Chi assiste un disabile può essere obbligato a prestare lavoro notturno
Con Ordinanza n. 10203 del 28 maggio 2020 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che il lavoratore che presti assistenza ad un soggetto disabile non vanta il diritto a non prestare attività lavorativa nella fascia oraria dalle 24.00 alle 6.00.
IL FATTO- La Corte di Appello respingeva il gravame di una nota società operante nel settore dei trasporti nei confronti di un lavoratore, avverso la pronuncia del Tribunale competente con cui, in accoglimento del ricorso proposto da un lavoratore, era stato dichiarato il diritto di quest’ultimo a non prestare attività lavorativa nella fascia oraria dalle 24.00 alle 6.00 e ordinato alla società datrice di assegnare il medesimo a turni di lavoro che non implicassero la prestazione lavorativa nella predetta fascia oraria.
La società proponeva ricorso per la cassazione della sentenza.
LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte, ribaltando quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, ha ritenuto che:
- i Giudici di merito avevano ritenuto applicabile al caso di specie una norma (art. 53 D.Igs. n. 151/01) che, invece, non doveva essere applicata “non venendo in considerazione un caso di tutela della paternità (tra l’altro, il soggetto disabile assistito dal [lavoratore] non è il figlio)”, mentre avrebbero dovuto applicare “l’art. 11 del D.Igs. n. 66 del 2003, secondo il disposto del quale (v. lettera c) «Non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni»(…)“;
- “il «lavoro notturno» debba essere compreso nel «periodo notturno», il quale (…) è definito come il <periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino», mentre il «lavoratore notturno» è «1) qualsiasi lavoratore che, durante il periodo notturno, svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; 2) qualsiasi lavoratore che svolga, durante il periodo notturno, almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva, è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno…» (…)“;
- “l’art. 1 del D.Igs. n. 66 del 2003 «è sia una disposizione contenuta in una normativa espressamente deputata a regolamentare l’orario di lavoro, sia una disposizione che chiaramente individua il concetto di “lavoratore notturno”, che non può che essere colui che svolge “lavoro notturno” e, quindi, colui che svolge una parte del suo lavoro in coincidenza con il “periodo notturno”, che necessariamente – secondo il citato art. 1 – deve comprendere la fascia oraria dalle ore 24.00 alle 5.00 (e non alle 6.00)” .
Sulla scorta di tali principi, dunque, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della società datrice.
Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 10203 del 2020