Green Pass: illegittima l’esclusione dal concorso se il QR Code non viene riconosciuto
Con Ordinanza n. 551 del 26 novembre 2021, il TAR di Bologna ha chiarito che è illegittima l’esclusione dalla prova di ammissione ad un corso universitario qualora si fondi sul mancato riconoscimento del QR code identificativo della certificazione di avvenuta vaccinazione attraverso l’utilizzo dell’app “VerificaC19” .
IL FATTO – Alcuni candidati alla prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina erano stati esclusi in quanto il certificato di avvenuta vaccinazione munito di QR Code esibito non era stato riconosciuto da parte dell’app. “VerificaC19“. Nello specifico, il provvedimento di esclusione aveva riportato la testuale motivazione “Green pass non valido“. Avverso il provvedimento di esclusione due candidati hanno proposto ricorso dinanzi al TAR di Bologna. A venire in rilievo nel caso di specie è l’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 secondo cui “la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione”.
LA DECISIONE DEL TAR – Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna ha sospeso l’efficacia dell’esclusione impugnata e ordinato al Rettore dell’Università l’effettuazione della prova d’esame. Ed infatti, «la contestata esclusione appare “prima facie” illegittima dal momento che il mancato riconoscimento del QR code da parte dell’app.VerificaC19 (in assenza di fondati dubbi sulla relativa autenticità) appare sanabile mediante esibizione della certificazione, comunque fidefaciente, circa l’avvenuta effettuazione del vaccino; diversamente opinando l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito (artt. 33 e 34 Cost.) quale il diritto allo studio o l’accesso ai pubblici uffici (artt. 51 e 97 Cost.) sarebbe inopinatamente condizionato dal funzionamento di un applicativo mobile».
Il testo integrale della decisione può essere estratto dal sito della Giustizia Amministrativa cliccando qui.
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