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Pubblico impiego, concorsi: non è cumulabile il punteggio maturato per gli studi effettuati contemporaneamente in due Conservatori

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Pubblico impiego, concorsi: non è cumulabile il punteggio maturato per gli studi effettuati contemporaneamente in due Conservatori

 Con Sentenza n. 626 del 27 gennaio 2020 il Supremo Consesso Amministrativo, Sez. Sesta, ha chiarito che in caso di procedure concorsuali le regole sull’attribuzione dei punteggi dei titoli dei candidati si applicano tanto con riferimento ai Conservatori italiani, quanto a quelli non italiani.

IL FATTO- Un musicista partecipava al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria. All’esito della valutazione dei titoli e delle prove concorsuali risultava secondo ed impugnava gli atti della procedura concorsuale dinanzi al Tribunale amministrativo competente, lamentando l’illegittima attribuzione al primo in graduatoria di due punti in relazione al diploma «Master of Arts in Music Pedagogy, major of instrumental in Sassofono» rilasciato, nell’anno accademico 2013/ 2014, dalla «Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana – SUPSI». Il ricorrente riteneva che tale attribuzione non avrebbe potuto essere effettuata in quanto nello stesso anno il soggetto risultato prima in graduatoria aveva ottenuto “due punti per il diploma accademico di II livello in Musica da Camera presso” un Conservatorio italiano (G. Nicolini). Il Tar competente rigettava il ricorso e il secondo in graduatoria appellava la decisione innanzi al Supremo Consesso Amministrativo.

LA DECISIONE DEL COLLEGIO- Il Collegio ha chiarito che:

  • l’art. 142, comma 2, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 prescrive che: «è vietata l’iscrizione contemporanea a diverse università e a diversi istituti d’istruzione superiore, a diverse facoltà o scuole della stessa università o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facoltà o scuola» e che L’art. 3.10 del Manifesto degli Studi del medesimo Conservatorio G. Nicolini prevede che «non è consentita (…) la contemporanea iscrizione a due corsi accademici in differenti Conservatori»;
  • tali regole sono riferibili «contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, ai Conservatori sia italiani che stranieri, e possono trovare applicazione anche nel caso in esame. Diversamente argomentando, si realizzerebbe una diversità di trattamento giuridico priva di base giuridica ragionevole. Deve, infatti, ritenersi, avuto riguardo alla documentazione in atti valutata anche alla luce del comportamento processuale dell’amministrazione, che l’Istituto “Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana – SUPSI” debba considerarsi un Conservatorio».

Su tali presupposti, il Collegio ha ritenuto illegittima l’attribuzione dei due punti attribuiti al primo in graduatoria. Per tale ragione, pertanto, il Supremo Consesso Amministrativo ha accolto l’appello proposto dal concorrente secondo in graduatoria.

Il testo completo della decisione: Consiglio di Stato, Sez. Sesta, Sentenza n. 626 del 2020

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