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Permessi sindacali: l’utilizzo improprio non è giusta causa di licenziamento

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Permessi sindacali: l’utilizzo improprio non è giusta causa di licenziamento

Con Sentenza n. 6495 del 9 marzo 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che l’utilizzo dei permessi sindacali per fini diversi da quelli per cui sono stati attribuiti, ma comunque inerenti al ruolo sindacale rivestito, integra un’assenza ingiustificata dal posto di lavoro, punibile con sanzione disciplinare conservativa e non con il licenziamento.

IL FATTO – La Corte d’Appello di Campobasso condannava una società alla reintegrazione di un sindacalista licenziato per aver impropriamente fruito del permesso sindacale concessogli al fine di partecipare ad una riunione sindacale. La Corte rigettava la tesi della società datrice di lavoro secondo cui la condotta del lavoratore sarebbe stata contraria al principio di correttezza e buona fede ed agli obblighi di fedeltà e diligenza costituendo giusta causa di licenziamento; viceversa, la Corte riconduceva l’assenza ingiustificata ad un comportamento punibile con mera sanzione conservativa in quanto il lavoratore, pur non avendo partecipato ad alcuna riunione sindacale, aveva tuttavia svolto attività riconducibili nell’ambito di quelle proprie dell’incarico sindacale ricoperto.

Avverso la sentenza, la società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione.

LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE – La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso promosso dalla società, richiamando gli articoli 23, 24 e 30 della Legge n. 300/70, ha affermato che l’astratta rilevanza disciplinare della condotta non esonera dal verificare in concreto la gravità del comportamento e la sua configurabilità quale giusta causa di licenziamento. Nel caso di specie, i giudici di merito non si sono sottratti a tale incombente, giudicando del tutto sproporzionata la sanzione del licenziamento. In particolare, sottolinea la Corte, la fattispecie della fruizione di permesso sindacale per un fine diverso da quello normativamente previsto non è, sotto il profilo disciplinare, specificamente tipizzata. Il Giudice di legittimità ha dunque ricondotto la medesima condotta, per come in concreto accertata, a quella di assenza arbitraria dal lavoro che il contratto collettivo e la legge puniscono con una sanzione di tipo conservativo.

Testo integrale della decisione: Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 6495/2021

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