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Sull’onere probatorio in caso di malattia professionale non tabellata o ad eziologia multifattoriale

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Sull’onere probatorio in caso di malattia professionale non tabellata o ad eziologia multifattoriale

Con Ordinanza n. 8947 del 14 maggio 2020 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha chiarito che in caso di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore.

IL FATTO- Un lavoratore ricorreva nei confronti dell’INAIL innanzi al Tribunale competente per l’accertamento dell’origine professionale della patologia sofferta (neoplasia renale di tipo cistico polare inferiore) e la condanna alla costituzione di una rendita (o al pagamento di un indennizzo in capitale) avendo svolto l’attività di impiegato tecnico addetto alla produzione e programmazione di munizionamento per apparati e mezzi militari”. Il Tribunale di prime cure respingeva il ricorso e la Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo alla luce della consulenza tecnica d’ufficio, non sufficientemente provata l’origine professionale della patologia in considerazione della mancata presunzione di origine professionale della specifica malattia sofferta (…) ed a fronte della previsione, generica e di carattere residuale, contenuta nel d.m. 9 aprile 2008, di “altre malattie” correlate all’esposizione da derivati alogenati e/o nitrici degli idrocarburi aromatici, da arsenico e da piombo (…)”.

LA DECISIONE DEL COLLEGIO- La Suprema Corte di Cassazione, confermando le precedenti decisioni ha affermato quanto segue: “(…) la previsione in tabella D.Lgs. n. 38 del 2000, ex art. 139 e 10, di una attività lavorativa come fattore che con elevata probabilità può cagionare una specifica malattia va considerata nell’ottica non della presunzione di origine professionale e dell’inversione dell’onere della prova, ma della rilevanza probatoria e dell’assolvimento del carico probatorio, talchè in tal caso il lavoratore non deve anche fornire la prova delle singole sostanze a cui è stato esposto nel corso dell’attività di lavoro, essendo tale prova assorbita da quella dello svolgimento dell’attività inclusa nella tabella”.

La stessa Corte ha infatti chiarito più volte che:

  • ove la specifica malattia sia inclusa nella tabella, al lavoratore basterà provare la malattia e l’adibizione alla lavorazione nociva (anch’essa tabellata) affinché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge (sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch’esso indicato in tabella), presunzione in ogni caso non assoluta (…), rimanendo la possibilità per l’INAIL di provare una diagnosi differenziale, ossia di fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione legale dimostrando l’intervento causale di fattori patogeni extralavorativi (…)”;
  • diversamente, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore (…) e il nesso causale tra l’attività lavorativa e il danno alla salute dev’essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica (…)”.

In particolare, in caso di neoplasia a genesi multifattoriale contratta da lavoratore adibito ad attività rischiosa oggetto di previsione tabellare, come nel caso di specie, “la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l’evento morboso, con la precisazione che in presenza di forme tumorali che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, un’origine professionale, la presunzione legale quanto a tale origine torna ad operare, sicché l’I.N.A.I.L. può solo dimostrare che la patologia tumorale, per la sua rapida evolutività, non è ricollegabile all’esposizione a rischio, in quanto quest’ultima sia cessata da lungo tempo (…)”.

Alla luce di tanto, non potendo ritenere sussistente, in via presuntiva, un nesso causale tra l’esposizione subita dal lavoratore e la malattia (in mancanza di un accertamento in merito alla possibilità che la patologia tumorale renale fosse casualmente riconducibile, con ragionevole probabilità, alle mansioni lavorative del ricorrente), la Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore.

Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 8947 del 2020

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