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Cassazione: i minimi retributivi previsti dal ccnl sono sempre dovuti

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Cassazione: i minimi retributivi previsti dal ccnl sono sempre dovuti

LAVORO (RAPPORTO DI)
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.G., in qualità di coerede del Sig. S. M., legale rappresentante e socio liquidatore della ICAF Puglia s.n.c. di Mauro Spagnoletti & C, elettivamente domiciliato in ROMA, 9, presso lo studio dell’avvocato xxx, rappresentato e difeso dall’avvocato xxx, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.B.G., A.G., A.A., A.L., A.E., tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA, CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato xxx, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

S.C., S.L., Z.A.C. F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1337/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 29/06/2006 R.G.M. 570/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2010 dal Consiglieren Dott. STEFANO MONACI;

Udito l’Avvocato xxx;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
Il signor Am.Ge., già dipendente di una ditta che si occupava della confezione di cofani mortuari, conveniva in giudizio la stessa, vale a dire la società ICAF-Puglia snc di Mauro Spagnoletti e C, sostenendo che avrebbe dovuto essere inquadrato come operaio di terza categoria, e richiedendo le conseguenti differenze retributive.

Costituitosi il contraddittorio, ed esteso il contraddittorio a tutti i soci della società, il giudice di primo grado rigettava la domanda.

In sede di impugnazione, la Corte d’Appello di Bari andava in contrario avviso, e, con sentenza n. 570/2003, accoglieva parzialmente la domanda e condannava la società ed i soci di essa a pagare una somma agli eredi dell’ A..

Avverso questa sentenza d’appello, depositata in cancelleria il 29 giugno 2006, uno dei soci S.G., coerede di S.M. (legale rappresentante e socio liquidatore della società), ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di impugnazione.

Il ricorso veniva notificato il 29 settembre 2006, in termine, sia agli eredi A., sia agli altri soci della ICAF, Z.A. C.F., S.C. e S.L..

Gli eredi A. hanno resistito con controricorso notificato alle altre parti, a mezzo del servizio postale, con plichi inviati, in termine, l’otto novembre 2006.

Motivi della decisione
1. Nel primo motivo di impugnazione il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., comma 3, nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla prova del diritto del ricorrente alla mansione superiore, presupposto delle differenze retributive richieste.

Contesta che – così come a suo parere avrebbe ritenuto la sentenza – una generica contestazione possa essere equiparata a confessione o implicare ammissione dei fatti.

Il ricorrente contesta altresì la valutazione data alle prove testimoniali dal giudice d’appello.

2. Nel secondo motivo lo stesso ricorrente deduce la violazione delle norme del CCNL applicabile, e l’omessa motivazione sull’applicabilità della contrattazione collettiva.

Ribadisce che la ditta ICAF di S.M. non era mai stata iscritta ad alcuna associazione di categoria e ne desume che non le era applicabile alcuna contrattazione collettiva. In particolare, non era applicabile il CCNL Industria Legno ed Arredamento, applicato, invece, dalla Corte d’Appello.

3. Nel terzo motivo, infine, la ricorrente contesta la legittimazione passiva della Mauro Spagnoletti e C, società che sarebbe stata inesistente al momento della proposizione del giudizio, perchè già in precedenza cancellata dal registro delle imprese.

Nè in quel momento – a suo parere – sussistevano più rapporti societari pendenti e non definiti che si frapponessero all’estinzione.

4. Il primo motivo è infondato.

Le censure proposte sono, infatti, inammissibili perchè consistono nella riproposizione di questioni di merito (relative alla interpretazione delle prove ed alla ricostruzione della materialità degli eventi), non suscettibili di riesame in questa fase di legittimità.

Va sottolineato, peraltro, che in concreto non è esatto che la Corte d’Appello abbia affermato che una contestazione generica possa essere equiparata ad una ammissione.

Come risulta dal testo della motivazione, in realtà la sentenza si riferiva piuttosto ad una contestazione tardiva (istituto questo diverso dalla contestazione generica), e, sopratutto, lo svolgimento da parte del prestatore di mansioni superiori è stato affermato dalla sentenza sulla base di altri specifici elementi probatori.

La sentenza, infatti, parlando del merito della controversia precisa espressamente, alle pagg. 4-5 della motivazione, che “al di là della tardiva contestazione, da parte dei convenuti, delle asserzioni attorno, le risultanze delle prove testimoniali hanno confermato – non specificamente smentite dagli appellati le mansioni espletate dal lavoratore nei periodi in questione e l’orario di lavoro rispettato”, che queste mansioni erano “di addetto alla levigatura e successivamente alla carteggiatura di cofani funebri”, sottolineando altresì che corrispondevano effettivamente alla declaratoria contrattuale collettiva relativa alla terza categoria, nella quale erano compresi in particolare “i lavoratori che eseguono qualsiasi lucidatura …” di manufatti di legno.

In realtà, il ricorrente contrappone inammissibilmente la propria lettura delle prove e la propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito.

5. Il secondo motivo è anch’esso infondato.

Il fatto (peraltro non risultante dagli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata) che, in ipotesi, la ICAF di Spagnoletti snc non fosse iscritta alle associazioni sindacali non la esime dall’applicazione della parte economica della contrattazione collettiva, e specificamente di quella concernente i minimi retributivi non derogabili.

L’art. 36 Cost., comma 1, dispone che il lavoratore abbia diritto “ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.” La giurisprudenza concorde, e ampiamente consolidata di questa Corte ha stabilito che l’entità di questa “retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro” deve essere individuata nei minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione.

Nè si vede, del resto, quale potrebbe essere un diverso criterio oggettivo.

In questo senso, ed entro questi limiti, le retribuzioni stabilite dalla contrattazione collettiva di categoria debbono necessariamente applicarsi indipendentemente dall’iscrizione del datore di lavoro ad una associazione sindacale stipulante. Proprio perchè si tratta di “minimi” contrattuali debbono inevitabilmente applicarsi anche alle imprese di non rilevanti dimensioni (a meno, naturalmente, che per queste ultime sussista una separata contrattazione collettiva, ma questo non si è verificato nel caso di specie, e neppure il ricorrente interessato deduce l’esistenza, in quel settore specifico, di una contrattazione separata per le piccole imprese).

6. E’ infondato, infine, anche il terzo motivo di impugnazione.

Il fatto che una società possa essere stata cancellata formalmente dal registro delle imprese ai sensi dell’art. 2312 c.c., comma 1, non esclude che rimanga in vita in linea di fatto fino a quando permangono questioni in contestazione.

Lo stesso art. 2312 c.c., prosegue chiarendo, al comma 2, che “dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi.” Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, “in tema di legittimazione processuale di una società …., alla cancellazione di questa dal registro delle imprese, e comunque al suo scioglimento, non consegue anche la sua estinzione, che è determinata, invece, soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere. Ne consegue che una società costituita in giudizio non perde la legittimazione processuale in conseguenza della sua sopravvenuta cancellazione dal registro delle imprese, e che la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, in capo ai medesimi organi che la rappresentavano prima della formale cancellazione.” (Cass. civ., 23 maggio 2006, n. 12114; nello stesso senso, 2 marzo 2006, n. 4652; 20 ottobre 2003, n. 15691; primo luglio 2000, n. 8842).

Nel caso specifico, dalla parte narrativa della sentenza impugnata risulta che l’eccezione relativa alla avvenuta estinzione della società era stata proposta dal signor S.M. già nel primo grado di giudizio, quando si ora costituito sia in proprio sia quale “già legale rappresentante della società convenuta nonchè quale liquidatore della stessa”.

Il giudice aveva autorizzato allora la chiamata in causa dei soci della snc ICAF Puglia, l’attore aveva provveduto ad effettuarla ed una dei soci si era costituita.

Dall’intestazione della sentenza impugnata risulta anche che la stessa è stata pronunziata nei confronti come appellanti degli eredi del signor Am.Ge., e, come appellati, degli eredi dello S.M., legale rappresentante e socio liquidatore della ICAF Puglia, nonchè di altra soda della medesima società.

Tutto questo dimostra che, in ogni caso il giudizio è stato regolarizzato fin dall’inizio, ed è proseguito nei confronti dei soci e del liquidatore della società cancellata, proprio come stabilito dal già menzionato art. 2312 c.c., comma 2. 7. Il ricorso dunque è infondato e deve essere rigettato.

Le spese, liquidate così come in dispositivo, seguono la soccombenza in danno del ricorrente signor S.G. ed in favore dei resistenti eredi A..

Dato che le altre intimate signore S.C. e S.L. non hanno presentato difese in questa fase, nulla va disposto per spese per quanto concerne le loro posizioni.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere, in favore degli intimati costituiti D.B.G., A.G., A.A., A.L. e A.E. le spese che liquida in Euro 35,00, oltre ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, ed oltre a spese generali, IVA e CPA. Nulla per le spese nei confronti delle intimate S.C. e S.L..

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