Affissione del codice disciplinare e “minimo etico”
Con la Sentenza n.11120 del 27 aprile 2021 la Corte di Cassazione ha ribadito che in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionato dal datore di lavoro sia immediatamente percepibile come illecito dal dipendente perché contrario al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale, l’affissione del codice disciplinare non rappresenta una condizione di legittimità dell’esercizio dell’azione disciplinare.
IL FATTO – In conformità alla sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Trieste aveva rigettato la domanda di un lavoratore volta a ottenere la dichiarazione d’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli a seguito di procedimento disciplinare concluso a seguito di condanna con sentenza penale irrevocabile per un delitto commesso in servizio (turbata libertà degli incanti). In particolare, il lavoratore aveva censurato la mancata affissione sul posto di lavoro del codice disciplinare quale forma di pubblicità tassativa e non fungibile. Di diverso avviso la Corte territoriale secondo cui ove la condotta contestata sia percepibile dal lavoratore come contraria al c.d. minimo etico ed alle norme del codice penale, la mancata pubblicità del codice disciplinare non è idonea a viziare il procedimento.
Avverso la statuizione del giudice di merito, il lavoratore ha interposto ricorso per cassazione.
LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE – La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso dal lavoratore, ricordando che la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di affermare che «in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario ai cd. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare (…), in quanto il dipendente pubblico, come quello del settore privato, ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità della propria condotta». Ed infatti «la funzione della pregressa previsione in un testo che sia affisso o pubblicato nelle forme del caso non è quella di fondare in assoluto il potere disciplinare, (…) ma è invece quella di predisporre e regolare le sanzioni rispetto a fatti di diversa caratura, la cui mancata previsione potrebbe far ritenere che la reazione datoriale risponda a criteri repressivi che inopinatamente valorizzino ex post e strumentalmente taluni comportamenti del lavoratore. Esigenza che non ricorre nei casi in cui la gravità assoluta derivi dal contrasto con il predetto “minimo etico”, proprio perché il lavoratore, come reiteratamente affermato da tale giurisprudenza sul lavoro privato, in tali evenienze, non può non percepire ex ante che il proprio comportamento sia illecito e tale da pregiudicare anche il rapporto di lavoro in essere».
Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n.11120/2021