Cassazione: illegittimo il licenziamento del lavoratore sostituito con un collaboratore a progetto
7. Nella sintesi della Corte, il giudice di primo grado aveva ritenuto che “alla luce delle testimonianze assunte (testi XXXXXXXX e XXXXXXXXe della documentazione acquisita (fax consegnato dalla teste XXXXXXXXa lei inviato dalla XXXXXXXX … srl), risulti provata l’avvenuta immediata sostituzione della XXXXXXXX con altro lavoratore legato da contratto di co.co.pro., come l’azienda non abbia provato la cessazione del servizio al quale la XXXXXXXX era addetta ed infine non abbia provato l’impossibilità di adempiere l’obbligo di repechage nei confronti della XXXXXXXX
8. La Corte esaminando il motivo di appello concernente il giustificato motivo oggettivo, ha affermato che lo stesso non sussiste in assenza di comprovate ragioni attinenti alla riorganizzazione dell’attività lavorativa perché: “è pacificamente emerso all’esito della compiuta istruzione (testi XXXXXXXX e XXXXXXXX e dalla documentazione prodotta (cfr. libro matricola relativo alla sede operativa di Alessandria), sia che le riduzioni di orario conseguenti alle variazioni effettuate da Poste furono modeste e tali da non comportare la sostanziale diminuzione del lavoro e la soppressione dell’utilizzo di uno dei sei furgoni impiegati dall’appaltatrice XXXXXXXX sia che la XXXXXXXX venne sostituita attraverso l’impiego del signor XXXXXXXX assunto come co.co.pro. dall’appellante una settimana prima del licenziamento intimato all’appellata”).
12. Con il secondo motivo la ricorrente ritorna sul medesimo tema denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, circa l’accertamento della avvenuta diminuzione del lavoro e/o dell’accertamento dell’avvenuta soppressione del posto di lavoro occupato dalla lavoratrice licenziata. Nella sintesi offerta a conclusione del motivo la ricorrente precisa che il vizio di motivazione consisterebbe nell’aver confuso la permanenza della necessità di rendere il servizio mediante l’utilizzo contemporaneo di sei furgoni, con “una certa diminuzione oraria dei servizi” che “sebbene si trattasse di poche unità orarie, avesse comportato la necessità di ridurre i costi aziendali e di conseguenza di operare l’impugnato licenziamento”. “Completamente omessa” sarebbe stata poi la motivazione del “convincimento secondo il quale tali diminuzioni siano state troppo modeste per giustificare il licenziamento”.
22. Invero, nel ricorso per cassazione si assume che il lavoratore a progetto era già in forza alla società. In questa prospettazione, la lavoratrice risultava eccedente rispetto ad un assetto occupazionale aziendale idoneo a sostenere l’attività. Al contrario, la Corte di merito ha accertato che l’assunzione del lavoratore a progetto è avvenuta una settimana prima del licenziamento e quindi, inequivocabilmente, “in funzione” della sostituzione. L’affermazione non è censurata nel ricorso. Questa diversità determina di per sé l’infondatezza di questa parte del motivo, che peraltro è, in radice, inammissibile, perché l’oggetto della controversia non era quello di stabilire se costituisca giustificato motivo ridurre i costi aziendali mediante la sostituzione di un lavoratore subordinato con un lavoratore a progetto, bensì la conformità della motivazione del licenziamento alla realtà dei fatti e nella motivazione del licenziamento della XXXXXXXX non si faceva minimo cenno alla scelta di ridurre i costi mediante la sua sostituzione con un lavoratore a progetto.