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Concorsi pubblici: irregolarità formali ed annullamento della prova

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Concorsi pubblici: irregolarità formali ed annullamento della prova

Con la Sentenza n. 647 del 9 luglio  2021, il TAR per la Liguria, Sezione Prima, ha disposto l’annullamento della prova pratica di un concorso pubblico per alcune irregolarità riscontrate nel suo svolgimento.

IL FATTO – Alcuni candidati ad un concorso pubblico avevano impugnato la loro esclusione contestando che i fogli su cui erano stati svolti gli elaborati non erano stati preventivamente validati dalla commissione.

LA DECISIONE DEL TAR – Il Tribunale amministrativo per la Liguria ha accolto il ricorso e disposto l’annullamento delle operazioni di svolgimento della prova pratica in questione. Nello specifico, dopo aver constatato l’opportunità di decidere il ricorso prima della conclusione della procedura selettiva per esigenze di celerità e di speditezza della successiva attività amministrativa, il TAR adito ha richiamato l’attenzione sull’art. 13, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994 e sull’art. 12, comma 4, del D.P.R. n. 220/2001.

La prima di tali disposizioni soprarichiamate, nel dettare gli adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte, prevede espressamente: gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza”. Mentre l’art. 12 del D.P.R. 27.3.2001, n. 220, nel dettare le modalità di svolgimento della prova scritta nei concorsi del personale non dirigenziale del servizio sanitario nazionale – inerente al caso di specie –  al comma 4, dispone che “a tutti i candidati viene fornita carta recante il timbro dell’unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera e la firma di un membro della commissione esaminatrice. L’uso di carta diversa comporta la nullità della prova”.

Secondo il giudice amministrativo «si tratta di un adempimento formale che, a fronte di un minimo onere organizzativo, consistente nella previa apposizione del timbro dell’ente e della sigla di un membro della commissione sul foglio risposte in un momento anteriore alla sua distribuzione ai candidati, presidia però un interesse pubblico sostanziale rilevante, qual è quello di garantire la genuinità del prodotto intellettuale del concorrente, evitando il rischio che questi possa introdurre in sede di concorso, e consegnare come originali, fogli già predisposti in tutto o in parte (…) Che trattasi di un elemento essenziale ai fini della regolarità della prova, a tutela dell’interesse pubblico fondamentale al buon andamento e all’imparzialità della pubblica amministrazione, è del resto confermato – al di là di ogni dubbio – dalla natura della sanzione prevista dall’ordinamento per la sua violazione, che è quella massima della nullità (cfr. art. 21-septies L. n. 241/1990).Né rileva che si trattasse di una prova pratica, anziché di una prova scritta propriamente detta. E’ evidente infatti che, laddove il bando rinvia espressamente, per quanto non esplicitamente contemplato, al D.P.R. n. 487/1994 e al D.P.R. n. 220/2201 (cfr. l’art. 13 – norme di salvaguardia), e prevede che la prova pratica potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla (art. 8), cioè in una prova scritta, la prova in questione resta disciplinata dalle pertinenti disposizioni sopra citate: diversamente opinando, per eludere la normativa di ordine pubblico (in quanto posta a salvaguardia dei valori fondamentali di imparzialità e buon andamento della P.A., ed espressamente sanzionata di nullità) sarebbe sufficiente cambiare la mera intitolazione formale della prova di concorso. La censurata omissione – inequivocabilmente attestata dalla documentazione prodotta in giudizio (…) – vizia ab origine le operazioni di svolgimento della prova pratica ed i suoi esiti, che devono pertanto essere annullati, con l’obbligo per l’amministrazione, ferme restando le precedenti fasi della procedura, di ripetere la relativa prova».

Il testo completo della decisione può essere estratto dal sito della Giustizia Amministrativa cliccando qui


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