Per licenziare un RSU non serve il nulla osta
Nell’ambito di un procedimento ex art. 28 Stat. Lav., con decreto del 12.04.2023 il Tribunale di Torre Annunziata ha escluso il carattere antisindacale del licenziamento intimato ad un componente della RSU senza il nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza.
In particolare, il sindacato ricorrente ha lamentato che il licenziamento del proprio rappresentante unitario avrebbe determinato una lesione del diritto al pieno e libero espletamento dell’attività sindacale in quanto attuato senza il previo nulla osta dell’O.S. d’appartenenza, adempimento richiesto dall’art. 14 dell’Accordo interconfederale 18 aprile 1966 in tema di commissioni interne.
Secondo il Tribunale campano la garanzia procedimentale di cui all’accordo del 1966 può trovare applicazione nel caso di licenziamento di un R.S.A. (o di un R.S.U.) unicamente laddove una norma contrattuale ne estenda la relativa disciplina.
Pertanto, l’assenza di un esplicito richiamo all’Accordo Interconfederale del 1966 nel CCNL per gli addetti all’industria chimica, chimico farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL esclude l’estensibilità delle tutele previste per i membri delle commissioni interne anche ai componenti della R.S.U.