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Concorso semplificato docenti 2018: legittima l’esclusione dei docenti ITP non abilitati

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Concorso semplificato docenti 2018: legittima l’esclusione dei docenti ITP non abilitati

Con Sentenza n. 2714 del 28 aprile 2020 il Consiglio di Stato, Sez. Sesta, ha chiarito la legittimità del concorso semplificato docenti 2018 quanto previsione della mancata partecipazione dei docenti tecnico-pratici (ITP) non abilitati.

IL FATTO- Diversi docenti, con due ricorsi separati, adivano il TAR per l’annullamento degli atti del MIUR aventi ad oggetto il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente (concorso semplificato docenti 2018), nella parte in cui non era prevista la partecipazione al concorso dei docenti diplomati ITP (insegnanti tecnico pratici) non abilitati, non inseriti nelle GAE (graduatorie ad esaurimento) e/o nella seconda fascia d’Istituto (entro la data del 31 maggio 2017) e non specializzati sul sostegno. Il TAR respingeva il ricorso, sottolineando la correttezza dell’operato della Pubblica Amministrazione e la legittimità costituzionale della previsione della limitazione dell’accesso al concorso ai soli docenti ITP che avessero ottenuto l’iscrizione alle graduatorie di seconda fascia entro il 31 maggio 2017 ovvero ai docenti abilitati entro la medesima data.

LA DECISIONE DEL COLLEGIO- Il Collegio si è soffermato innanzitutto sulla circostanza per cui i ricorrenti lamentavano l’illegittimità dell’esclusione dei docenti non abilitati, atteso che: a) la mancata abilitazione degli appellanti era dipesa dalla circostanza esterna della mancata attivazione dei cicli di tirocinio formativo attivo (aperti ai diplomati) a partire dal 2014 e che i concorsi indetti nel frattempo prevedevano la riserva ai soli abilitati;b) in casi analoghi (diplomati magistrali) l’inserimento in seconda fascia d’istituto era stato consentito.

Il Consiglio di Stato ha dunque analizzato le suddette censure alla luce della recente sentenza n. 130/2019 della Corte Costituzionale. Con le parole del Supremo Collegio (pt. 8.1): Per quanto riguarda la ritenuta illegittima esclusione degli appellanti in quanto non abilitati, deve ritenersi ormai acquisito in giurisprudenza (…) che essa trova il suo fondamento nel fatto che l’abilitazione all’insegnamento costituisce un titolo ulteriore rispetto al titolo di studio e persegue lo scopo di accertare l’attitudine e la capacità tecnica necessaria da parte dell’insegnante. A supplire alla mancanza del titolo abilitativo non può giungersi in ragione del fatto che l’amministrazione non avrebbe attivato le procedure relative ai percorsi abilitanti, in quanto l’abilitazione, (…) deve in ogni caso ritenersi necessaria al fine di accedere direttamente all’attività di insegnamento”.

Ad avviso del Collegio, infatti, se il legislatore con l’articolo 17, comma 3, D.lgs. n. 59/2017 ha conferito alla procedura concorsuale in questione la natura di concorso riservato, al quale sono ammessi a prendere parte solo i soggetti muniti di indicati requisiti, tale disposizione ha inteso soddisfare le istanze che contrassegnarono la primavera del 2017, allorché la platea di insegnanti precari, che prestavano in comprensibili condizioni di disagio materiale e psicologico da anni la loro opera a beneficio dell’istruzione pubblica, esprimeva ai vari livelli istituzionali l’esigenza di stabilizzazione che ponesse fine, mediante i consentiti rimedi ordinamentali, ad una situazione non più tollerabile (…) Deve pertanto ritenersi giustificata la previsione del titolo abilitativo e la doglianza deve essere respinta”.

Relativamente alla posizione dei ricorrenti destinatari di misure cautelari e di sentenze di primo grado favorevoli al loro inserimento con riserva in seconda fascia d’Istituto, il Collegio ha verificato che la loro posizione fosse ormai definita e che il loro inserimento con riserva nella seconda fascia non avrebbe quindi determinato effetti ai fini del concorso semplificato in questione.

Sulla scorta di tanto, il Collegio ha respinto i ricorsi.

Il testo completo della decisione: Consiglio di Stato, Sez. Sesta, Sentenza n. 2714 del 2020

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