Il ruolo di responsabile prevenzione della corruzione (RPCT) è compatibile con quello di componente dell’ufficio procedimenti disciplinari (UPD)
Con la Sentenza n.15239 dell’1 giugno 2021 la Corte di Cassazione ha chiarito che non sussiste incompatibilità tra il ruolo di responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e quello di componente dell’ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD).
IL FATTO- La Corte di Appello di Perugia aveva rigettato la domanda di una dipendente comunale volta a ottenere la dichiarazione d’illegittimità del licenziamento intimatogli a seguito di condanna penale (per il delitto di peculato) ritenendo infondate le censure formulato che incentrate sull’asserita irregolarità del procedimento disciplinare attivato in ragione dell’incompatibilità tra il ruolo di responsabile prevenzione della corruzione (RPCT) e la carica di presidente dell’ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) rivestiti dal medesimo soggetto.
Avverso la decisione di secondo grado, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione.
LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE – La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza d’appello richiamando in via preliminare le recenti modifiche intervenute in materia in virtù delle quali al responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è stato affidato il compito di «gestire, coordinare e vigilare sulle ‘misure’ di prevenzione del rischio corruttivo, con capacità proprie di intervento». In questo modo, e prevedendo che negli enti locali «il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all’organo di indirizzo e all’organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza» è stato distinto il ruolo di detto responsabile da quello di componente dell’ufficio per i procedimenti disciplinari. Inoltre, il responsabile anticorruzione «opera in piena autonomia verso gli organi di indirizzo o di vertice nell’assolvere i propri compiti». Nonostante l’evidente alterità tra i due ruoli, la nuova disposizione «non indica espressamente una loro incompatibilità, anzi, nel rimarcare la necessaria differenza che esiste tra ufficio del Responsabile della prevenzione della corruzione e Ufficio dei procedimenti disciplinari, non sembra escludere la possibilità che il primo sia anche componente dell’UPD».
Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n.15239 del 2021