Pubblico impiego: la Cassazione ritorna su retribuzione di posizione e di risultato
Con la sentenza n. 35581/2023, la Corte di Cassazione ha affrontato la tematica della retribuzione di posizione e di risultato in ambito pubblico con particolare riferimento alla dirigenza medica.
I dirigenti pubblici hanno diritto, in aggiunta alla retribuzione “base”, alla retribuzione cosiddetta “accessoria” a sua volta distinguibile in retribuzione “di posizione” e la retribuzione “di risultato”. La prima rappresenta il compenso per l’assunzione delle responsabilità connesse alle mansioni svolte, la seconda è diretta ad incentivare la performance ed è conseguenziale agli obiettivi raggiunti.
Nel caso di specie, la retribuzione di posizione rappresenta una componente del trattamento economico accessorio dei dirigenti di I e II livello dell’Area medico-veterinaria collegata all’incarico ad essi conferito; è composta di una parte fissa e di una parte variabile, la cui somma complessiva corrisponde al valore economico dell’incarico attribuito in base alla graduazione delle funzioni. La corresponsione della parte variabile della retribuzione di posizione richiede la «pesatura» delle singole attività dirigenziali, da cui deriva la determinazione della quota di pertinenza del singolo medico, che, altrimenti, deve essere corrisposta, nella sola quota minima ed «invariabile» prevista dalla contrattazione collettiva. Diversamente, la retribuzione di risultato, in quanto connessa al raggiungimento di obiettivi, ha una giustificazione autonoma rispetto alla retribuzione di posizione.
Confermando un indirizzo ormai stratificato (Cass. n. 9040/2023, Cass. n. 29855/2023, Cass. n. 29716/2023), con la decisione in argomento la Suprema Corte ribadisce che laddove la P.A. datrice di lavoro non abbia adottato il provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi – incidente sulla retribuzione di posizione – il dirigente interessato sarà legittimato a richiedere il risarcimento del danno da perdita di chance per vedersi riconosciuta la parte variabile della retribuzione di posizione. Con l’ulteriore precisazione che laddove la retribuzione di posizione non sia stata, in tutto o in parte, erogata per qualsivoglia ragione il dirigente ha diritto ad un incremento della retribuzione di risultato relativa al medesimo anno, a patto che vi siano importi sufficienti sul relativo fondo
Per leggere nel dettaglio la decisione, clicca qui: Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza n. 35581-2023