Ai fini contributivi, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori subordinati
Con Ordinanza n. 8446 del 4 maggio 2020 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che ai fini fiscali i dipendenti delle società cooperative devono essere equiparati ai lavoratori subordinati.
IL FATTO- La Corte d’appello di Milano accoglieva l’appello proposto da una società cooperativa avverso la sentenza di primo grado di rigetto delle opposizioni a tre cartelle esattoriali relative a differenze contributive dovute all’INPS sulle retribuzioni di soci lavoratori per determinati periodi e rigettava l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione alla cartella relativa alla contribuzione richiesta.
L’INPS – contestando il diritto della società cooperativa a fruire del regime contributivo previsto dal D.p.r. n.602 del 1970 in relazione alla mancanza di prova dell’iscrizione al libro matricola dei tre soci fondatori e al fatto che risultava superato il numeri dei soci addetti ad attività amministrative – ricorreva per Cassazione.
LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte, innanzitutto, ha ricostruito, anche dal punto di vista dello svolgimento storico, il sistema previdenziale relativo ai soci lavoratori delle cooperative, affermando che il principio del cd. minimo retributivo imponibile “secondo cui l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. retribuzione virtuale) è applicabile anche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nel caso in cui il datore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, sia nel caso di prestazione a orario ridotto, rispondendo tale parificazione alla finalità costituzionale di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale “.
Il Collegio, inoltre, ha ritenuto che la regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende per la determinazione della previdenza sociale e risulta coerente con le ultime novità normative, pur nella consapevolezza delle peculiarità del sistema cooperativo e delle sue caratteristiche di mutualità, avendo “dettato l’inequivocabile criterio direttivo dell’equiparazione della contribuzione previdenziale dei soci lavoratori dipendenti da cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da imprese“.
Sulla scorta di tanto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso cassando la sentenza e rinviando alla Corte d’appello di Milano per una nuova valutazione della pretesa dell’INPS.
Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 8446 del 2020