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Pubblico impiego: sul rapporto fra giudizio penale e procedimento disciplinare

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Pubblico impiego: sul rapporto fra giudizio penale e procedimento disciplinare

Pubblico impiego: sul rapporto fra giudizio penale e procedimento disciplinare

Con la Sentenza 11762 del 5 maggio 2021, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, ha affermato che l’assenza di comunicazione al dipendente della sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell’esito del giudizio penale non inficia la validità dell’azione disciplinare tranne laddove ciò comporti un pregiudizio del diritto di difesa del lavoratore.

IL FATTO – La Corte d’Appello di Trento aveva rigettato il gravame proposto da un dipendente pubblico avverso la sentenza di primo rado con cui era stata rigettata l’impugnativa del licenziamento disciplinare intimato per una condotta penalmente rilevante precisando che dalla mancata comunicazione della sospensione (in attesa degli esiti del processo penale) del procedimento disciplinare non potesse derivare la nullità della sanzione.

Il lavoratore ha quindi interposto ricorso per cassazione.

LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE- La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso chiarendo che «l’art. 55-ter d.Igs. 165/2001 non prevede che la decisione della P.A. di sospendere il procedimento disciplinare sia comunicata al dipendente (…). In mancanza della prova di concreti ed effettivi pregiudizi al diritto di difesa, il fatto che la P.A., non palesi con comunicazione espressa l’intento di attendere l’esito del procedimento penale è pertanto privo di rilievo rispetto alla validità del procedimento disciplinare». D’altronde la sospensione del procedimento disciplinare rappresenta una «facoltà discrezionale attribuita alla P.A., la quale, fermo il principio della tendenziale autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, può esercitarla qualora, per la complessità degli accertamenti o per altre cause, non disponga di elementi necessari per la definizione del procedimento, essendo legittimata, peraltro, a riprendere il procedimento disciplinare, senza attendere che quello penale venga definito con sentenza irrevocabile, allorquando ritenga che gli elementi successivamente acquisiti consentano la decisione».

Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n.11762/2021

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