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GLI “STRANI CASI” DEL COMPARTO AFAM. EPISODIO II: IL PROF. MASSIMO LIPPI E L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE OVVERO LA CAPORETTO DEL BARONATO.

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GLI “STRANI CASI” DEL COMPARTO AFAM. EPISODIO II: IL PROF. MASSIMO LIPPI E L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE OVVERO LA CAPORETTO DEL BARONATO.

Mi scuso con i lettori, ma il racconto che seguirà, per forza di cose, deve contenere in sé dettagli tecnici che rendono poco agevole la lettura per i non addetti ai lavori. Tuttavia ciò si rende necessario poiché si tratta di una vicenda molto articolata e delicata. Soltanto dalla conoscenza di ogni aspetto, infatti, può discendere una integrale comprensione di quanto accaduto al Prof. Massimo Lippi che rappresenta una sorta di “paradigma” di come, con regolarità impressionante, si affermino logiche diverse da quelle meritocratiche.
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Accademia di Belle Arti di Firenze

Con nota 14.1.2008, prot. 247/33a il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, bandiva concorso pubblico per la formazione della c.d. graduatoria d’istituto per l’insegnamento di “H090 – Plastica Ornamentale”.
In data 18.1.2008, il Prof. Massimo Lippi, scultore senese di fama internazionale, presentava la propria domanda di inclusione nella graduatoria di istituto “H090 – Plastica Ornamentale”, per la quale risultavano due posti disponibili.
In data 28.1.2008 veniva pubblicata la prima graduatoria provvisoria d’Istituto, nella quale il Prof. Lippi risultava “non idoneo”, insieme ad altri 5 dei 13 candidati complessivi. In particolare dalla scheda candidato relativa al ricorrente emergeva l’esclusione del Prof. Lippi per presunta “mancanza di titolo di studio” (l’ “errore” era duplice: per questo tipo di concorsi la Laurea non è richiesta ma, comunque, i candidato ne è in possesso con voti 110 e lode!).
Con verbale n. 2 del 4.2.2008 la Commissione incaricata (formata dai Proff. Giuseppe Andreani, Sveva Bassotti, Luca Bianchini, Maria Rosaria Manigrasso, Luciano Preti) procedeva quindi al riesame dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni, predisponendo 5 “schede candidato” in sostituzione delle precedenti, fra le quali quella del Prof. Lippi medesimo.

A seguito di tale riesame, in data 4.2.2008, veniva pubblicata la seconda graduatoria provvisoria di Plastica Ornamentale, confermata poi con la Graduatoria definitiva 11.2.2008 nella quale il Prof. Lippi, pur risultando idoneo, si classificava solo in quarta posizione.

Perplesso da tali risultati, il Prof. Lippi proponeva ricorso al  T.A.R. della Toscana impugnando la graduatoria definitiva 11.2.2008 stilata dall’Accademia di Belle Arti di Firenze per l’a.a. 2007/08 per l’insegnamento della Materia H090 – Plastica Ornamentale chiedendone l’annullamento previa adozione di idonea misura cautelare (c.d. sospensiva).

In tale graduatoria il Prof. Lippi era stato classificato inspiegabilmente solo in quarta posizione, con un punteggio complessivo di punti 53,2 (di cui 4,2 per titoli di studio e solo 49 per titoli artistico-culturali e professionali) dietro ai candidati Biasci Cristian (punti 58), Lucchesi Fabrizio (punti 56,5) e Castelli Antonella (punti 54,2).
Alla camera di consiglio del 21.5.2008 il T.A.R. adito pronunciava l’ordinanza 500/08 (v. allegati), con la quale accoglieva l’istanza incidentale di sospensione ai fini del riesame, «ritenuto che nel caso di specie, non essendo stati i criteri di valutazione dei titoli artistici predeterminati dalla Commissione giudicatrice, sia necessaria una adeguata motivazione che giustifichi l’attribuzione al ricorrente di un punteggio che non appare congruo rispetto al numero e alle qualità dei titoli dallo stesso prodotti». Come dire, la valutazione era stata falsata.
A seguito di tale ordinanza il Direttore pro-tempore dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, Prof. Giuseppe Andreani, disponeva la riconvocazione dei primi 4 candidati, con la richiesta di ripresentare la documentazione artistico-professionale già precedentemente allegata.
Con verbale n.3 del 9.6.2008 la Commissione incaricata, nuovamente riunitasi, «preso atto dei rilievi contenuti nell’ordinanza stessa, e ritenuto che la predeterminazione di criteri di valutazione da parte della Commissione giudicatrice non sia contemplata nelle ordinanze e circolari citate nel bando di concorso, le quali si riferiscono a punteggi complessivi, è, altresì, disponibile a fornire tutte le indicazioni metodologiche sulla base delle quali ha proceduto».
A tal fine la Commissione esplicitava che i 72 punti massimi attribuibili ai candidati per produzione artistica esposta in mostre personali e/o collettive o per la produzione artistica oggetto di articoli di stampa, monografie e libri d’arte, sarebbero stati così suddivisi:
? fino a 40 punti per “produzione artistica relativa a specifica disciplina o settore disciplinare”,
? fino a 25 punti per “produzione artistica in settore disciplinare affine”,
? fino a 7 punti per “documentazione di altro settore disciplinare, ma con riferimenti a settori disciplinari trasversali”.

In base a tali criteri di valutazione (con tutta evidenza adottati soltanto a seguito dell’ordinanza del T.A.R….), venivano predisposte le “schede integrative” relative ai candidati classificati ai primi 4 posti, dalle quali è risultato che il Prof. Lippi ha ottenuto, in relazione alle 3 sottocategorie sopra illustrate, rispettivamente 24 punti (su un massimo di 40), 25 punti (su un massimo di 25) e zero punti (su un massimo di 7).
In particolare rispetto all’ultima voce di difficile intelligibilità ma palesemente illegittima, quella relativa cioè alla “documentazione di altro settore disciplinare, ma con riferimenti a settori disciplinari trasversali”, a fronte degli zero punti attribuiti al Prof. Lippi, gli altri tre candidati ottenevano tutti il punteggio massimo di 7!
Ogni scheda integrativa presentava infine una surrettizia motivazione del punteggio attribuito, che nel caso del Prof. Lippi suonava addirittura offensiva: «Documentazione prevalentemente attinente l’ambito plastico scultoreo che denota matura padronanza tecnico linguistica. La documentazione propria per la disciplina è desunta dalla produzione plastica mancando di specificità. La documentazione presenta aspetti ridondanti impertinenti al sapere accademico».
Con motivi aggiunti 28.7.2008 il Prof. Lippi impugnava nuovamente la terza graduatoria, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione.

Alla Camera di Consiglio del 5.9.2008 il TAR adito pronunciava la nuova ordinanza 821/2008 (v. allegati), con la quale, rilevato che «il punteggio di 72 punti deve essere attribuito in relazione alla ‘produzione artistica’ dei candidati e che quindi la suddivisione del suddetto punteggio operata dalla commissione giudicatrice, se corretta nel suo distinguere tra produzione nel settore disciplinare oggetto della selezione e in settori affini, appare priva di supporto normativo laddove ha fissato il sub criterio – risultato poi decisivo – relativo alla ‘documentazione di altro settore disciplinare, ma con riferimenti a settori disciplinari trasversali’», ha accolto la nuova domanda cautelare, «al fine del riesame delle posizioni dei concorrenti ammessi alla selezione da parte di commissione giudicatrice integralmente diversa e con determinazione di criteri di valutazione dei titoli previa rispetto all’esame dei titoli stessi».

Con fax del 9 settembre 2008 lo scrivente difensore sollecitava l’Amministrazione a provvedere secondo quanto stabilito dalla ordinanza 821/08, allegando altresì copia dell’ordinanza suddetta.
Peraltro, sia consentito rilevare come, a seguito dell’ordinanza 21.5.2008, n. 500, che aveva disposto la prima sospensione della graduatoria, l’Accademia avesse provveduto nel giro di pochissimi giorni a riconvocare sia i concorrenti che la commissione ed a produrre le nuova documentazione che ha condotto poi alla proposizione dei motivi aggiunti ed alla seconda ordinanza sospensiva n. 821/08.
In data 23 ottobre 2008, trascorsi ormai circa 45 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza senza che ne fosse stata data ancora esecuzione, lo scrivente difensore inviava un nuovo fax all’Accademia sollecitando l’immediata esecuzione del provvedimento del TAR (peraltro medio tempore anche ritualmente notificato a mezzo ufficiale giudiziario), sottolineando come risultasse assolutamente poco credibile, anzi del tutto inconcepibile ed inveritiero, che l’Accademia non avesse avuto comunicazione dell’ordinanza n. 821 del 5.9.2008; ciò sia per il fax del 9 settembre, sia per la comunicazione sicuramente pervenuta d’ufficio da parte della Segreteria del TAR.
Risultava quindi un espediente dilatorio sostenere la mancata conoscenza dell’ordinanza in questione, a distanza di ormai sei settimane dalla sua pubblicazione (la circostanza non è irrilevante ed è parte integrante di una precisa strategia da parte dell’Accademia).
Peraltro l’Avvocatura Distrettuale di Firenze, contattata dallo scrivente difensore, con raccomandata a mano del 21.10.2008 trasmetteva all’Accademia l’ordinanza cautelare n. 500/2008, «con preghiera di voler dare la più urgente esecuzione in merito».
Infine, con nota 24.10.2008, anche il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca invitava l’Accademia ad adottare con la massima urgenza tutte le determinazioni che il caso richiedeva ai fini della sua soluzione, data anche l’esecutività dell’ordinanza.
Finalmente, con nota 3.12.2008, il Direttore dell’Accademia comunicava la costituzione della nuova commissione giudicatrice (c’era voluto un po’ di tempo per individuare commissari “affidabili”).
A questo punto ne succedevano delle belle. Su input del Direttore (escluso, per il futuro, da funzioni giudicanti in virtù del disposto dell’ordinanza 821/2008 con cui era stata prevista la formazione di una commissione giudicatrice integralmente nuova rispetto alla precedente presieduta dal Direttore medesimo, notoriamente non in possesso degli strumenti euristici necessari per esprimere un giudizio in materia di plastica ornamentale tant’è che è docente di “Anatomia artistica”) il Consiglio Accademico – di fatto controllato dal Direttore stesso, basti pensare che ne era membro anche la di lui moglie in barba ad ogni ipotetico conflitto di interessi – nominava una nuova Commissione composta da 4 membri: il Prof. Pietro Beni (vicedirettore dell’Accademia nonché docente di storia dello spettacolo e dunque, per definizione, non in possesso degli strumenti euristici necessari al fine dell’espressione di un compiuto giudizio), il Prof. Roberto Gnozzi, la Prof.ssa  Cristina Urso ed il Prof. Giuseppe Del Debbio (quale esperto della materia collocato a riposo, già titolare della cattedra di prima fascia di plastica Ornamentale nell’Accademia di Firenze).

Tale modus operandi destava più di qualche sospetto, poi rivelatosi fondato. Il sottoscritto difensore esternava dunque per le vie brevi al Ministero controllante (MIUR, Direzione Generale AFAM) le proprie perplessità in relazione alle seguenti circostanze: a) il numero (4) dei membri della commissione diverso dal passato (5) e per di più pari; b) la presenza in commissione, per di più con il ruolo di Presidente, del vicedirettore (Prof. Beni) non esperto della materia e legato da vincolo fiduciario al Direttore (già estromesso da funzioni giudicanti in virtù dell’ordinanza 821/2008) che, secondo lo Statuto dell’Accademia, lo coopta nella funzione e può “licenziarlo” ad nutum (insomma un vero e proprio alter ego del Direttore stesso).

Obtorto collo, convinto della fondatezza giuridica delle argomentazioni avanzate da questa difesa, anche il MIUR richiedeva chiarimenti all’Accademia di Firenze che provvedevanuovamente a modificare la composizione della Commissione giudicatrice. Tuttavia questa volta, senza nemmeno il previo formale passaggio in Consiglio Accademico, era direttamente il Direttore (ricordiamolo ancora una volta, praticamente “defenestrato” dal TAR) a provvedere nel senso di ridurre il numero dei commissari da 4 a 3 ed ad escludere – udite, udite! – il Prof. Del Debbio (maggiore esperto della materia fra i 4 soggetti precedentemente selezionati) mantenendo nella funzione di Presidente il proprio fido (ma ignorante, nel senso etimologico del termine, in tema di plastica ornamentale), il vicedirettore Prof. Beni.

A quel punto i sospetti nutriti dal sottoscritto si accrescevano. Ormai consapevole di quanto stava accadendo, denunciavo il tutto per iscritto anche al MIUR, ricusando formalmente il Prof. Beni e richiedendone la sostituzione col Prof. Del Debbio (fax 10.12.2008). Il MIUR aderiva integralmente a tali considerazioni e richiedeva spiegazioni in merito all’Accademia (nota 11.12.2008).

L’Accademia (cioè il Direttore, di fatto onnipotente) rispondeva con un “argomento” che offendeva l’intelligenza di codesta difesa e degli stessi dirigenti e funzionari ministeriali: in pratica, affermava il Direttore (sempre lui, quello “defenestrato” dal TAR), il Prof. Del Debbio non avrebbe potuto essere commissario in quanto in pensione! Ma come, prima lo si nomina con la dizione “esperto della materia collocato a riposo” e poi si dice che non può giudicare perché in pensione?? Ma che razza di risposta è??!!!!

Ad ogni buon conto, con graduatoria 13.12.2008 (preceduta da una fittizia indicazione dei “criteri di valutazione”, in data  12.12.2008), la Commissione Giudicatrice stilava la quarta graduatoria, nella quale risultavano invariate le prime quattro posizioni già risultanti dalle precedenti tre graduatorie sospese dal T.A.R.: al primo posto veniva classificato il candidato Biasci, con 63 punti complessivi, seguito dal Lucchesi, con 55,5 punti, dalla candidata Castelli con 53,2 punti e quindi, solo in quarta posizione, il Prof. Lippi con 52,2 punti.

In tale graduatoria figurava anche un breve giudizio dal quale si sarebbe dovuta ricavare la motivazione del punteggio attribuito ai singoli candidati, in particolare per le tre sottocategorie relative ai titoli artistico-culturali e professionali. Nel caso del Prof. Lippi si affermava che «la documentazione presentata attiene prevalentemente all’ambito scultoreo e pur mostrando una notevole padronanza espressiva non è direttamente specifica alla disciplina in oggetto».

Nel verbale n. 4 sempre del 13.12.2008, la nuova Commissione aveva infatti esplicitato che i 72 punti massimi attribuibili ai candidati per produzione artistica esposta in mostre personali e/o collettive o per la produzione artistica oggetto di articoli di stampa, monografie e libri d’arte, sarebbero stati così suddivisi:
? fino a 40 punti per “produzione artistica relativa a specifica disciplina o settore disciplinare”,
? fino a 20 punti per “produzione artistica in settore disciplinare affine”,
? fino a 12 punti per “documentazione relativa a ricerche e produzioni inerenti il rapporto tra la disciplina e altri settori disciplinari delle arti visive e progettuali”.

In sostanza, veniva riproposta una tripartizione del tutto analoga a quella già censurata dal TAR (ordinanza 821/08), con una diversa ridistribuzione del punteggio fra la seconda e la terza sottocategoria (riducendo da 25 a 20 il massimale dei punti attribuibili alla seconda, ossia quella nella quale il Prof. Lippi aveva sempre ricevuto il punteggio massimo…) e la ridefinizione, meramente formale, dell’ultima delle tre (che nella precedente valutazione era per “documentazione di altro settore disciplinare, ma con riferimenti a settori disciplinari trasversali”).
Il Prof. Lippi impugnava quindi nuovamente anche tale graduatoria, ribadendo l’illegittimità del terzo criterio di valutazione enucleato dalla commissione e sottolineando l’illegale composizione di quest’ultima.

Veniva quindi fissata, per il giorno 4 luglio 2009, l’udienza pubblica per la discussione della causa nel merito (fino ad allora erano  state emesse soltanto ordinanze sospensive in via cautelare).

In quella sede, non potendo continuare a far finta di non vedere e subodorando una probabile sconfitta, il MIUR decideva di “scaricare” l’Accademia di Belle Arti di Firenze, imponendo all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di rifiutare il patrocinio legale. Preso atto di ciò, il TAR rinviava la causa all’udienza pubblica del 4 novembre 2009 onde consentire all’Accademia di reperire un difensore del libero Foro.

All’esito della predetta udienza, in data 25 novembre 2009, veniva finalmente pubblicata la sentenza 2011/2009 (v. allegati) in cui, a conclusione della “saga”, si afferma chiaramente:
«Con avviso del 14 gennaio 2008, prot. n. 247/33a, il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Firenze rendeva nota la predisposizione per l’anno accademico 2007/2008 di una graduatoria per la disciplina plastica ornamentale (oltre che per anatomia artistica), esponeva che le domande dovevano essere compilate secondo le modalità procedurali indicate nelle note MIUR-AFAM prot. n. 1672 del 7.10.2002, prot. n. 3587 del 26.9.2003 e prot. n. 3626 del 2.10.2003 e stabiliva quindi che “al fine della predisposizione della graduatoria, la Commissione Giudicatrice, nominata dal Direttore e composta dal Direttore e da quattro commissari si atterrà alle disposizioni e ai criteri di valutazione di cui alle succitate note ministeriali”. La nota prot. n. 3626 del 2.10.2003, al punto 6, afferma che “la valutazione dei titoli è effettuata ai sensi della tabella di valutazione allegata alla circolare ministeriale n. 1672 del 7 ottobre 2002 e successive modifiche e integrazioni” e alla circolare n. 1672 del 7 ottobre 2002 rinvia pure la nota prot. n. 3587 del 26 settembre 2003. Dunque la fonte disciplinare cui il bando di selezione rinvia è da individuarsi nella circolare n. 1672 del 7 ottobre 2002.
La circolare da ultimo citata dispone che la commissione giudicatrice attribuisca fino a 72 punti per giudicare la “produzione artistica esposta in mostre personali e/o collettive o per produzione artistica oggetto di articoli di stampa, monografie, libri d’arte”. Si tratta di previsione significativa la quale tuttavia abbisogna di ulteriori specificazioni in sede di concreta applicazione ai singoli candidati o con motivazioni puntuali che supportino la valutazione della produzione artistica operata a vantaggio dei singoli candidati o meglio attraverso la predisposizione di specifici e previ criteri applicativi, attraverso i quali la commissione incaricata della valutazione espliciti come intenda suddividere i punti a disposizione e come intenda valutare la produzione artistica dei candidati.
Niente di tutto ciò è avvenuto nella prima graduatoria predisposta dall’Accademia in data 11.2.2008, e nella documentazione connessa, nella quale risulta unicamente che il prof. Lippi è collocato al quarto posto con un punteggio complessivo di 53,2 punti di cui 4,2 per titoli di studio e di servizio e punti 49 per titoli artistico-culturali e professionali. Nella scheda relativa al candidato è riportata la dizione della circolare n. 1672 del 2002 (“produzione artistica esposta in mostre personali e/o collettive o per produzione artistica oggetto di articoli di stampa, monografie, libri d’arte”) con accanto il punteggio di 49 punti e non risulta quindi in alcun modo esplicitato quali siano gli elementi presi in esame in concreto e il percorso valutativo attraverso il quale la commissione è giunta all’attribuzione di quel punteggio. Ciò rende assolutamente imponderabile la valutazione della p.a. ed esclude in radice ogni possibile verifica in sede giurisdizionale. Ne consegue che la prima censura di cui al ricorso introduttivo del giudizio risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Ma la normativa propria della selezione non è stata rispettata neppure con il secondo intervento amministrativo, posto in essere a seguito della prima pronuncia cautelare della Sezione di cui all’ordinanza n. 500 del 2008. Con il verbale n. 3 del 9 giugno 2008 la commissione giudicatrice ha suddiviso il punteggio di 72 punti di cui alla richiamata circolare n. 1672 del 2002 in tre sottocriteri: “per produzione artistica relativa a specifica disciplina o settore disciplinare”, fino a punti 40; “per produzione artistica in settore disciplinare affine”, fino a punti 25; “per documentazione di altro settore disciplinare, ma con riferimenti a settori disciplinari trasversali”, fino a punti 7. Al Lippi vengono quindi attribuiti punti 49, di cui 24 per produzione artistica specifica e 25 per produzione artistica in settore affine, mentre riporta zero punti in relazione al terzo sottocriterio. Al contrario tutti e tre i candidati che lo precedono (Biasci, Lucchesi e Castelli) riportano il punteggio massimo di 7 punti nel terzo sottocriterio, il che risulta decisivo per l’esito della selezione, giacché scomputando il punteggio relativo all’ultimo sottocriterio il Lippi risulterebbe primo classificato. Questo Tribunale ha già stigmatizzato nella seconda ordinanza cautelare (n. 821 del 2008) la illegittimità degli atti indicati e in particolare della previsione del terzo sottocriterio. La richiamata circolare n. 1672 del 2002 è esplicita nello stabilire che i 72 punti destinati a remunerare i “titoli artistico-culturali e professionali” dei candidati devono essere assegnati avendo riguardo alla “produzione artistica” dei candidati, sia essa esposta in mostre ovvero oggetto di articoli di stampa, monografie, libri d’arte. Al contrario la Commissione ha destinato 7 dei 72 punti – peraltro risultati decisivi ai fini dell’esito della selezione – a valutare “documentazione di altro settore disciplinare, ma con riferimento a settori disciplinari trasversali”, sottocriterio che appare invero di non facile intelligibilità e comunque priva di supporto normativo laddove destina parte dei punteggi a favore di dati che risultano ultronei rispetto alla valutazione della “produzione artitistica”. Ne consegue che anche la prima censura di cui ai primi motivi aggiunti risulta fondata.
Sebbene l’ordinanza n. 821 del 2008 avesse chiarito che i 72 punti in considerazione debbono essere destinati a valutare esclusivamente la “produzione artistica” dei candidati, anche la successiva graduatoria del 13 dicembre 2008, predisposta a seguito dei nuovi criteri valutativi, indicati nel verbale della commissione di valutazione n. 4 in pari data, ha seguito una strada del tutto simile a quella precedentemente percorsa dall’organo di valutazione. Anzi la situazione è addirittura peggiorata perché alla valutazione della produzione artistica sono stati destinati 60 punti (contro i 65 precedenti), di cui fino a 40 per “produzione artistica relativa a specifica disciplina o settore disciplinare”, fino a 20 punti “per produzione artistica in settore disciplinare affine” e fino a 12 punti (nel precedente terzo sottocriterio erano previsti fino a 7 punti) “per documentazione relativa a ricerche e produzioni inerenti il rapporto tra la disciplina e altri settori disciplinari delle arti visive e progettuali”. Anche in questo caso, la Commissione, disattendendo le indicazioni già fornite da questo Tribunale in sede cautelare, ha violato le prescrizioni di cui alla normativa disciplinante la selezione, valorizzando elementi ultronei rispetto alla “produzione artistica”, introducendo criteri valutativi generici e confusi, peraltro di scarsa verificabilità in sede giudiziaria. Anche il primo motivo dei secondi motivi aggiunti merita quindi di essere accolto.
Quanto precede è idoneo a determinare l’annullamento degli atti gravati, potendo le restanti censure essere dichiarate assorbite. L’annullamento degli atti della procedura susseguitisi nel tempo comporta l’obbligo dell’Amministrazione di procedere a stilare nuovamente la graduatoria per l’insegnamento della disciplina di plastica ornamentale per cui è causa, per tutti gli effetti e le conseguenze giuridiche che dalla corretta compilazione della stessa discendono. La graduatoria dovrà essere predisposta da commissione di nuova composizione da nominarsi da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la quale dovrà procedere a valutare, ai fini della attribuzione del punteggio per titoli artistico-culturali e professionali, e previa definizione dei relativi criteri, in via esclusiva le produzioni artistiche dei candidati sia propriamente in plastica ornamentale, disciplina a concorso, che nella vicina disciplina scultorea».
Sulla base di tali considerazioni: « Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. 1^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e i connessi motivi aggiunti e per l’effetto annulla gli atti gravati, ai sensi di cui in motivazione. Condanna l’Accademia di Belle Arti di Firenze, in solido con i controinteressati Biasci Cristian e Lucchesi Fabrizio, al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre iva e cap. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa».
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Cosa succederà adesso? Innanzi tutto il MIUR (e non l’Accademia) dovrà approntare una nuova commissione, indipendente e formata da esperti della materia che, applicando i criteri enucleati dal TAR, dovrà sancire, con efficacia giuridica retroattiva, la vittoria del Prof. Lippi.
Conseguentemente il Prof. Lippi dovrà essere ristorato dai danni subiti (più di due anni di retribuzioni e contributi persi). Tuttavia chi ha preso il suo posto e percepito la relativa retribuzione, non potrà essere chiamato a restituire alcunché.
Per cui sarà il MIUR (e quindi l’Erario) a doversene far carico, con il risultato che, alla fine della fiera, sarà stato speso quantomeno il doppio di quello che sarebbe dovuto esser stato speso. Chi pagherà per questo sperpero? La responsabilità è tutta ascrivibile ai commissari via via succedutisi ed, in particolare, al Prof. Andreani (già Direttore dell’Accademia), vero e proprio “deus ex machina”, oltreché al MIUR per non aver debitamente controllato.
Contro i commissari si abbatterà la scure di questa difesa affinché siano un giorno condannati dalla Corte dei Conti a risarcire, con le proprie tasche, il danno erariale ed il danno all’immagine della pubblica amministrazione prodotti dal loro illegittimo ed illegale operato.

Avv. Giuseppe Leotta

Tar Toscana Ordinanza sospensiva n. 500/2008

Tar Toscana Ordinanza sospensiva n. 821/2008

Tar Toscana Sentenza n. 2011/2009

Lancio ANSA (Prof. Lippi)

Articolo Blitz Quotidiano (Prof. Lippi)

Il Giornale della Toscana 03/12/2009 pag. 1

Il Giornale della Toscana 03/12/2009 pag. 8

Il Firenze 03/12/2009

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