Cassazione: l’assenza del lavoratore alla visita fiscale è giustificata qualora ricorra un grave motivo
REPUBBLICA ITALIANA Ud. 22/09/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 21973/2007
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOGLIA Raffaele – rel. Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21973/2007 proposto da:
O.S.M.A.I.R.M. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA
86, 1^ PIANO INT. 5, presso lo studio dell’avvocato XXX,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato XXX,
giusta procura speciale atto Notar MARCO MONTI di TARANTO del
26/07/07 rep. n. 33343;
– ricorrente –
contro
C.L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato XXX,
rappresentata e difesa dall’avvocato XXX, giusta delega in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 85/2007 della SEZ.DIST.CORTE D’APPELLO di
TARANTO, depositata il 01/06/2007 R.G.N. 146/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/09/2010 dal Consigliere Dott. FOGLIA Raffaele;
udito l’Avvocato XXX;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 1 aprile 2005 C.L.A., dipendente
della s.r.l. OSMAIRM dal 19.10.1998 al 20.8.2004, conveniva in
giudizio detta societa’ davanti al Tribunale di Tarante per ottenere
la pronuncia di nullita’ ed inefficacia del licenziamento
disciplinare inflittole, in quanto non sorretto da giusta causa, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 18 Stat.lav..
La societa’ convenuta si costituiva in giudizio invocando il rigetto
della domanda, la quale veniva accolta integralmente dal Tribunale
adito, con sentenza n. 9931 del 2005.
Detta sentenza – avverso la quale proponeva appello la societa’
convenuta – veniva confermata dalla Corte di appello di Lecce con
sentenza del 1 giugno 2007.
Nel pervenire a questa conclusione, la Corte territoriale riteneva:
a) che l’assenza della C. dal domicilio dichiarato durante le
fasce orare di reperibilita’ non assumeva in se’ e per se’ rilevanza
disciplinare;
b) che tale assenza era giustificata sia dalla natura della patologia
da cui l’appellata era affetta (sindrome depressiva ansiosa), sia
dalla necessita’ sopravvenuta di rivolgersi al suo sanitario di
fiducia, per l’insorgere improvviso – documentalmente provato – di un
evento morboso diverso da quello prima diagnosticato;
c) che nessun rilievo disciplinare – per l’assenza di intento elusivo
– poteva assumere il non essersi presentata alla visita ambulatoriale
prescritta dal medico fiscale;
d) che la buona fede della lavoratrice si desume anche dalla
certificazione prodotta in atti, dalla quale emerge che essa fu
sottoposta a visita di controllo il (OMISSIS);
e) che comunque vi e’ una sproporzione tra addebiti e la sanzione
espulsiva adottata.
Avverso tale sentenza la societa’ datrice di lavoro propone ricorso
per cassazione affidato a due motivi, cui replica la C. con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo denunciando la violazione e falsa applicazione della
L. n. 638 del 1983, degli artt. 1175, 1375 e 2687 c.c.; omessa e/o
insufficiente motivazione sui punti decisivi della controversia,
carenza di indagine in merito alla intenzionalita’ della condotta
della lavoratrice ed all’effettivo ricorrere dei dati fattuali posti
a fondamento del provvedimento reso; violazione e falsa applicazione
dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 34 del c.c.n.l. di
categoria all’epoca vigente – assume la societa’ ricorrente che le
decisioni dei giudici di merito sono censurabili almeno per quattro
profili:
a) per non avere essi conferito alcuna valenza probatoria – ai fini
della determinazione della oggettiva gravita’ della condotta della
lavoratrice alla circostanza che la lavoratrice, gia’ assente dal
domicilio dichiarato durante le fasce di reperibilita’ in data
28.6.2004, non si era presentata al controllo ambulatoriale il
successivo giorno 29.6.2004, come prescritto dal medico fiscale;
b) per avere attribuito i Giudici di appello carattere di esimente
all’assenza della ricorrente nel domicilio dichiarato, stante la
natura della patologia denunciata (sindrome ansioso depressiva), la
quale, invece, non ammette deroghe all’obbligo di rispettare le fasce
di reperibilita’;
c) per non aver la lavoratrice provato – come era suo onere ex art.
2687 c.c. – che la visita medica cui era sottoposta presso il suo
sanitario di fiducia durante le fase di reperibilita’, fosse
indifferibile;
d) per avere, la Corte di appello ignorato l’ulteriore inadempienza,
posta in essere dalla reclamante, in materia di visite fiscali, per
aver violato l’art. 34, lett. b), terzo capoverso del ceni di
categoria all’epoca vigente secondo il quale: “qualora il lavoratore
debba assentarsi dal proprio domicilio per sottoporsi a visita
specialistica o ambulatoriale ha comunque l’obbligo di avvertire
l’amministrazione entro le 19 dello stesso giorno. (Su tale obbligo
cfr. la dipendente non puo’ limitarsi a produrre il certificato
medico attestante l’effettuazione di una visita specialistica durante
l’orario di reperibilita’, ma deve dare dimostrazione della loro
urgenza ed indifferibilita’ e cioe’ di una necessita’ di effettuarli
solo durante le ore della possibile visita di controllo).
Si tratta, dunque, per la societa’ ricorrente, di rispondere al
quesito di diritto formulato con il ricorso principale, se debbono
dirsi violati dai giudici di merito i principi generali di
correttezza e buona fede, posti dall’art. 1375 c.c., la cui
osservanza e’ indispensabile per assicurare la corretta esecuzione
del rapporto stesso, e se deve accertarsi il presupposto della
intenzionalita’, decisivo ai fini di perseguire disciplinarmente la
condotta della dipendente.
Col secondo motivo – denunciando la violazione o falsa applicazione
dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 41 del CCNL, ed alla L. n.
638 del 1983, art. 8; insufficiente e contraddittoria motivazione
circa punti decisivi della controversia; incongruita’ ed illogicita’
delle conclusioni della Corte di appello per mancata ed erronea
valutazione delle risultanze processuali soprattutto in ordine alla
natura recidivante delle mancanze commesse e della maggiore
perseguibilita’ di detta infrazione. Valutazione dei canoni legali di
ermeneutica contrattuale; omessa o erronea valutazione delle
deduzioni avanzate dal convenuto Istituto su punti decisivi della
controversia – rileva la ricorrente che:
a) i Giudici di merito non hanno conferito alcun rilievo al fatto che
la lavoratrice | non si sia presentata alla visita di controllo
nell’ambulatorio medico disposta dal medico fiscale. Sul punto non e’
necessario ricordare (cfr. la sentenza appellata) la “buona fede
dell’appellata desumibile anche dal fatto che dalla certificazione
prodotta dal suo difensore emerge che essa fu sottoposta alla visita
di controllo in data 20.7.2004, e cioe’ ben 22 giorni dopo il
verificarsi dell’assenza della lavoratrice dal domicilio dichiarato
durante le fasce di reperibilita’;
b) il Giudici di merito non hanno mai dato rilievo alla natura
recidivante delle ripetute mancanze poste in essere dalla C.,
influendo essa certamente sulla determinazione della sanzione
disciplinare adottata (cfr. Cass., 13536 del 2002; n. 7391 del 1999
ecc). Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.
Le motivate e argomentate valutazioni dei Giudici di merito, sia di
primo che di secondo grado, resistono decisamente alle critiche della
ricorrente le quali, in buona sostanza, integrano una richiesta di
diversa valutazione delle risultanze istruttorie e del materiale di
causa del tutto inammissibile in questa sede di legittimita’.
I Giudici di merito hanno, invero, approfondito tutti i comportamenti
addebitati alla C., partendo dalle due contestazioni: la
prima, del 5 luglio 2004 relativa alla sua assenza – alle ore 18,30
del 28 giugno 2004 – dal suo domicilio, in occasione del primo
controllo medico fiscale, e la seconda, per essere stata vista, nei
giorni 6 ed 8 luglio 2004, rimanere in spiaggia per qualche ora.
A differenza dei Giudici di merito, la societa’ ricorrente ha
trascurato la gravita’ dello stato patologico a carico della
C. e le sue manifestazioni di tipo emorragico, tutte
richiedenti specifici trattamenti terapeutici anche urgenti.
Questa Corte ha piu’ volte statuito – in casi simili – che “per
giustificare l’obbligo di reperibilita’ in determinati orari non e’
richiesta l’assoluta indifferibilita’ della prestazione sanitaria da
effettuare, ma e’ sufficiente un serio e fondato motivo che
giustifichi l’allontanamento dal proprio domicilio”.
Anche quanto alla seconda contestazione (l’essere stata vista recarsi
al mare, a i trecento metri di distanza dal suo domicilio, e restare
ivi per qualche ora della mattinata), la decisione adottata dai
Giudici di merito appare del tutto ragionevole, una volta escluso,
nel particolare caso, che la breve esposizione al sole da parte della
lavoratrice potesse pregiudicare o ritardare la sua guarigione.
La sentenza impugnata ha altresi’ compiuto una attenta disamina della
complessiva condotta della C., prima e dopo la malattia. Cio’
ha consentito – da una parte – di evidenziare la sua totale
incensuratezza, oltre all’assenza di precedenti addebiti a suo
carico, nell’intero arco di 17 anni di carriera lavorativa alle
dipendenze della societa’ ricorrente, e dall’altra, il suo spirito
collaborativo nel manifestare la sua disponibilita’ a sottoporsi ad
una serie di visite fiscali anche a distanza di un giorno l’una
dall’altra, il che depone chiaramente per la sua buona fede e
l’assenza di intenti elusivi.
Ma anche a non voler trascurare qualche aspetto negativo della sua
condotta, resta inconfutabile la sproporzione esistente tra la
medesima condotta ed il licenziamento disciplinare il quale
costituisce la estrema ratio (cfr. Cass., n. 21213 del 2005).
In conclusione, una volta escluso che possano ritenersi sussistenti
le condizioni le condizioni individuate dalla giurisprudenza, al fine
di considerare gravemente inadempiente la condotta complessiva del
lavoratore che si allontani dal luogo in cui questi deve trascorrere
il periodo di malattia, appare condivisibile il giudizio espresso
dalla Corte di appello di Lecce, secondo cui la breve assenza della
resistente non assume rilevanza in se’ e per se’, in mancanza di
altri elementi che ne evidenzino l’influenza negativa sia sullo stato
di salute, che sull’assetto funzionale del rapporto di lavoro.
Sulla base di quanto precede, il ricorso non merita accoglimento e,
dunque va respinto con onere a carico della societa’ ricorrente,
delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Pone a carico della societa’ ricorrente
le spese del presente giudizio pari ad Euro 41,00 oltre ad Euro
2.500,00 per onorari, e spese, IVA e CPA.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre
2010.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2010