La riforma delle pensioni passa al vaglio della Consulta
Il Tribunale del Lavoro di Siena, con ordinanza del 17 agosto 2012, ha accolto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24 del decreto legge n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011), recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, sollevata in occasione del ricorso promosso da una docente che si era vista negare dall’amministrazione scolastica la domanda di cessazione dal servizio dal 1° settembre 2012, perché priva dei requisiti pensionistici alla data del 31 dicembre 2011.
Una vicenda non isolata eche accomuna i docenti e il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola a cui è stata respinta l’istanza di cessazione dal servizio con diritto a pensione a far data dal 1° settembre 2012 nonostante gli stessi avessero maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 agosto 2012 secondo la normativa anteriore all’entrata in vigore del citato decreto.
In particolare, l’art. 24, rubricato “Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici”, non consentirebbe al personale della scuola di cessare dal servizio nonostante lo stesso sia in possesso dei requisiti pensionistici richiesti dalla normativa anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 (65 anni di età per gli uomini, 61 per le donne e non meno di 20 anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia. Quota 96 o 4 anni di contribuzione per la pensione di anzianità).
Il Giudice del Lavoro adito, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, ha assunto che l’art. 24 del decreto legge n. 201/2011 contrasta con gli artt. 2 e 38, 3, 97, 11 e 117 della Cost. e con l’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali e ciò in ragione del fatto che il contestato art. 24 non differenzia, rispetto alla data del 31 dicembre 2011, il dies ad quem della maturazione dei requisiti pensionistici secondo la normativa previgente.
A ben vedere, il Giudice di merito nella sua ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale ha “denunciato” la riforma del sistema pensionistico varata dal Governo Monti sul presupposto che “non può dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo o in una fase avanzata del rapporto di lavoro oppure quando già sia subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse, senza un inderogabile esigenza, in misura notevole ed in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività lavorativa”.
Nel caso in esame, ha proseguito il Giudice, “si tratta di una repentina modificazione di prospettiva esistenziale, che interviene non già in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ma addirittura sul limitare dell’accesso alla quiescenza, in una fase comunque anche anagraficamente delicata […] laddove l’affidamento nella certezza giuridica trascolora dal pur non pallido valore
ordinamentale generale, di principio, all’intenso diritto inviolabile della persona, sulla scena di scelte umane fondamentali (art. 2 Cost., correlato all’art. 38)”.
Il Giudice, inoltre, nell’invocare la violazione del principio di uguaglianza ha sottolineato che il disposto dell’art. 24, comma 3, del decreto legge n. 201/2011 non tiene conto della la specificità del settore scolastico, nel quale, per garantire il rispetto dell’ordinamento didattico e la continuità dell’insegnamento, la decorrenza del trattamento pensionistico è quella del 1° settembre, in concomitanza con l’imminente avvio dell’anno scolastico
Risulta evidente – a detta del Giudice – la violazione del principio di uguaglianza anche per il diverso trattamento riservato ai dipendenti del comparto scuola rispetto agli altri pubblici dipendenti e nei confronti dei lavoratori del settore privato, per i quali il legislatore ha avvertito la necessità di graduare diversamente l’assetto del riformato sistema pensionistico.
Avv. Stefano Salvato
Tribunale di Siena, Sezione Lavoro, Ordinanza del 17/08/2012