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Illegittimo il licenziamento del lavoratore condannato per fatti antecedenti all’inizio del rapporto lavorativo

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Illegittimo il licenziamento del lavoratore condannato per fatti antecedenti all’inizio del rapporto lavorativo

Il licenziamento intimato in ragione della condanna penale del lavoratore per fatti commessi in epoca antecedente all’instaurazione del rapporto di lavoro è illegittimo.

Con l’ordinanza n. 4458/2024, la Sezione Lavoro della Suprema corte di Cassazione ha respinto il ricorso avanzato da un datore di lavoro contro una precedente sentenza della Corte d’Appello di Lecce che, in ragione della ritenuta illegittimità del licenziamento irrogato, lo aveva condannato alla reintegrazione del lavoratore e al pagamento dell’indennità risarcitoria.

Ed infatti, sebbene la condanna del lavoratore che aveva indotto il datore di lavoro a licenziarlo fosse correlata ad un reato particolarmente grave (associazione mafiosa) non era di per sé idonea a far venir meno il rapporto fiduciario poiché la responsabilità disciplinare (da cui può astrattamente generare il licenziamento) deve necessariamente essere collegata ad una condotta (commissiva o omissiva) posta in essere in costanza del rapporto di lavoro. Di conseguenza, non vi può essere responsabilità disciplinare per una condotta criminosa realizzata prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro e l’eventuale licenziamento (per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo) da questa originato risulta viziato.

Per leggere la pronuncia integrale, clicca qui: Cassazione, Sez. Lav., ordinanza n. 4458-2024

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