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Cassazione: è legittimo lo svolgimento di attività lavorativa compatibile con la malattia

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Cassazione: è legittimo lo svolgimento di attività lavorativa compatibile con la malattia

E’ illegittimo il licenziamento di un lavoratore che, assente per infortunio, presti altra attività lavorativa compatibile con la convalescenza. E’ quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la sentenza del 14 settembre 2012, n. 15476, che, nel richiamare una sua precedente decisione, ha affermato che “Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una fraudolenta simulazione, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio”.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 15476 del 14 settembre 2012

 

 

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