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Cassazione: non è illegittima la sanzione disciplinare inflitta al lavoratore che rifiuta di sostituire un collega

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Cassazione: non è illegittima la sanzione disciplinare inflitta al lavoratore che rifiuta di sostituire un collega

#ANNO/NUMERO 2011/00548       #SEZ L                   #NRG 2007/15179
#NRG 2007/18861
#UDIENZA DEL 27/10/2010                      #DEPOSITATO IL 12/01/2011
#MASSIMATA NO

#RICORRENTE Cobas Pt Cordinamento Di Base Dei Delegati P.t. Aderente Cub Di Cremona E Provincia
#AVV RICORRENTE Zezza Luigi
#RESISTENTE Poste Italiane S.p.a.
#AVV RESISTENTE Corna Anna Maria

 
REPUBBLICA ITALIANA           Ud. 27/10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  R.G.N. 15179/2007
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE        18861/2007
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio                       – Presidente  –
Dott. DE RENZIS      Alessandro                     – Consigliere –
Dott. CURZIO         Pietro                    – rel. Consigliere –
Dott. BERRINO        Umberto                        – Consigliere –
Dott. MELIADO’       Giuseppe                       – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15179-2007 proposto da:
COBAS  PT  CORDINAMENTO DI BASE DEI DELEGATI  P.T.  ADERENTE  CUB  DI
CREMONA  e  PROVINCIA,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore,  elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DOM MINZONI  9,
presso lo studio dell’avvocato ZEZZA LUIGI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A.;
– intimata –
sul ricorso 18861-2007 proposto da:
POSTE  ITALIANE:  S.P.A.,  in persona del legale  rappresentante  pro
tempore,  elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO
9,   presso   lo  studio  dell’avvocato  xxx,
rappresentato e difeso dall’avvocato xxx, giusta  delega
in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
COBAS  PT  CORDINAMENTO DI BASE DEI DELEGATI  P.T.  ADERENTE  CUB  DI
CREMONA  e  PROVINCIA,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore,  elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI  9,
presso  lo studio dov’avvocato AFELTRA ROBERTO, che lo rappresenta  e
difende unitamente all’avvocato ZEZZA LUIGI, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso  la  sentenza  n. 31/2007 della CORTE D’APPELLO  di  BRESCIA,
depositata il 07/04/2007 r.g.n. 97/06;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
27/10/2010 dal Consigliere Dott. CURZIO Pietro;
udito l’Avvocato xxx per delega xxx;
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
FATTO E DIRITTO
1.  Il  COBAS  PT, Coordinamento di base dei delegati P.T.,  aderente
alla  CUB  di Cremona e provincia, chiese al giudice del  lavoro  del
Tribunale di Cremona di dichiarare antisindacale il comportamento  di
Poste   italiane  spa  consistente  nell’applicazione   di   sanzioni
disciplinari  ad  alcuni  portalettere  che,  in  adesione   ad   una
astensione  dal  lavoro  proclamata contro  l’accordo  collettivo  29
luglio 2004, si erano rifiutati di eseguire le prestazioni accessorie
(ogni  prestazione accessoria comunque denominata) a partire  dal  25
ottobre  2005  per  27  giorni;  astensione  proseguita  per  periodi
successivi per 21 mesi.
2.  Con  l’accordo l’azienda e le organizzazioni sindacali firmatarie
del  ceni, avevano stabilito che l’agente di recapito (portalettere),
titolare   di   una   “zona”  ricompresa  all’interno   di   un'”area
territoriale” (costituita dall’accorpamento di un numero di zone da 4
a  7,  di massima 6), fa parte di un “team”, costituito da tutti  gli
agenti  assegnati  alle  zone che compongono l’area  territoriale.  I
portalettere  che  fanno  parte  di  questo  “team”  sono  tenuti   a
sostituire  gli agenti titolari di altre zone dell’area  territoriale
in  caso  di  loro assenza dal servizio, entro un limite  individuale
mensile  di  10  ore e con il limite giornaliero di 2 ore.  Per  tali
sostituzioni veniva previsto “un importo complessivo pari a 35  Euro,
da ripartire tra coloro che partecipano alla sostituzione dell’agente
assente”.
3.  Il  giudice del lavoro con decreto emesso ai sensi  dell’art.  28
Stat.  Lav.  respinse il ricorso. Il Cobas propose  opposizione,  che
venne  respinta dal Tribunale. Propose quindi appello,  anche  questo
respinto dalla Corte d’Appello di Brescia con sentenza pubblicata  il
7 aprile 2007.
4.  Il  Cobas  ricorre  per  cassazione, articolando  tre  motivi  di
ricorso.
5.  Poste italiane spa si difende con controricorso e propone ricorso
incidentale  basato  su  di un unico motivo.  Sono  state  depositate
memorie da entrambe le parti.
6.  Con  il primo motivo del ricorso principale il Cobas denunzia  la
violazione dell’art. 40 Cost., della L. n. 300 del 1970, art. 28 e di
una  serie  di  articoli  della  legge  sullo  sciopero  nei  servizi
essenziali (L. n. 146 del 1990, artt. 1, 2, 4, 12, 13 e 14),  nonche’
vizio  di  motivazione su di un fatto controverso e decisivo  per  il
giudizio.
7.  Il  secondo  motivo  attiene  ad un  vizio  di  “insufficiente  o
contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per
il  giudizio”; fatto cosi’ indicato: “lo sciopero oggetto  di  causa,
cosi’ come storicamente proclamato ed attuato”.
8.   Con  il  terzo  motivo  il  ricorrente  principale  denunzia  la
violazione  o  falsa  applicazione degli artt.  1362  seg.  c.c.,  in
relazione  all’accordo  collettivo  29  giugno  2004  in  materia  di
regolamentazione delle “aree territoriali”; art. 2697 c.c.;  art.  40
Cost..  Insufficiente e/o contraddittoria motivazione su di un  fatto
controverso e decisivo per il giudizio.
9.  Con  il  ricorso incidentale Poste italiane spa denunzia  che  la
sentenza della Corte di Brescia nel rigettare l’eccezione di  carenza
di   legittimazione  attiva  sollevata  da  Poste  contro  il   Cobas
ricorrente, avrebbe violato o falsamente applicato la L. n.  300  del
1970, art. 28 e dell’art. 100 c.p.c..
10. Il primo motivo da esaminare e’ proprio quest’ultimo proposto con
il ricorso incidentale, perche’ pone una questione che, se decisa nel
senso indicato da Poste, risolverebbe in radice la controversia.
11.  Il quesito di diritto, formulato a conclusione dell’esposizione,
e’  il  seguente: “Se un sindacato che non ha operato (o quanto meno,
non  ha  dimostrato  di aver operato) su buona parte  del  territorio
nazionale possa agire in giudizio ai sensi dell’art. 28 Stat. Lav.”).
12. Il motivo non e’ fondato.
13.  L’art.  28  riconosce legittimazione ad  agire  agli  “organismi
locali   delle  associazioni  sindacali  nazionali  che  vi   abbiano
interesse”.  Deve  trattarsi  pertanto di  organismo  locale  di  una
“associazione sindacale nazionale”.
14.  La  sentenza  della  Corte di Brescia afferma  correttamente  il
principio  di diritto secondo il quale un sindacato ha legittimazione
ad  agire ai fini dell’art. 28 a condizione che possa essere ritenuto
“nazionale”. Nell’applicare questo principio di diritto la  Corte  ha
valutato   il  quadro  probatorio,  costituito  dalla  documentazione
prodotta  dal  sindacato.  La  Corte a tal  fine  ha  considerato  la
dimensione  nazionale  del  sindacato  sul  piano  della  “struttura,
organizzazione  ed  azione”. La valutazione si  basa  pertanto  sulla
applicazione   di   un   criterio   che   tiene   conto   non    solo
dell’articolazione   strutturale,   ma   anche   dell’attivita’   del
sindacato. Riscontrata una diffusione nazionale tanto sul piano della
organizzazione, quanto sul piano dinamico dell’attivita’, la Corte ha
ritenuto    integrato   il   requisito   del   carattere    nazionale
dell’associazione. Il principio di diritto affermato dalla  Corte  e’
conforme alla norma; la valutazione in concreto concerne il merito e,
in  assenza  di  vizi della motivazione, non puo’ essere  oggetto  di
nuova formulazione in sede di giudizio di legittimita’.
15. Piu’ complesso e’ l’esame dei motivi del ricorso principale.
16.  Le  questioni esaminabili sono due, in quanto le  altre  censure
sono  inammissibili. In particolare e’ proposto in modo inammissibile
il  secondo motivo concernente un vizio di motivazione in cui non  si
individua  un  fatto  controverso e decisivo per  il  giudizio,  come
invece  richiede  l’art. 360 c.p.c., n. 5. Inammissibile  e’  inoltre
parte  del  terzo motivo perche’ non vi e’ quesito in relazione  alla
pretesa  violazione  dell’art. 2697 c.c. in materia  di  onere  della
prova; non vi e’ quesito in relazione alla asserita violazione  degli
artt.  1362 e seg. c.c., censura che peraltro e’ aspecifica in quanto
tra  i  molteplici criteri fissati da tali norme non si precisa quali
sarebbero stati violati e in che modo. Infine, sempre con riferimento
al  terzo quesito, il vizio di motivazione richiamato in rubrica  non
viene illustrato nella esposizione. Non si specifica qual e’ il fatto
su  cui  la  motivazione  sarebbe  insufficiente  e  contraddittoria,
perche’ e’ decisivo e controverso, in cosa consistono l’insufficienza
e la contraddittorieta’.
17.   Sfrondato  dalle  parti  inammissibili,  il  ricorso  pone  due
questioni, peraltro di grande rilievo.
18. La prima questione, in ordine logico sistematico, e’ quella posta
con  il  terzo  motivo, che il ricorrente conclude  con  il  seguente
quesito  di  diritto:  “laddove un accordo  collettivo  contenga  una
disposizione  che obblighi il dipendente a sostituire, oltre  la  sua
prestazione contrattuale gia’ determinata, in quota parte oraria,  un
collega   assente,  remunerandolo  con  una  quota  di   retribuzione
inferiore  alla maggiorazione per lavoro straordinario,  la  relativa
astensione  collettiva  da  tale  prestazione  attiene  al  legittimo
esercizio del diritto di sciopero”.
19.  La questione e’ di fondo. Se il comportamento dei lavoratori che
hanno aderito alla astensione proclamata dal Cobas ricorrente e’  una
forma  di sciopero, la sanzione disciplinare e’ illegittima e la  sua
applicazione  costituisce violazione della L. n. 300 del  1970,  art.
28, in quanto lo sciopero e’ un diritto costituzionalmente sancito  e
il  suo esercizio sospende il diritto al corrispettivo economico,  ma
rende  immune il comportamento da sanzioni. Se, al contrario, non  e’
sciopero,  il  rifiuto  della prestazione  costituisce  inadempimento
parziale  degli obblighi contrattuali e l’applicazione della sanzione
disciplinare e’ legittima.
20.  Non  esiste  una  definizione  legislativa  dello  sciopero.   I
lineamenti  del  concetto sono stati individuati sul piano  giuridico
tenendo   conto   della  storia  e  delle  prassi   delle   relazioni
industriali.  Peraltro, la stessa dottrina che chiede  all’interprete
questa  attenzione  al dato storico-sociologico  ed  una  particolare
duttilita’  ermeneutica, al tempo stesso precisa che non puo’  essere
definita sciopero ogni manifestazione di lotta che i soggetti  agenti
designino come tale.
21.  Lo  sciopero  nei fatti si risolve nella mancata  esecuzione  in
forma  collettiva  della prestazione lavorativa,  con  corrispondente
perdita  della  relativa retribuzione. Questa mancata  esecuzione  si
estende  per una determinata unita’ di tempo: una giornata di lavoro,
piu’  giornate,  oppure  periodi di tempo  inferiori  alla  giornata,
sempre che non si vada oltre quella che viene definita “minima unita’
tecnico  temporale”,  al di sotto della quale l’attivita’  lavorativa
non  ha  significato esaurendosi in una erogazione di  energie  senza
scopo.
22.  In  tale  logica,  la giurisprudenza, dopo alcune  oscillazioni,
riporto’  entro  la nozione di sciopero anche la mancata  prestazione
del   lavoro  straordinario  (Cass.,  28  giugno  1976,   n.   2480).
L’astensione  anche  in  questo  caso ha  una  precisa  delimitazione
temporale e concerne tutte le attivita’ richieste al lavoratore.
23.  Al  contrario, ci si colloca al di fuori del diritto di sciopero
quando  il  rifiuto di rendere la prestazione per una data unita’  di
tempo  non  sia integrale, ma riguardi solo uno o piu’ tra i  compiti
che  il lavoratore e’ tenuto a svolgere. E’ il caso del c.d. sciopero
delle  mansioni,  comportamento costantemente  ritenuto  estraneo  al
concetto  di  sciopero  e pertanto illegittimo  dalla  giurisprudenza
(Cass., 28 marzo 1986, n. 2214).
24.  Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Brescia ha accertato  e
motivato il perche’ l’astensione “non ha avuto per oggetto il  lavoro
straordinario, ne’ prestazioni individuabili e suscettibili di essere
rifiutate   in  via  autonoma  rispetto  alla  prestazione  ordinaria
normalmente retribuita”.
25.  Il  rifiuto  di  effettuare  la  consegna  di  una  parte  della
corrispondenza di competenza di un collega assegnatario di altra zona
della  medesima  area  territoriale, in  violazione  dell’obbligo  di
sostituzione  previsto  dal contratto collettivo,  pertanto,  non  e’
astensione  dal lavoro straordinario, ne’ astensione  per  un  orario
delimitato  e  predefinito, ma e’ rifiuto  di  effettuare  una  delle
prestazioni  dovute.  Situazione  assimilabile  a  quella  del   c.d.
sciopero  della  mansioni,  perche’,  all’interno  del  complesso  di
attivita’  che  il  lavoratore  e’  tenuto  a  svolgere,  l’omissione
concerne uno specifico di tali obblighi.
26.  L’astensione  pertanto non puo’ essere  qualificata  sciopero  e
resta  un  mero inadempimento parziale della prestazione  dovuta.  Di
conseguenza,  la  sanzione  disciplinare  non  e’  illegittima  e  il
comportamento datoriale non e’ antisindacale.
27.  Questa  conclusione  non  solo e’ in  linea  con  le  coordinate
generali prima tracciate, ma anche con la specifica giurisprudenza di 
legittimita’  sull’argomento:  Cass.  25  novembre  2003,  n.  17995,
occupandosi  di  una situazione analoga, concernente  il  sistema  di
sostituzioni entro l’ambito della c.d. areola (antecedente  dell’area
territoriale  nell’organizzazione delle Poste), ha affermato  che  il
rifiuto  di  effettuare  la  sostituzione  del  collega  assente,  e’
“rifiuto  di  esecuzione di una parte delle mansioni,  legittimamente
richiedibili al lavoratore” e “non costituisce esercizio del  diritto
di    sciopero”,    con   la   conseguenza   che   deve    escludersi
l’antisindacalita’ della scelta datoriale di applicare  una  sanzione
disciplinare.
28.  La  seconda questione da affrontare concerne il rapporto con  le
determinazioni  della Commissione di garanzia. Il  quesito  formulato
dal  ricorrente  e’  il  seguente: “in tema di sciopero  nei  servizi
essenziali  ed  in  particolare in quello  dei  dipendenti  di  Poste
italiane, attinente alla liberta’ di comunicazione, assoggettato alla
normativa  di  regolamentazione, per sciopero  deve  intendersi  ogni
forma di azione sindacale comportante una riduzione del servizio tale
da  determinare  un  pregiudizio per tutti gli utenti,  cio’  valendo
anche  in  caso  di astensione collettiva dal lavoro straordinario  o
considerato  aggiuntivo  e,  in  ogni caso,  l’esercizio  del  potere
disciplinare  relativo  all’astensione dal lavoro  collettiva  e’  di
esclusiva  competenza della Commissione di garanzia che eventualmente
prescrive  al  datore di lavoro la sanzione, con la conseguenza  che,
nel caso di specie, l’abuso del potere disciplinare da parte di Poste
italiane  costituisce  comportamento  antisindacale  poiche’  teso  a
impedire o limitare l’esercizio del diritto di sciopero”.
29.   Si  e’  gia’  detto  del  perche’  l’astensione  in  esame  non
costituisce  esercizio del diritto di sciopero. Deve aggiungersi  che
la  nozione di sciopero proposta dal ricorrente non e’ condivisibile,
perche’  non  puo’ definirsi sciopero ogni astensione  sindacale  che
comporti  una  riduzione del servizio. Ne’, invero,  lo  sciopero  si
caratterizza  per  il fatto che determina un danno  per  gli  utenti.
Questo  puo’  essere  un  effetto collaterale,  ma  non  e’  elemento
costitutivo  dello  sciopero;  molti  scioperi  non  danneggiano  gli
utenti.
30.  La  definizione  di sciopero proposta dal  sindacato  ricorrente
invero richiama l’espressione usata dalla Commissione di garanzia nel
provvedimento del 7 marzo 2002 allegato al ricorso, che peraltro  non
si  occupa delle astensioni contro l’accordo sulle aree territoriali,
che  del  resto  e’  del 2004, bensi’ in generale  gli  scioperi  dei
dipendenti  delle Poste. In ogni caso, tale provvedimento non  incide
sulla soluzione delle questioni oggetto di questa controversia,
31.  Nel  delineare il suo campo di applicazione, la delibera precisa
che  “la  presente  disciplina si applica ad  ogni  forma  di  azione
sindacale,   comunque  denominata,  comportante  una  riduzione   del
servizio tale da determinare un pregiudizio per tutti gli utenti”. Ed
aggiunge  che  si  applica  anche al caso di  astensione  dal  lavoro
straordinario.
32.  La Commissione, con tali espressioni, si prefiggeva solo,  nella
sua  ottica specifica, di limitare le conseguenze di azioni sindacali
implicanti  danni per l’utenza, siano o non siano qualificabili  come
sciopero.  Qualora  si tratti di azioni qualificabili  come  sciopero
varranno  le  esenzioni  dal diritto comune dei  contratti  derivanti
dall’art. 40 Cost.. Al contrario, in caso di azioni estranee  a  tale
ambito,  l’esenzione  non  operera’  e  si  applicheranno  le  regole
civilistiche ordinarie in materia di inadempimento delle obbligazioni
prima  esaminate.  L’intervento della  Commissione  di  garanzia  non
incide su questo ordine di conseguenze, ne’, in caso di inadempimento
della  prestazione non qualificabile come sciopero, incide sul potere
disciplinare del datore di lavoro.
33.  Anche  il  ricorso principale, al pari del ricorso  incidentale,
deve   quindi   essere   rigettato.  Tale   conclusione   impone   la
compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa le spese.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011
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