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Il termine apposto al contratto di lavoro non deve essere rigidamente prefissato

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Il termine apposto al contratto di lavoro non deve essere rigidamente prefissato

Il termine apposto al contratto di lavoro non deve essere rigidamente prefissato

Il termine apposto al contratto di lavoro non deve essere rigidamente prefissatoCon la Sentenza n. 3817 del 15 febbraio 2021, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha ribadito la possibilità di apporre al contratto di lavoro un termine non rigidamente prefissato ma ancorato al venir meno dell’esigenza temporanea per la quale era stata disposta l’assunzione.

IL FATTO – La Corte d’Appello di Genova, in conformità alla statuizione del locale Tribunale, rigettava la domanda con cui alcuni operatori socio sanitari assunti con contratto a termine successivamente prorogato avevano impugnato il licenziamento comminato in epoca precedente alla scadenza del nuovo termine. In particolare, la Corte territoriale rilevava che nella proroga del contratto era stata inserita una condizione risolutiva pienamente legittima rappresentata dalla copertura del posto all’esito di mobilità o di concorso pubblico.

I lavoratori hanno dunque interposto ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE – La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del giudice di merito e rigettato il ricorso proposto dagli operatori socio sanitari, ribadendo in via preliminare l’elemento caratterizzante il contratto a tempo determinato, cioè la previsione di un termine finale, determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico. Secondo gli Ermellini dunque «la possibilità di prevedere un termine non rigidamente prefissato ma ancorato al venir meno dell’esigenza temporanea di lavoro, sia in caso di carenza di organico che di esigenza sostitutiva, è connaturata al rapporto di lavoro a termine». A conferma di quanto dichiarato, la Suprema Corte ha richiamato una precedente pronuncia in cui era stato affermato che «l’assunzione di un lavoratore allo scopo di sostituire temporaneamente un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro può avvenire con la fissazione di un termine finale al rapporto, o anche con l’indicazione di un termine per relationem, con riferimento al ritorno in servizio del lavoratore sostituito». Dalla ciò deriva che è  legittimo apporre una clausola al contratto di lavoro a termine che preveda l’evenienza della cessazione del rapporto prima della scadenza stabilita e dunque, come nel caso di specie, allorquando venga assunto personale a tempo indeterminato all’esito di procedure di mobilità o concorsuali.

Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n.3817/2021

 

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