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Cassazione: inefficace conversione dei motivi di licenziamento durante il periodo di preavviso

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Cassazione: inefficace conversione dei motivi di licenziamento durante il periodo di preavviso

REPUBBLICA ITALIANA          Ud. 12/10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  R.G.N.  2585/2007
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI    Federico                             – Presidente  –
Dott. PICONE     Pasquale                             – Consigliere –
Dott. AMOROSO    Giovanni                             – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe                             – Consigliere –
Dott. CURZIO     Pietro                          – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2585-2007 proposto da:
SOCIETA’  EDITRICE  PADANA  –  S.E.P.  S.P.A.,  in  proprio  e  quale
incorporante  di  EDITORIALE IL GAZZETTINO  S.P.A.,  in  persona  del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA EMANUELE GIANTURCO N. 1, presso lo studio dell’avvocato XXXX,  rappresentato e difeso dagli avvocati XXXX, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –

contro

L.A.,   elettivamente  domiciliato  in   ROMA,   VIA   F.
CONFALONIERI  5,  presso lo studio dell’avvocato XXXX,
che  lo  rappresenta  e difende unitamente all’avvocato  XX,
giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso  la  sentenza n. 823/2 005 della CORTE D’APPELLO di  VENEZIA,
depositata il 12/01/2006 R.G.N. 775/04;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
12/10/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;
udito l’Avvocato XXX;
udito l’AvvocatoXXX per delega XXX;
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.            L.A., con distinti ricorsi, convenne in  giudizio  la
Societa’ Editrice Padana – SEP spa e l’Editoriale Il Gazzettino  spa,
dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, il quale, con
sentenza  non  definitiva, dichiaro’ l’inefficacia del  licenziamento
per giusta causa intimato al    L. il 30 maggio 2002-4 giugno 2002,
perche’  disposto  quando il rapporto di lavoro era  gia’  cessato  a
seguito di un precedente licenziamento per giustificato motivo del  1
marzo 2002.
2.  La  Corte  d’Appello di Venezia ha confermato la  decisione,  con
sentenza pubblicata il 12 gennaio 2006.
3.  Le due societa’ ricorrono per cassazione, articolando due motivi.
Il     L.  si difende con controricorso. Le parti hanno  presentato
memorie.
4.  I dati di fatto sono i seguenti. Vi sono stati due licenziamenti.
Il  primo  per  giustificato  motivo oggettivo,  intimato  in  questi
termini:  “nell’ambito della riorganizzazione  del  gruppo  SEP,  con
decorrenza 1 marzo 2002 viene abolita anche nella nostra societa’  la
posizione di direttore generale. La informiamo pertanto che  in  pari
data  cessa  l’incarico da lei svolto al riguardo  presso  di  noi  e
vengono  revocati i relativi poteri”. Circa due mesi dopo al    L.,
a  seguito della contestazione di una serie di addebiti, e’ pervenuta
un’altra  lettera  di  licenziamento, in cui si afferma:  reputati  i
fatti  contestati  di  gravita’ rilevante “tale da  compromettere  il
vincolo  fiduciario,  procediamo  a convenire  il  licenziamento  per
giustificato  motivo  intimatole con lettera  del  1  marzo  2002  in
licenziamento  per  giusta  causa, con tutti  i  conseguenti  effetti
sull’indennita’ sostitutiva del preavviso ed ogni altro  istituto  di
legge e contratto”.
5.   Era   possibile  questa  che  viene  definita  conversione   del
licenziamento?  O  comunque  era possibile  un  nuovo  licenziamento?
Secondo  le  societa’ si, perche’ il rapporto era  ancora  in  corso.
Secondo  il  direttore    L. no, perche’ il rapporto  si  era  gia’
estinto  a seguito del primo licenziamento, tesi condivisa tanto  dal
Tribunale che dalla Corte.
6. Con il primo motivo le societa’ denunziano: “Omessa, insufficiente
motivazione circa un punto decisivo della controversia”. Premesso che
il  secondo licenziamento fu intimato quando era in corso il  periodo
di  preavviso  del precedente licenziamento, si assume  che  la  tesi
dell’automatica  risoluzione del rapporto  contrasta  con  la  natura
reale  del preavviso e che solo l’accordo delle parti avrebbe  potuto
determinare l’estinzione prima dell’integrale decorso del  preavviso,
accordo che nella specie non vi e’ stato.
7.  Con  il  secondo motivo si denunzia la violazione dell’art.  2118
cod.  civ. La Corte avrebbe interpretato erroneamente l’art.  21  del
c.c.n.l. per i direttori amministrativi, che prevede il pagamento  di
una indennita’ in cifra fissa, comprensiva del preavviso, in caso  di
licenziamento per giustificato motivo, desumendone che in tal modo il
licenziamento    estingue   immediatamente    il    rapporto.    Tale
interpretazione  contrasta,  a parere delle  ricorrenti,  con  quanto
previsto  dall’art.  2118 cod. civ. che non  consente  al  datore  di
estinguere    immediatamente   il   rapporto   pagando   l’indennita’
sostitutiva  del preavviso, salvo che non vi sia sul punto  l’accordo
delle parti.
8.   I   due   motivi   sono  connessi  e  devono  essere   esaminati 
congiuntamente.
9.  Il  presupposto  del  ragionamento delle  ricorrenti  e’  che  il
preavviso  abbia  efficacia reale. La natura reale del  preavviso  e’
stato pero’ negata da una pluralita’ di decisioni di questa Corte, le
quali   hanno   affermato  e  motivato  la   tesi   della   efficacia
obbligatoria.
10. Cass. 21 maggio 2007, n. 11740, affermo’ il seguente principio di
diritto:  “Alla  stregua di una interpretazione letterale  e  logico-
sistematica dell’art. 2118 cod. civ., nel contratto di lavoro a tempo
indeterminato  il  preavviso non ha efficacia reale  (implicante,  in
mancanza  di  accordo tra le parti circa la cessazione immediata  del
rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte
le  connesse  obbligazioni fino alla scadenza  del  termine),  ma  ha
efficacia  obbligatoria, con la conseguenza che nel caso in  cui  una
delle  parti eserciti la facolta’ di recedere con effetto  immediato,
il  rapporto  si  risolve  altrettanto  immediatamente,  con  l’unico
obbligo   della   parte   recedente  di  corrispondere   l’indennita’
sostitutiva  e  senza  che  da tale momento possano  avere  influenza
eventuali  avvenimenti sopravvenuti, a meno che la  parte  recedente,
nell’esercizio  di  un suo diritto potestativo, acconsenta,  avendone
interesse,  alla continuazione del rapporto lavorativo,  protraendone
l’efficacia sino al termine del periodo di preavviso”.
11.  Il  principio e’ stato poi ribadito in contesti  diversi  e  con
molteplici applicazioni.
12.  Cass.  5  ottobre 2009, n. 21216, ha affermato  che  l’efficacia
obbligatoria  del  preavviso, implicando l’estinzione  immediata  del
rapporto  con  l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere
l’indennita’  sostitutiva, comporta che tale indennita’  non  rientra
nella  base di calcolo delle mensilita’ supplementari, delle ferie  e
del   trattamento   di   fine   rapporto  spettante   al   lavoratore
dimissionario, non riferendosi ad un periodo lavorato dal dipendente.
13.  Cass.  16 giugno 2009, n. 13959, ha, a sua volta, affermato  che
“Il  recesso  del  datore di lavoro dal rapporto di  lavoro  a  tempo
indeterminato,   con  esonero  per  il  lavoratore   dalla   relativa
prestazione, determina l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro
a  tutti gli effetti giuridici, con la conseguenza che il periodo  di
preavviso  non  lavorato  non  puo’  essere  computato  ai  fini  del
raggiungimento  del  requisito  dei due  anni  d’iscrizione  nell’AGO
contro   la   disoccupazione  involontaria  per   la   corresponsione
dell’indennita’ ordinaria di disoccupazione”.
14.  Nel  caso  in  esame,  l’efficacia  meramente  obbligatoria  del
preavviso comporta un’ulteriore implicazione: il primo licenziamento,
essendo  soggetto alla clausola collettiva che prevede  l’obbligo  di
corresponsione   di  una  indennita’  in  cifra  fissa,   comprensiva
dell’indennita’ sostitutiva del preavviso, ha comportato l’estinzione
del  rapporto;  di conseguenza, il successivo nuovo licenziamento  e’
atto privo di efficacia, inidoneo ad incidere su di un rapporto ormai
esaurito.
15.  La  lettura dell’art. 2118 cod. civ., formulata nella  decisione
11740/2007,  esclude, poi, il dubbio, prospettato nel secondo  motivo
di   ricorso,  sulla  legittimita’  della  previsione  collettiva  su
richiamata.  Tale previsione contrattuale, infatti, non  collide  con
l’art.  2118  cod.  civ.  che  consente  di  estinguere  con  effetto
immediato   il  rapporto,  corrispondendo  l’indennita’  di   mancato
preavviso.
16.  Il  ricorso,  pertanto, deve essere respinto.  Le  spese  devono
essere poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La  Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti alla rifusione,
in   favore   della   controparte,  delle  spese  del   giudizio   di
legittimita’,  che liquida in Euro 69,00, nonche’ 4.000,00  Euro  per
onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2010

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