intenzionalita’,  decisivo ai fini di perseguire disciplinarmente  la
condotta della dipendente.
Col  secondo  motivo – denunciando la violazione o falsa applicazione
dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 41 del CCNL, ed alla L.  n.
638  del  1983,  art. 8; insufficiente e contraddittoria  motivazione
circa  punti decisivi della controversia; incongruita’ ed illogicita’
delle  conclusioni  della Corte di appello  per  mancata  ed  erronea
valutazione  delle risultanze processuali soprattutto in ordine  alla
natura   recidivante  delle  mancanze  commesse  e   della   maggiore
perseguibilita’ di detta infrazione. Valutazione dei canoni legali di
ermeneutica   contrattuale;  omessa  o  erronea   valutazione   delle
deduzioni  avanzate  dal convenuto Istituto su punti  decisivi  della
controversia – rileva la ricorrente che:
a) i Giudici di merito non hanno conferito alcun rilievo al fatto che
la  lavoratrice  |  non si sia presentata alla  visita  di  controllo
nell’ambulatorio medico disposta dal medico fiscale. Sul punto non e’
necessario  ricordare  (cfr. la sentenza appellata)  la  “buona  fede
dell’appellata  desumibile anche dal fatto che  dalla  certificazione
prodotta dal suo difensore emerge che essa fu sottoposta alla  visita
di  controllo  in  data  20.7.2004, e cioe’ ben  22  giorni  dopo  il
verificarsi  dell’assenza della lavoratrice dal domicilio  dichiarato
durante le fasce di reperibilita’;
b)  il  Giudici  di  merito non hanno mai dato  rilievo  alla  natura
recidivante delle ripetute mancanze poste in essere dalla       C.,
influendo   essa  certamente  sulla  determinazione  della   sanzione
disciplinare adottata (cfr. Cass., 13536 del 2002; n. 7391  del  1999
ecc). Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.
Le  motivate e argomentate valutazioni dei Giudici di merito, sia  di
primo che di secondo grado, resistono decisamente alle critiche della
ricorrente  le quali, in buona sostanza, integrano una  richiesta  di
diversa  valutazione delle risultanze istruttorie e del materiale  di
causa del tutto inammissibile in questa sede di legittimita’.
I Giudici di merito hanno, invero, approfondito tutti i comportamenti
addebitati  alla        C., partendo dalle  due  contestazioni:  la
prima,  del 5 luglio 2004 relativa alla sua assenza – alle ore  18,30
del  28  giugno  2004  – dal suo domicilio, in  occasione  del  primo
controllo  medico fiscale, e la seconda, per essere stata vista,  nei
giorni 6 ed 8 luglio 2004, rimanere in spiaggia per qualche ora.
A  differenza  dei  Giudici  di merito,  la  societa’  ricorrente  ha
trascurato  la  gravita’  dello  stato  patologico  a  carico   della
C.  e  le  sue  manifestazioni  di  tipo  emorragico,   tutte
richiedenti specifici trattamenti terapeutici anche urgenti.
Questa  Corte  ha  piu’ volte statuito – in casi simili  –  che  “per
giustificare l’obbligo di reperibilita’ in determinati orari  non  e’
richiesta l’assoluta indifferibilita’ della prestazione sanitaria  da
effettuare,  ma  e’  sufficiente  un  serio  e  fondato  motivo   che
giustifichi l’allontanamento dal proprio domicilio”.
Anche quanto alla seconda contestazione (l’essere stata vista recarsi
al  mare, a i trecento metri di distanza dal suo domicilio, e restare
ivi  per  qualche  ora  della mattinata), la decisione  adottata  dai
Giudici  di  merito appare del tutto ragionevole, una volta  escluso,
nel particolare caso, che la breve esposizione al sole da parte della
lavoratrice potesse pregiudicare o ritardare la sua guarigione.
La sentenza impugnata ha altresi’ compiuto una attenta disamina della
complessiva condotta della       C., prima e dopo la malattia. Cio’
ha  consentito  –  da  una  parte  – di  evidenziare  la  sua  totale
incensuratezza,  oltre  all’assenza  di  precedenti  addebiti  a  suo
carico,  nell’intero  arco  di 17 anni di  carriera  lavorativa  alle
dipendenze  della societa’ ricorrente, e dall’altra, il  suo  spirito
collaborativo  nel manifestare la sua disponibilita’ a sottoporsi  ad
una  serie  di  visite fiscali anche a distanza di  un  giorno  l’una
dall’altra,  il  che  depone chiaramente per  la  sua  buona  fede  e
l’assenza di intenti elusivi.
Ma  anche  a non voler trascurare qualche aspetto negativo della  sua
condotta,  resta  inconfutabile  la  sproporzione  esistente  tra  la
medesima   condotta  ed  il  licenziamento  disciplinare   il   quale
costituisce la estrema ratio (cfr. Cass., n. 21213 del 2005).
In  conclusione, una volta escluso che possano ritenersi  sussistenti
le condizioni le condizioni individuate dalla giurisprudenza, al fine
di  considerare  gravemente inadempiente la condotta complessiva  del
lavoratore  che si allontani dal luogo in cui questi deve trascorrere
il  periodo  di  malattia, appare condivisibile il giudizio  espresso
dalla  Corte di appello di Lecce, secondo cui la breve assenza  della
resistente  non  assume rilevanza in se’ e per se’,  in  mancanza  di
altri elementi che ne evidenzino l’influenza negativa sia sullo stato
di salute, che sull’assetto funzionale del rapporto di lavoro.
Sulla  base di quanto precede, il ricorso non merita accoglimento  e,
dunque  va  respinto  con onere a carico della  societa’  ricorrente,
delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Pone a carico della societa’ ricorrente
le  spese  del  presente giudizio pari ad Euro 41,00  oltre  ad  Euro
2.500,00 per onorari, e spese, IVA e CPA.
Cosi’  deciso  in  Roma, nella Camera di consiglio, il  22  settembre
2010.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2010

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